§ 5.7.25 - Legge Regionale 6 marzo 1978, n. 16.
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla costituzione dell'I.S.A.P.R.E.L.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:06/03/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.      In attuazione del principio di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è autorizzata la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, in qualità di [...]
Art. 2.      L'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Ente devono essere preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3.      Qualora l'Amministrazione regionale intendesse richiedere la collaborazione dell'I.S.A.P.R.E.L. per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, incontri di studio da tenersi [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare
Art. 5.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.7.25 - Legge Regionale 6 marzo 1978, n. 16.

Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla costituzione dell'I.S.A.P.R.E.L.

(B.U. 14 marzo 1978, n. 23).

 

Art. 1.

     In attuazione del principio di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è autorizzata la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali (I.S.A.P.R.E.L.), con sede in Venezia, i cui corsi potranno essere aperti a pubblici amministratori e funzionari [1].

 

     Art. 2.

     L'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Ente devono essere preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è designato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 3.

     Qualora l'Amministrazione regionale intendesse richiedere la collaborazione dell'I.S.A.P.R.E.L. per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, incontri di studio da tenersi nell'ambito della regione, per specifiche esigenze di formazione ed aggiornamento del proprio personale, l'I.S.A.P.R.E.L. potrà avvalersi, su indicazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, di istituti, enti e docenti operanti nella regione medesima, compresi quelli di lingua slovena.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare

all'I.S.A.P.R.E.L., all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto di lire 500.000.

     E' autorizzata a versare altresì annualmente all'Istituto stesso la quota di associazione [2].

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per il richiamo alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 vedi ora l'art. 216 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[2] Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 15 novembre 1983, n. 79.