§ 2.6.58 - R.R. 23 aprile 2008, n. 5.
Disciplina dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:23/04/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Natura giuridica e attività dell’ARDIS)
Art. 3.  (Direttore)
Art. 4.  (Sistema organizzativo dell’ARDIS)
Art. 5.  (Comitato tecnico dell’ARDIS)
Art. 6.  (Personale)
Art. 7.  (Collaborazioni esterne)
Art. 8.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 9.  (Programmazione dell’attività)
Art. 10.  (Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)
Art. 11.  (Vigilanza e controllo)
Art. 12.  (Risorse finanziarie e sistema contabile)
Art. 13.  (Disposizione finanziaria)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.58 - R.R. 23 aprile 2008, n. 5. [1]

Disciplina dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.

(B.U. 7 maggio 2008, n. 17)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), istituita, in conformità all’articolo 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell’ente di diritto pubblico di cui al citato articolo 8, comma 6, lettera b).

 

     Art. 2. (Natura giuridica e attività dell’ARDIS)

1. L’ARDIS, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, è un’unità amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

2. L’ARDIS è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo previste dall’articolo 8, comma 2, lettere a) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e specificamente:

a) alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale relative alle aste principali dei bacini idrografici individuate ai sensi del citato articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modificazioni nonché, in relazione alle stesse opere:

1) alla polizia idraulica, ai servizi di piena e pronto intervento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, alle autorizzazioni e ai pareri previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

2) alla polizia delle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

3) al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d’acqua di cui all’articolo 31 della l.r. 53/1998;

b) alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di difesa delle coste di cui all’articolo 7 della l.r. 53/1998 e successive modificazioni.

3. Il parere tecnico-amministrativo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell’ARDIS è reso dal comitato tecnico di cui all’articolo 5.

4. L’ARDIS può svolgere attività tecnico-operative attinenti alla difesa del suolo anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

5. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di difesa del suolo, l’ARDIS opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all’ARDIS e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2.

 

     Art. 3. (Direttore)

1. Organo dell’ARDIS è il direttore, nominato, su proposta congiunta dell’Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo e dell’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell’assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), l’incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ARDIS, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell’ARDIS ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 9. Il direttore, tra l’altro:

a) si raccorda con l’Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’ARDIS ai sensi dell’articolo 8;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell’ARDIS ai sensi dell’articolo 9;

d) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 12;

e) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;

g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’ARDIS, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8;

i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;

m) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 4, nonché con enti senza fini di lucro per l’effettuazione delle attività previste dall’articolo 7;

n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

 

     Art. 4. (Sistema organizzativo dell’ARDIS)

1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell’ARDIS è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8 definisce il sistema organizzativo, potendo altresì prevedere ulteriori articolazioni, anche territoriali periferiche, delle strutture organizzative di base.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell’ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico dell’ARDIS)

1. Ai fini dell’espressione del parere tecnico-amministrativo di cui all’articolo 2, comma 3, è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ARDIS, il comitato tecnico dell’ARDIS, composto da:

a) il direttore dell’ARDIS, che lo presiede;

b) il responsabile della struttura organizzativa di base dell’ARDIS preposta alla progettazione;

c) il responsabile della struttura regionale della direzione competente in materia di difesa del suolo.

 

     Art. 6. (Personale)

1. L’ARDIS, per l’espletamento delle proprieattività, si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L’ARDIS può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8.

 

     Art. 7. (Collaborazioni esterne)

1. L’ARDIS può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

 

     Art. 8. (Regolamento di organizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell’ARDIS predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’ARDIS, nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell’ARDIS;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all’ARDIS e la relativa dislocazione nell’ambito delle strutture organizzative di cui all’articolo 4;

c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

e) le modalità per l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

f) le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 2;

g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;

h) le modalità di funzionamento del comitato tecnico dell’ARDIS.

2. Il direttore dell’ARDIS trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di difesa del suolo e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di difesa del suolo di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 9. (Programmazione dell’attività)

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell’ARDIS, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale competenti in materia di difesa del suolo, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di difesa del suolo.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell’ARDIS per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico di cui all’articolo 10.

 

     Art. 10. (Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)

1. Il controllo strategico dell’attività dell’ARDIS è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’ARDIS e degli altri dirigenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

 

     Art. 11. (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’ARDIS. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall’ARDIS provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

 

     Art. 12. (Risorse finanziarie e sistema contabile)

1. Le risorse finanziarie dell’ARDIS sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale, nel quale confluiscono, oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all’esercizio delle funzioni assegnate all’ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l.59/1997), destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte dall’ARDIS a favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 4;

e) eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell’ARDIS è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell’ARDIS, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo e alla Direzione bilancio e tributi, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 13. (Disposizione finanziaria)

1. Il capitolo E 41502 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per l’Agenzia regionale per la difesa del suolo - articolo 8 legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”.

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, gli oneri relativi alle spese per il personale iscritti nel capitolo E41502 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 dell’ARDIS, sono imputati ai capitoli del bilancio regionale relativi alle spese del personale di ruolo della Regione Lazio.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. Il commissario straordinario dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008, resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell’incarico al direttore dell’ARDIS ai sensi dell’articolo 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnati all’ARDIS:

a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

b) il personale assunto presso l’ente ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione), indicato all’articolo 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

c) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell’ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2002, provvede all’ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell’ARDIS ai sensi dell’articolo 3 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11.

6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8, conserva efficacia l’organigramma e la dotazione organica dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.