§ 5.4.88 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 30.
Utilizzo di fondi statali ad integrazione degli interventi in favore delle persone handicappate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:01/06/1993
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. I fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1992 nella misura di lire 892.752.000, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'integrazione degli interventi [...]
Art. 2.      1. I fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1993 nella misura di lire 1.113.000.000, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'integrazione degli interventi [...]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1993, indicato al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 1995.


§ 5.4.88 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 30. [1]

Utilizzo di fondi statali ad integrazione degli interventi in favore delle persone handicappate.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 22).

 

Art. 1.

     1. I fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1992 nella misura di lire 892.752.000, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati, vengono così destinati:

     a) lire 742.752.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35;

     b) lire 150.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 59/1986, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35.

     2. Nel riparto da effettuare ai sensi del comma 1 gli interventi sono disposti, anche a consuntivo, tenendo conto delle domande e dei progetti già proposti alla Direzione regionale dell'assistenza sociale per l'anno 1992 e si osservano le modalità di finanziamento e di rendicontazione previste dalla legge regionale n. 59/1986 e successive integrazioni e modifiche.

     3. Il termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute per le iniziative finanziarie ai sensi del comma I è stabilito dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale nei singoli decreti di concessione.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 892.752.000 per l'anno 1993.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Sezione VIII, sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) per gli interventi indicati al comma 1, lettera a), nella categoria 1.6., il capitolo 4971 [1.1.161.2.08.07] con la denominazione «Interventi volti a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo delle persone handicappate per l'anno 1992»;

     b) per gli interventi indicati al comma 1, lettera b), nella categoria 1.5, il capitolo 4972 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Interventi volti a favorire l'istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate per l'anno 1992».

     6. Al predetto onere complessivo di lire 892.752.000 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 11 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.

 

     Art. 2.

     1. I fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1993 nella misura di lire 1.113.000.000, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati, vengono così destinati:

     a) lire 513.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e della legge regionale n. 59/1986, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 35/1988 e di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 59/1986;

     b) lire 600.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), c) ed f) della legge regionale n. 59/1986, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 35/1988.

     2. Nel riparto da effettuare ai sensi del comma 1 gli interventi sono disposti tenendo conto delle domande e dei progetti già proposti alla Direzione regionale dell'assistenza sociale per l'anno 1993 e si osservano le modalità di finanziamento e di rendicontazione previste dalla legge regionale n. 59/1986 e successive integrazioni e modifiche.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.113.000.000 per l'anno 1993.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Sezione VIII, sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) per gli interventi indicati al comma 1, lettera a), nella categoria 1.6, il capitolo 4973 [1.1.161.2.08.07] con la denominazione: «Interventi volti a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo delle persone handicappate per l'anno 1993» e con lo stanziamento di lire 513.000.000 per l'anno 1993;

     b) per gli interventi indicati al comma 1, lettera b), nella categoria 1.5, il capitolo 4974 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione: «Interventi volti a favorire l'istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate per l'anno 1993» e con lo stanziamento di lire 600.000.000 per l'anno 1993.

     5. Al predetto onere complessivo di lire 1.113.000.000 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 11 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1993, indicato al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     2. Rimane confermata nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.