§ 5.4.86 - Legge Regionale 29 ottobre 1992, n. 32.
Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali già costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:29/10/1992
Numero:32


Sommario
Art. 1.      In attesa della revisione prevista dall'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione dei principi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata la prosecuzione, [...]


§ 5.4.86 - Legge Regionale 29 ottobre 1992, n. 32. [1]

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali già costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap.

(B.U. 4 novembre 1992, n. 78).

 

Art. 1.

     In attesa della revisione prevista dall'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione dei principi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata la prosecuzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1995, dell'assistenza agli handicappati in corso nelle forme consortili fra Comuni e Province indicate all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni [2].

     2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.

     3. Gli organi in carica dei Consorzi sono prorogati fino alla scadenza del termine previsto al comma 1 [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] L'originario termine del 31 dicembre 1993 è stato così prorogato dall'art. 3 della L.R. 1º giugno 1993, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'art. 133 della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.