§ 3.7.10 - L.R. 4 gennaio 1985, n. 3.
Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:04/01/1985
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del provvedimento).
Art. 2.  (Finalità delle funzioni comunali).
Art. 3.  (Ricognizione della situazione esistente).
Art. 4.  (Criteri per la predisposizione dei piani comunali).
Art. 5.  (Procedure di approvazione dei piani comunali).
Art. 6.  (Autorizzazione).
Art. 7.  (Domande).
Art. 8.  (Autorizzazioni a carattere stagionale).
Art. 9.  (Priorità tra domande concorrenti per la gestione dei punti ottimali di vendita).
Art. 10.  (Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita).
Art. 11.  (Casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione).
Art. 12.  (Vendita porta a porta).
Art. 13.  (Subingresso e trasferimento).
Art. 14.  (Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa).
Art. 15.  (Sanzioni).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17. 


§ 3.7.10 - L.R. 4 gennaio 1985, n. 3. [1]

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(B.U. 19 gennaio 1985, n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto del provvedimento).

     I comuni del Lazio debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall'articolo 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ai criteri stabiliti dal presente provvedimento in attuazione del disposto di cui all'articolo 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 [2], e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 [3].

 

     Art. 2. (Finalità delle funzioni comunali).

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, i comuni devono predisporre i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 in modo da conseguire le seguenti finalità:

     a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa, anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita;

     b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;

     c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

     d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

 

     Art. 3. (Ricognizione della situazione esistente).

     I comuni, al fine di predisporre i piani di cui al precedente articolo 2:

     1) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone. Sono esentati dalla suddivisione del territorio comunale in zone, fermo restando l'obbligo del piano, i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti.

     La suddivisione del territorio in zone è facoltativa nei comuni con popolazione compresa fra i 2.501 ed i 10.000 abitanti;

     2) accertano il numero dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendoli tra esclusivi e promiscui;

     3) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo decennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

     a) di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti di vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

     b) di localizzazione dei punti di vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

 

     Art. 4. (Criteri per la predisposizione dei piani comunali).

     I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusiva di quotidiani e periodici, sia relativa ai nuovi che a quelli esistenti, sono predisposti dai comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

     I) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

     a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

     b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

     c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

     d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;

     e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

     f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;

     g) della popolazione e del numero delle famiglie;

     2) nella zona IV, sulla base dell'estensione degli agglomerati, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio e, particolarmente, della possibilità d'accesso.

     I comuni nella predisposizione del piano non possono prevedere un rapporto superiore ad un punto di vendita ogni 2.700 abitanti, comprendendo in tale rapporto anche i punti di vendita esistenti.

     Il quoziente del rapporto fra popolazione e 2.700 può essere dai comuni arrotondato all'unità superiore quando il suo decimale superi lo 0,5.

     Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il rapporto di cui al comma precedente può essere abbassato fino ad un massimo di un punto di vendita ogni 2.500 abitanti, in quelle zone o settori di piano ove condizioni obiettive dovute a popolazione presente od a tasso di lettura impongano il raggiungimento di tale limite.

     Nei comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti è consentito il rilascio di una autorizzazione qualora in sede di redazione del piano, applicando i parametri di cui ai precedenti commi, non sia possibile autorizzare l'apertura di un nuovo punto di vendita, ove sussistano comprovate necessità ed il punto di vendita individuato col piano non sia coperto mediante eventuale trasferimento di punto di vendita già esistente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano stesso.

     In presenza delle medesime condizioni e con le stesse procedure, i comuni con popolazione da 20.000 e 50.000 abitanti potranno rilasciare due autorizzazioni.

     In tutti i comuni deve essere comunque previsto, ove non esistente, un punto di vendita di quotidiani e periodici.

     Qualora lo richiedano comprovate condizioni di carattere sociale, economico e di servizio all'utenza la Giunta regionale potrà, ai fini della predisposizione dei piani comunali, autorizzare, previa motivata e documentata richiesta del comune, deroghe ai limiti di cui ai precedenti commi nella misura massima del 20 per cento nel numero di edicole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi.

     I comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, debbono garantire, secondo le possibilità dall'ambiente individuato, la superficie più idonea, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

     I comuni sono tenuti ad inviare alla Regione Lazio, secondo la scheda allegata alla presente legge, la situazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I comuni sono, altresì tenuti, sempre sulla base della scheda di cui al precedente comma, a comunicare alla Regione Lazio entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

 

     Art. 5. (Procedure di approvazione dei piani comunali).

     I piani di cui al precedente articolo 2 sono adottati dai comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

     I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

     Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

     Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

     Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

     I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Regione Lazio i piani approvati e le successive variazioni.

     Qualora entro il termine di cui al primo comma i comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

 

     Art. 6. (Autorizzazione).

     L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 [4].

     L'autorizzazione per la rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente articolo 2.

     L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

     L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

     L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

     In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani è periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo o le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

     Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

     Nel caso di comprovato impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di rivendite nei posti fissi, ovvero in caso di superamento dell'età pensionabile, è ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiare od altro sostituto ed è consentito, in deroga al divieto di cui al precedente quinto comma, l'affidamento in gestione a terzi [5].

     Nei casi di impedimento dovuto a malattia od infortunio il titolare dovrà dimostrare con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovrà disporre adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione o la gestione dell'esercizio. L'affidamento della continuazione o della gestione dell'esercizio non potrà superare il periodo della malattia o dell'infortunio [6].

