§ 5.5.15 – L.R. 6 luglio 1984, n. 27.
Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 51 e 9 aprile 1982, n. 27 concernenti gli interventi regionali in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:06/07/1984
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari.
Art. 2.  Conferenze regionali sull'emigrazione.
Art. 3.  Criteri di attuazione degli interventi straordinari del Fondo regionale per l'emigrazione.
Art. 4.  Interventi ordinari e straordinari in favore degli emigrati.
Art. 5.  Applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.
Art. 6.  Integrazione della composizione del Comitato regionale dell'emigrazione.
Art. 7.  Agevolazioni di viaggio ai rappresentanti degli emigrati nel Comitato regionale dell'emigrazione.
Art. 8.  Integrazione della composizione della Commissione regionale per la cultura.
Art. 9.  Accelerazione delle procedure di erogazione delle sovvenzioni annuali agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati.
Art. 10.  Misure particolari di sostegno agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati.
Art. 11.  Relazione annuale sui problemi dell'emigrazione.
Art. 12.  Norme finali.
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.5.15 – L.R. 6 luglio 1984, n. 27.

Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 51 e 9 aprile 1982, n. 27 concernenti gli interventi regionali in materia di emigrazione. [1]

(B.U. 9 luglio 1984, n. 59).

 

Art. 1. Assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari.

     (Omissis) [2].

     Fino al 31 dicembre 1984 resta in vigore l'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1981, n. 35; successivamente a tale data le finalità di assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari saranno invece assicurate mediante misure straordinarie da definirsi nel piano triennale di massima e nel programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l'emigrazione.

 

     Art. 2. Conferenze regionali sull'emigrazione.

     Nell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è aggiunta la seguente lettera:

     «p) organizzare conferenze regionali sull'emigrazione.»

 

     Art. 3. Criteri di attuazione degli interventi straordinari del Fondo regionale per l'emigrazione.

     Gli interventi straordinari previsti dall'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, a carico del Fondo regionale per l'emigrazione, così come integrati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono attuati secondo i seguenti criteri:

     1. Nel caso in cui l'attuazione di un progetto non sia assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione, può essere concessa al soggetto del quale ci si avvale un'anticipazione non superiore all'85 per cento del costo del progetto; il saldo viene erogato su presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute.

     In tal caso è fatto obbligo al gestore del progetto di presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione del progetto stesso, alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione il rendiconto delle spese effettuate, corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti [3].

     (Omissis) [4].

     Va privilegiato l'avvalimento degli Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, ai quali viene riconosciuto un rimborso forfettario, per spese di gestione, pari al 5 per cento delle erogazioni effettuate.

     2. Per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, i progetti specifici possono prevedere:

     - la concessione di borse di studio;

     - la concessione di contributi sulle spese convittuali o di soggiorno per la frequenza di scuole od università aventi sede diversa da quella della famiglia;

     - l'organizzazione di corsi di reinserimento scolastico.

     Nel caso in cui lo studente rimpatriato necessiti - a giudizio della scuola frequentata - di aiuto scolastico, ma non possa usufruire dei corsi di reinserimento all'uopo organizzati, allo stesso studente, possono essere assicurati, anche tramite gli Enti locali, interventi di carattere individuale intesi a garantire l'assistenza di un insegnante di sostegno.

     3. (Omissis) [5].

     4. Nella realizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di lavoro per figli e discendenti di emigrati e di soggiorni per emigrati anziani si deve prevedere la partecipazione finanziaria dei beneficiari [6].

     Può essere esclusa tale partecipazione nel caso in cui i beneficiari versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle Autorità consolari.

     Vanno favoriti in questo settore progetti - anche con esperienze pilota - da definirsi d'intesa tra la Regione, il Ministero degli Affari Esteri e le Associazioni regionali degli emigrati.

     I programmi dei soggiorni in Regione possono essere integrati con visite a città italiane di particolare valore storico, artistico e culturale.

     5. Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli Enti locali, mediante la corresponsione di sovvenzioni ai lavoratori emigrati di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.

     L'intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità dei rimpatriati e dei familiari dei lavoratori emigrati, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione in paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero.

