§ 5.4.229 - D.P.G.R. 14 aprile 2011, n. 076/Pres.
LR 6/2006 art. 39, comma 3. Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:14/04/2011
Numero:076


Sommario
Art. 1.  oggetto
Art. 2.  destinatari
Art. 3.  criteri e modalità di riparto
Art. 4.  rendicontazione
Art. 5.  norma transitoria
Art. 6.  abrogazione
Art. 7.  entrata in vigore


§ 5.4.229 - D.P.G.R. 14 aprile 2011, n. 076/Pres.

LR 6/2006 art. 39, comma 3. Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(B.U. 27 aprile 2011, n. 17)

 

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale 6/2006;

Richiamato in particolare l’articolo 39 della medesima legge regionale 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati;

Visto che il comma 3 del già richiamato articolo 39 prevede che le risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2 vengano ripartite tra i Comuni singoli o associati con modalità da adottarsi con regolamento regionale previa intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

Vista la deliberazione 25 febbraio 2011, n. 287 con il quale è stato approvato in via preliminare il “Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

Visto il parere favorevole al sopra indicato Regolamento espresso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale così come previsto all’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni e dal Consiglio delle autonomie locali così come previsto dall’

Art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2011, n. 562;

 

Decreta

 

1. È emanato il “Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 

Art. 1. oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinate annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, che concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati di cui all’articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al netto della quota riservata per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo medesimo.

 

     Art. 2. destinatari

1. Destinatari della ripartizione dei fondi cui al presente regolamento sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 18 comma 2 della legge regionale 6/2006.

 

     Art. 3. criteri e modalità di riparto

1. Le risorse annualmente disponibili, al netto della quota di accompagnamento prevista all’articolo 5 e per il solo periodo riferito alla norma transitoria, sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

a) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

b) La rimanente disponibilità è così ripartita:

1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2) il 25 percento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;

4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale;

5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale.

 

     Art. 4. rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

 

     Art. 5. norma transitoria

1. Per gli anni 2011-2014, è riservata fino ad un massimo del 4 per cento delle risorse annualmente disponibili, una quota di accompagnamento destinata agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che, a seguito della ripartizione effettuata sulla base dei criteri parametrici di cui all’articolo 3 comma 1, evidenziano una assegnazione complessiva inferiore a quella trasferita nell’anno 2009. L’importo cui fare riferimento è dato dalla somma delle assegnazioni effettuate nell’anno 2009 ai Comuni singoli e agli enti gestori in applicazione al decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006) a cui si aggiunge l’assegnazione effettuate ai soli Enti gestori in applicazione dell’articolo 4 comma 1 lettere c) e e) del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2009, n. 260 (Regolamento per la determinazione dell’entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l’anno 2009 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all’articolo 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6).

2. La ripartizione delle risorse della quota di accompagnamento di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti modalità:

a) anno 2011 il 100 per cento della differenza evidenziata in ogni ambito distrettuale;

b) anno 2012 il 75 per cento di quanto trasferito nell’anno 2011;

c) anno 2013 il 50 per cento di quanto trasferito nell’anno 2011;

d) anno 2014 il 25 per cento di quanto trasferito nell’anno 2011;

 

     Art. 6. abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all’articolo 39 comma 3 della legge regionale 6/2006).

 

     Art. 7. entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.