§ 5.1.38 - Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39.
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/09/1990
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione dell'anagrafe canina.
Art. 3.  Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.
Art. 4.  Norme per l'identificazione.
Art. 5.  Accesso ai dati dell'anagrafe canina.
Art. 6.  Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali.
Art. 7.  Divieto di abbandono degli animali.
Art. 8.  Ritrovamento, cattura e soppressione.
Art. 9.  Strutture di ricovero e custodia.
Art. 10.  Diritto di accesso ai ricoveri.
Art. 11.  Controllo della riproduzione animale.
Art. 12.  Programmi di informazione e di educazione.
Art. 13.  Contributi.
Art. 14.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 15.  Devoluzione dei proventi.
Art. 16.  Regolamento di esecuzione.
Art. 17.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 5.1.38 - Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39. [1]

Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.

(B.U. 5 settembre 1990, n. 108).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.

     2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.

 

     Art. 2. Istituzione dell'anagrafe canina.

     1. E' istituita l'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio regionale è affidata ai Comuni.

     2. All'organizzazione dell'anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, in armonia con il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 3. Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

     1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.

     2. All'iscrizione si deve provvedere:

     a) entro il terzo mese di vita dell'animale;

     b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.

     3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

     a) lo smarrimento accidentale del cane;

     b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

     c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

     d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

     e) la variazione di residenza.

     4. Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 4. Norme per l'identificazione.

     1. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene assegnato all'animale un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione, contestualmente all'iscrizione si provvede alla redazione della scheda segnaletica dell'esemplare.

     2. La scheda segnaletica viene redatta in triplice copia, una destinata all'anagrafe canina, una destinata al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente che la utilizza per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed una consegnata al proprietario o detentore.

     3. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico. Il regolamento di esecuzione può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione [2].

     4. Al proprietario o detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip [3].

     5. L'operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, che può a tal fine stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il proprietario o per il detentore di far eseguire a proprie spese l'apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Unità sanitaria locale.

     6. Il regolamento di esecuzione assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.

     7. E' fatto obbligo ai veterinari, nell'esercizio della loro attività professionale qualora accertino che un esemplare è sprovvisto del codice di identificazione darne comunicazione al Comune.

 

     Art. 5. Accesso ai dati dell'anagrafe canina.

     1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.

 

     Art. 6. Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali.

     1 Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

 

     Art. 7. Divieto di abbandono degli animali.

     1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

     2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

     3. Copia della comunicazione corredata dagli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall'Unità sanitaria locale al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 ed aventi sede nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.

     4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

     5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 43/81, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 9 dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

     5 bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà [4].

     5 ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai Comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato [5].

     5 quater. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5 ter provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14 [6].

     5 quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo [7].

 

     Art. 8. Ritrovamento, cattura e soppressione.

     1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.

     2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, avvalendosi di personale addestrato a ciò addetto o di soggetti convenzionati.

     3. La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

     4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

     5. I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

     6. E' fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

 

     Art. 9. Strutture di ricovero e custodia.

     1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell'articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.

     2. A tali scopi possono essere utilizzati i canili di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 320/1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.

     3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dovute dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nel comma 5.

     4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Unità sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.

     5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione e dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.

     6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

     a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D.P.R. n. 320/1954;

     b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti;

     c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;

     d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;

     e) servizi e assistenza veterinaria.

 

     Art. 10. Diritto di accesso ai ricoveri.

     1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

     2. Sull'esito della visita si può riferire con osservazioni scritte alla Direzione regionale della sanità.

 

     Art. 11. Controllo della riproduzione animale.

     1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

 

     Art. 12. Programmi di informazione e di educazione.

     1. La Regione predispone ed attua d'intesa con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, nonché di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente ed il rispetto degli animali.

 

     Art. 13. Contributi.

     1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile [8].

     2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 14. Vigilanza e sanzioni.

     1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

     2. Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

     3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale n. 1/84.

 

     Art. 15. Devoluzione dei proventi.

     1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina.

 

     Art. 16. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di esecuzione della presente legge.

     2. L'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e dell'apposizione del codice di identificazione per gli esemplari esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere adempiuto nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

     3. All'adeguamento delle strutture di ricovero e custodia esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed assicurare il servizio di cui all'articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17  programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4477 (2.1.148.2.08.08) con la denominazione «Spese per la predisposizione e l'attuazione di programmi annuali d'informazione ed educazione per la tutela degli animali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     3. Sul precitato capitolo 4477 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4496 (2.1.232.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     6. Sul precitato capitolo 4496 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4497 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Contributi ai privati titolari d-i ricoveri convenzionati per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     9. Sul precitato capitolo 4497 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     10. All'onere complessivo di lire 900 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, all'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4477, 4496 e 4497 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 113 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[3] Comma così sostituito dall'art. 113 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.