§ 2.6.62 - R.R. 22 agosto 2008, n. 13.
Disciplina dell’Agenzia regionale Lazio Lavoro ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:22/08/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Natura giuridica e attività dell’Agenzia)
Art. 3.  (Direttore dell’Agenzia)
Art. 4.  (Sistema organizzativo dell’Agenzia)
Art. 5.  (Personale)
Art. 6.  (Collaborazioni esterne)
Art. 7.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 8.  (Programmazione dell’attività)
Art. 9.  (Controllo strategico e di gestione e valutazione del direttore dell’Agenzia)
Art. 10.  (Vigilanza e controllo)
Art. 11.  (Risorse finanziarie e sistema contabile)
Art. 12.  (Disposizione finanziaria)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.62 - R.R. 22 agosto 2008, n. 13. [1]

Disciplina dell’Agenzia regionale Lazio Lavoro ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(B.U. 28 agosto 2008, n. 32)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell’Agenzia regionale Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita, in conformità all’articolo 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a) della l.r. 1/2008.

 

     Art. 2. (Natura giuridica e attività dell’Agenzia)

1. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, è unità amministrativa della Regione, di cui si avvale in particolare l’assessorato competente in materia di lavoro, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, che li esercita attraverso un’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di lavoro.

 

2. L’agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di lavoro e, in particolare, svolge attività di assistenza tecnica con riferimento:

a) agli aspetti normativi, al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto delle politiche per il lavoro;

b) al monitoraggio e alla valutazione del sistema dei servizi per il lavoro;

c) al supporto per la gestione dei sistemi informativi;

d) agli interventi di sostegno e tutoraggio di specifiche politiche dell’assessorato competente in materia di lavoro, quali, in particolare, le politiche per il lavoro non regolare, gli interventi per il reddito sociale di inserimento e le politiche di genere;

e) alla valutazione, al monitoraggio, al controllo sull’utilizzazione dei fondi comunitari gestiti della direzione regionale competente in materia di lavoro;

f) allo sviluppo di reti, partnerariati transnazionali in materia di politiche per il lavoro;

g) alla progettazione e all’attuazione di progetti comunitari;

h) al supporto tecnico-consulenziale ed operativo di carattere specialistico, nel campo dell’incontro domanda offerta e nelle politiche attive del lavoro.

 

3. L’Agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle politiche per il lavoro anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

 

4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di lavoro, l’Agenzia opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionale competente per materia, cui spetta, altresì, la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all’Agenzia e alla relativa attività.

 

     Art. 3. (Direttore dell’Agenzia)

1. All’Agenzia è preposto un direttore, di seguito denominato direttore dell’Agenzia, nominato, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2 dello Statuto, e scelto in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 della l.r. 1/2008, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza:

1) nel settore delle politiche per il lavoro;

2) in materia di gestione di fondi comunitari;

3) nella gestione di programmi comunitari nel settore delle politiche per il lavoro.

c) buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese o francese.

 

2. Il direttore dell’Agenzia è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), l’incarico del direttore dell’Agenzia cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

 

3. Il trattamento economico del direttore dell’Agenzia, è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 1, legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005) e successive modifiche.

 

4. Il direttore dell’Agenzia dirige e coordina le attività dell’Agenzia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma dell’attività di cui all’articolo 8.

 

5. Il direttore dell’Agenzia, tra l’altro:

a) si raccorda con l’Assessore regionale competente in materia di lavoro in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il direttore del dipartimento e il direttore della direzione regionale competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 7;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 8, previa acquisizione del parere del direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, in ordine alla sua conformità con la complessiva programmazione regionale in materia di lavoro;

d) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 11;

e) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7;

g) verifica i risultati di gestione con riferimento agli obiettivi assegnati;

h) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7.

 

     Art. 4. (Sistema organizzativo dell’Agenzia)

1 Il sistema organizzativo dell’Agenzia è costituito da una struttura organizzativa di livello dirigenziale, articolata in strutture organizzative di livello non dirigenziale.

 

2. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7 definisce il sistema organizzativo dell’Agenzia sulla base delle competenze e delle attività da svolgere.

 

3. Il direttore dell’Agenzia provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7, alla ripartizione del personale non dirigente nell’ambito delle strutture di cui al comma 1, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 5. (Personale)

1. L’Agenzia per l’espletamento delle proprie attività, si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L’Agenzia può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7.

 

     Art. 6. (Collaborazioni esterne)

1. L’Agenzia può avvalersi di competenze specialistiche, da acquisire mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica e sottoscrizione di apposite convenzioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche connesse alle proprie attività.

 

     Art. 7. (Regolamento di organizzazione)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell’Agenzia predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia.

 

2. Il direttore della Agenzia trasmette la proposta di cui al comma 1, al direttore del dipartimento e ai direttori delle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 8. (Programmazione dell’attività)

1. Il direttore dell’Agenzia, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

 

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell’Agenzia, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, al direttore del dipartimento e al direttore della direzione regionale competenti in materia di lavoro, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro.

 

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell’Agenzia per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico di cui all’articolo 9.

 

     Art. 9. (Controllo strategico e di gestione e valutazione del direttore dell’Agenzia)

1. Il controllo strategico dell’attività dell’Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

 

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 10. (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale, tramite apposita struttura dell’assessorato competente in materia di lavoro, esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall’Agenzia, tramite l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, i provvedimenti, gli atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli.

 

2. La Giunta regionale, in particolare:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore dell’Agenzia, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore dell’Agenzia, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

 

     Art. 11. (Risorse finanziarie e sistema contabile)

1. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono costituite da un fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale.

 

2. Il sistema contabile dell’Agenzia è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2008.

 

3. Il direttore dell’Agenzia adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell’Agenzia, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette, alla direzione regionale competente in materia di lavoro e alla direzione regionale competente in materia bilancio e tributi, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 12. (Disposizione finanziaria)

1. Il capitolo F31509 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per l’Agenzia regionale Lazio Lavoro, articolo 8 legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”.

 

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, gli oneri relativi alle spese per il personale iscritti nel capitolo F31509 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 dell’Agenzia, sono imputati ai capitoli del bilancio regionale relativi alle spese del personale di ruolo della Regione Lazio.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie)

1. Il commissario straordinario dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), della l.r. 1/2008, resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell’incarico al direttore della Agenzia ai sensi dell’articolo 3.

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è trasferito dall’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnato all’Agenzia tutto il personale di ruolo in servizio presso l’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008.

 

3. Dalla medesima data di cui al comma 2, la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell’ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

 

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2002, provvede alla dotazione organica in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

 

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore della Agenzia predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

 

6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7, conserva efficacia l’organigramma e la dotazione organica dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), della l.r. 1/2008.

 

7. Per il solo anno 2008, nel programma triennale, viene definita una programmazione di dettaglio, predisposta dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, che corrisponde, per l’anno in corso, al programma annuale previsto dall’articolo 8.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).


[1] Abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.