     6. Gli interventi intesi a favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, sia mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nel settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, sia mediante l'incentivazione dell'assunzione dei lavoratori rimpatriati come lavoratori dipendenti, possono consistere in:

     - contributi in conto capitale per l'avvio di attività nei predetti settori economici;

     - contributi sulle spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell'esercizio dell'attività economica qui avviata all'atto del rimpatrio;

     - (Omissis) [7];

     - contributi forfettari alle imprese, società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale, l'intervento è limitato ai dodici mesi successivi alla data di assunzione;

     - contributi straordinari al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve e medio termine, garantite dallo stesso Consorzio, effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori rimpatriati e contributi straordinari ad integrazione del fondo rischi costituito dal medesimo Consorzio.

     7. I beneficiari del contributo una tantum per il reinserimento abitativo sono dispensati, per un periodo non superiore ai 5 anni, nel caso in cui debbano prolungare la loro permanenza all'estero, dall'obbligo di occupare e risiedere nell'alloggio, con facoltà di locarlo, fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio stesso, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del decreto di concessione.

     Tuttavia, per gravi motivi, i beneficiari potranno, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione, essere autorizzati alla proroga del predetto termine dei cinque anni per l'occupazione dell'alloggio, se ancora emigrati [8].

     (Omissis) [9].

     Per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei contributi l'Amministrazione regionale può altresì avvalersi degli Enti locali [10].

 

     Art. 4. Interventi ordinari e straordinari in favore degli emigrati.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 5. Applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.

     In applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l'ammissione alle provvidenze previste dai progetti specifici degli interventi straordinari del Fondo regionale per l'emigrazione costituisce titolo di precedenza per l'istruttoria delle domande eventualmente presentate dagli emigrati e dai rimpatriati ai sensi di altre leggi regionali negli stessi settori di intervento.

 

     Art. 6. Integrazione della composizione del Comitato regionale dell'emigrazione.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 7. Agevolazioni di viaggio ai rappresentanti degli emigrati nel Comitato regionale dell'emigrazione.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 8. Integrazione della composizione della Commissione regionale per la cultura.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 9. Accelerazione delle procedure di erogazione delle sovvenzioni annuali agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati.

     Dopo l'approvazione del Piano triennale di massima e del programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l'emigrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 anticipazioni non superiori al 90 per cento delle sovvenzioni erogate nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 [15].

     Le anticipazioni possono essere concesse a domanda dei predetti Enti, Associazioni ed Istituzioni da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di approvazione del Piano e del programma di cui al precedente comma; Ia domanda dovrà contenere l'attestazione del legale rappresentante dell'Ente, Associazione od Istituzione interessato, concernente l'avvenuta esecuzione del preventivo dettagliato di attività in base al quale è stata concessa la sovvenzione nell'anno precedente, nonché l'impegno a presentare la domanda e la documentazione previste dall'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità previste in detto articolo.

     E' fatto obbligo, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, ai beneficiari delle anticipazioni previste dal presente articolo, di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi computati al tasso di Tesoreria regionale, qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile erogare la sovvenzione per l'anno cui si riferisce l'anticipazione. Tale obbligo di restituzione vale anche nel caso in cui vengano accertate irregolarità non sanabili nel rendiconto relativo all'utilizzo della sovvenzione concessa nell'anno precedente.

 

     Art. 10. Misure particolari di sostegno agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati.

     Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, con particolari agevolazioni, agli Enti, Associazioni ed Istituzioni regionali degli emigrati, ai quali sia stata riconosciuta la funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale di interesse regionale di cui al predetto articolo, locali di proprietà

dell'Amministrazione stessa che siano disponibili ed idonei a tale funzione.

     Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione, saranno stabiliti i criteri di applicazione della presente norma [16].

 

     Art. 11. Relazione annuale sui problemi dell'emigrazione.

     Entro il mese di marzo di ogni anno l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nel settore dell'emigrazione e riferisce sulla situazione del fenomeno migratorio.

 

          Art. 12. Norme finali.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     - il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51;

     - gli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 aprile 1982, n. 27.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Norma modificativa degli artt. 1 e 5 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[3] Capoverso così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 6 della L.R. 6 marzo 1987, n. 6.

[4] Capoverso soppresso dall'art. 7 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[5] Numero soppresso dall'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[6] Capoverso così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[7] Alinea soppresso dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[8] Capoverso così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[9] Capoverso soppresso dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[10] Capoverso così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 marzo 1987, n. 6.

[12] Articolo soppresso dall'art. 14 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[13] Norma aggiuntiva dell'ultimo comma all'art. 10 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51, successivamente soppressa dall'art. 14 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

[14] Norma aggiuntiva della lettera r) all'art. 6 della L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

[15] L'originario limite del 70% è stato così elevato con l'art. 4 della L.R. 28 agosto 1987, n. 25.

[16] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28.