§ 5.5.14 – L.R. 9 aprile 1982, n. 27.
Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:09/04/1982
Numero:27


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la concessione di contributi una tantum per l'acquisto o la costruzione della [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      In via di interpretazione autentica, le misure di sostegno previste alla lettera d) dell'art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 5, l'autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Presente [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.5.14 – L.R. 9 aprile 1982, n. 27.

Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione. [1]

(B.U. 9 aprile 1982, n. 38).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la concessione di contributi una tantum per l'acquisto o la costruzione della casa, ivi prevista per favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, può essere disposta anche per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà, nel territorio regionale, da adibire ad abitazione.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     In via di interpretazione autentica, le misure di sostegno previste alla lettera d) dell'art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 possono essere concesse anche ai lavoratori già rimpatriati da non oltre due anni, alla data di entrata in vigore della stessa legge e che, entro i predetti termini o successivamente, abbiano realizzato in forma singola, associata o cooperativistica attività nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo o turistico.

     La cessazione dell'attività o la cessione dell'impresa, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle provvidenze previste dalla lettera d) dell'art. 5 e dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, comporta la revoca delle provvidenze concesse e l'obbligo della restituzione delle somme percepite; tuttavia, per gravi motivi, il beneficiario potrà, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, essere autorizzato alla cessazione dell'attività od alla cessione dell'impresa, venendo, in tal caso, esonerato dall'obbligo della restituzione delle somme percepite.

     Nel caso di attività intrapresa in forma associata o cooperativistica gli incentivi e le misure di sostegno previsti dalla lettera d) dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, vengono concessi in favore della società, anche di fatto, o della cooperativa cui i lavoratori rimpatriati sono associati e sono determinati dai relativi progetti specifici in misura proporzionale al numero dei soci rimpatriati che effettivamente svolgono l'attività lavorativa nella società o cooperativa rispetto agli altri associati o cooperatori non rimpatriati.

     Le domande per le provvidenze di cui al comma precedente possono riferirsi anche a soci che siano ancora emigrati, ma le provvidenze stesse devono essere ragguagliate al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

     E' fatto obbligo alla società od alla cooperativa beneficiaria delle provvidenze di comunicare alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione ogni diminuzione del numero dei soci rimpatriati intervenuta successivamente alla concessione delle provvidenze ed entro il termine di cinque anni dalla concessione stessa; in tal caso la diminuzione del numero dei rimpatriati associati o cooperatori, rispetto a quello accertato ai fini della concessione, comporta, a seconda dei casi, la revoca proporzionale o totale delle provvidenze concesse e l'obbligo, per la società o per la cooperativa beneficiaria, della restituzione parziale o totale delle somme percepite.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 5, l'autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Presente legge ed il termine fissato dal sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n 51, si intende, in tal caso, stabilito in 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione della modifica dei programmi originari.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Articolo abrogavo dall'art. 12 della L.R. 6 luglio 1984, n. 27.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Norma integrativa dell'art. 18 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.