     (Omissis) [7].

     Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

     Art. 7. (Domande).

     Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6 al sindaco del comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

     Il richiedente deve:

     a) aver raggiunto la maggiore età;

     b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;

     c) essere iscritto nel registro esercenti il commercio;

     d) avere la residenza nel comune ove intende svolgere l'attività;

     e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;

     f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere consegnata dal comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

     g) non essere iscritto in albi professionali;

     h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

     La domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 8. (Autorizzazioni a carattere stagionale).

     Nelle località e per i periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, esclusi quelli di cui alle lettere e) ed h) anche in deroga alle previsioni dei piani, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.

 

     Art. 9. (Priorità tra domande concorrenti per la gestione dei punti ottimali di vendita).

     Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dal precedente articolo 8 attenendosi alle seguenti priorità:

     1) domande per trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente articolo 2;

     2) domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno tredici mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di affidamento in gestione sancito dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisita attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

     A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 10. (Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita).

     Qualora non vengano presentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei piani di cui al precedente articolo 2, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire i punti ottimali di vendita esclusiva localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

     Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono sostitutive di quelle per i punti ottimali di vendita esclusiva individuati dai piani comunali e devono essere rilasciate nelle immediate adiacenze del punto ottimale da esse sostituito.

     In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

     1) librerie;

     2) cartolerie;

     3) esercizi della grande distribuzione;

     4) pubblici esercizi;

     5) alberghi e pensioni.

     A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

     In ogni caso ciascuno dei soggetti di cui ai punti da 1) a 5) del precedente terzo comma non può essere titolare di più di una autorizzazione e le relative autorizzazioni sono intestate al titolare dell'esercizio oppure ad un terzo che svolga l'attività di vendita all'interno dell'esercizio stesso, fermo restando il divieto di affidamento della gestione della vendita di quotidiani e periodici a terzi.

     In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il comune potrà, ove ricorrano le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo o del precedente articolo 6.

     Al terzo, decaduto ai sensi del precedente comma, il comune dovrà, ove possibile, rilasciare altra autorizzazione con priorità rispetto ad altri richiedenti.

 

     Art. 11. (Casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione).

     L'autorizzazione non è richiesta:

     1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

     2) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni;

     3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

     4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole.

     Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

 

     Art. 12. (Vendita porta a porta).

     Quando la rivendita viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta effettuata da parte di coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l'identità della persona e gli estremi della autorizzazione.

 

     Art. 13. (Subingresso e trasferimento).

     Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7.

     Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 [8], e relativi regolamenti di esecuzione.

     Non è consentito il trasferimento della sede della rivendita anche nell'ambito della stessa zona, o settore, se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del comune stesso.

     Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando, altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano.

 

     Art. 14. (Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa).

     L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause abbia ottenuto dal comune eventuali proroghe.

     L'autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi.

     L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

     a) affidi in gestione la rivendita, successivamente alla data stabilita dall'articolo 14, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 fatti salvi i casi previsti dall'articolo 6, ottavo comma, della presente legge [9].

     b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

     c) perda uno dei requisiti di cui al precedente articolo 7.

 

     Art. 15. (Sanzioni).

     Sono commutabili, in quanto applicabili considerato il particolare tipo di attività, le sanzioni previste dall'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dall'articolo 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 [10], e dall'articolo 40 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 [11].

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     Ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che siano titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, veniva svolta documentabile attività di vendita di quotidiani e periodici in base ad un titolo autorizzativo.

     Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416 anche senza titolo autorizzativo, sempre che per il medesimo punto di vendita non debba essere rilasciata dal comune autorizzazione ad uno dei soggetti in cui al comma precedente.

     Decorso il termine di due anni fissato dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

     Prima dell'approvazione dei piani di cui al precedente articolo 2 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2 medesimo e fino ad un numero massimo di una rivendita ogni 2.900 abitanti e secondo i criteri di cui allo articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     Nei comuni con popolazione inferiore ai 2.900 abitanti, che siano sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici, i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione.

     Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 7 e con le priorità stabilite dall'articolo 9 della presente legge. Le autorizzazioni sono rilasciate sentite le rappresentanze comunali, o, ove queste difettino, provinciali o regionali, delle associazioni ed organizzazioni di cui al precedente articolo 5, primo comma, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

 

     Art. 17.

     E' abrogato il regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 2.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 4.

[2] Pubblicata sulla G.U.. 6/8/1981, n. 215, concerne la «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

[3] Pubblicato sulla G.U. 22/5/1982, n. 139, concerne le «Disposizioni di attuazione della legge 5/8/1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici per l'editoria».

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 78/1985.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 78/1985.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 78/1985.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 78/1985.

[8] Pubblicata sulla G.U. 6/7/1971, n. 168, concerne la «Disciplina del commercio».

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 78/1985.

[10] Pubblicato sulla G.U. 27/1/1972, n. 24 (S.O.), concerne il «Regolamento di esecuzione della legge 11/6/1971, n. 426, sulla disciplina del commercio».

[11] Pubblicato sulla G.U. 8/5/1976, n. 121 (S.O.), concerne le «Norme integrative e sostitutive del D.M. 14/1/1972, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11/6/1971, n. 426, sulla disciplina del commercio».