§ 5.2.33 - Legge Regionale 8 settembre 1980, n. 50.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:08/09/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.
Art. 2.      La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all'articolo 1, secondo la situazione al 1º gennaio [...]
Art. 3.      La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle [...]
Art. 4.      Sono delegate alle unità sanitarie locali le funzioni inerenti l'espletamento delle procedure di selezione per l'assunzione del personale di cui all'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 20 [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Gli enti dai quali dipende il personale di cui al precedente articolo 5, provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai [...]
Art. 7.      Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme di cui alla legge 23 [...]
Art. 8.      Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi [...]
Art. 9.      Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste di cui all'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla [...]
Art. 10.      Gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.33 - Legge Regionale 8 settembre 1980, n. 50.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 8 settembre 1980, n. 93).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

 

Art. 1.

     Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

     I ruoli di cui al precedente comma sono così distinti, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Titolo I del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

     - ruolo sanitario

     - ruolo professionale

     - ruolo tecnico

     - ruolo amministrativo.

 

     Art. 2.

     La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all'articolo 1, secondo la situazione al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.

     Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.

     Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

     Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso.

     Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 3.

     La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

     Le deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche predette sono sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla lettera h) dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 23 giugno 1980.

     Le unità sanitarie locali inviano all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

     Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all'Assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.

     Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1º gennaio dello stesso anno.

 

     Art. 4.

     Sono delegate alle unità sanitarie locali le funzioni inerenti l'espletamento delle procedure di selezione per l'assunzione del personale di cui all'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

TITOLO II

PRIMA ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO

 

     Art. 5. [1]

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge il personale in servizio di ruolo presso i sottoelencati enti, limitatamente a quello addetto ai servizi di seguito indicati, in data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti ad espletamento di concorsi pubblici, anche riservati, nonché di procedure selettive pubbliche di cui al terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130:

     A) Province, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico-sanitari, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i servizi di protezione materno-infantile ed ogni altro presidio sanitario extra-ospedaliero;

     B) Comuni, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico-sanitari, con esclusione di quello addetto al servizio di farmacia;

     C) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico- sanitari con esclusione del personale utilizzato nei servizi socio- assistenziali, compreso invece tutto il personale addetto ai Consorzi provinciali antitubercolari;

     D) Enti ospedalieri, fatte salve le previsioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della presente legge per il personale addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, e con esclusione di quello esclusivamente addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienico-sanitari o comunque non inerenti a funzioni in materia igienico-sanitaria;

     E) Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori.

     Ha parimenti titolo all'iscrizione nei predetti ruoli il personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1981 [1]/1.

     Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli Enti di cui alla predetta lettera C) - con esclusione di quello addetto ai servizi socio-assistenziali - da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato, e ancorché ivi non addetto ai servizi sanitari [2].

 

     Art. 6.

     Gli enti dai quali dipende il personale di cui al precedente articolo 5, provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, alla redazione di elenchi nominativi corre

dati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale.

     I predetti Enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al precedente comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di 15 giorni.

     Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti, le correzioni accolte sono apportate tramite atto deliberativo entro 15 giorni dalla notifica delle predette istanze .

     Le deliberazioni di cui al precedente primo comma e quelle eventuali di cui al terzo comma sono immediatamente inoltrate all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità.

     La prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali si effettua con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 [3].

     (Omissis) [4].

     Il personale interessato può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni nei termini e nei modi previsti dal quinto comma dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

     A) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che verrà comandato presso le unità sanitarie locali ai sensi del quarto comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto previsto per il personale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

     B) il personale dipendente alla data del 1º dicembre 1977 dall'Associazione regionale ospedali (A.R.O.) del Friuli-Venezia Giulia;

     C) il personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria non connessi direttamente alle originarie finalità dell'Associazione e da trasferire ai Comuni ai sensi dell'articolo 70 primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     D) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.) di cui all'articolo 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     E) il personale statale addetto alle attività sanitarie di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei medici e dei veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [5];

     G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei medici e dei veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formulino al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione [6].

     (Omissis) [7].

     Per detto personale e per quello di cui al II comma dell'art. 5, l'iscrizione si effettua in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sostituita la colonna relativa al personale regionale con quella riportata in allegato alla presente legge, conformemente all'enunciato di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» [8].

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 8.

     Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 della legge stessa.

     L'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna Enti locali - di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Con legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata altresì la destinazione del personale addetto ai presidi e servizi di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo.

 

     Art. 9.

     Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste di cui all'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà in quadrato - a domanda - nel ruolo unico del personale regionale, tramite apposita legge regionale.

 

     Art. 10.

     Gli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge [9].

     Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

                                                                   ALLEGATO

 

MEDICI

Medico con qualifica funzionale di dirigente con almeno 8 anni di servizio

presso pubbliche amministrazioni.

Personale già dipendente dal Ministero della Sanità con qualifica di medico

provinciale.

 

Medico con qualifica funzionale di dirigente

 

Medico con qualifica funzionale di consigliere

------------------------------------------------------------------

 

VETERINARI

Veterinario con qualifica funzionale di dirigente con almeno 8 anni di

servizio presso pubbliche amministrazioni.

Personale già dipendente dal Ministero della Sanità con qualifica di

Veterinario provinciale.

 

Veterinario con qualifica funzionale di dirigente

 

Veterinario con qualifica funzionale di consigliere

------------------------------------------------------------------

 

BIOLOGI-CHIMICI-FISICI-PSICOLOGI

Personale con qualifica di dirigente con almeno 8 anni di servizio presso

pubbliche amministrazioni

 

Personale con qualifica di dirigente

 

Personale con qualifica funzionale di consigliere

------------------------------------------------------------------

 

DIRETTORI AMMINISTRATIVI

Dirigente amministrativo con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche

amministrazioni [1]0

 

Dirigente amministrativo

------------------------------------------------------------------

 

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Consigliere amministrativo

------------------------------------------------------------------

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Segretario amministrativo

------------------------------------------------------------------

 

COADIUTORI AMMINISTRATIVI

Coadiutore amministrativo

------------------------------------------------------------------

 

COMMESSI

Commesso

------------------------------------------------------------------

 

PERSONALE INFERMIERISTICO

Operatore professionale di 1ª categoria

 

Assistente sanitario con qualifica funzionale di segretario

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PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE

Operatore professionale di 1ª categoria

 

Personale già dipendente dal Ministero della Sanità con qualifica di Capo

guardia o Guardia di sanità [1]1.

------------------------------------------------------------------

 

 

 


[1] Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 2 della L.R. 29 giugno 1981, n. 40.

[1]1/1 Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24. marzo 1981, n. 16.

[4] Gli originari VI e VII comma sono stati soppressi dall'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[5] Lettera aggiunta dal I comma dell'art. 3 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[6] Vedi nota che precede.

[7] Gli originari II e III comma sono stati soppressi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[1]10 Periodo così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 1981, n. 16.

[1]11 Vedi nota che precede.