§ 5.1.31 - Legge Regionale 27 aprile 1983, n. 32.
Presidi multizonali di prevenzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/04/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Ambito territoriale di pertinenza dei presidi multizonali di prevenzione.
Art. 3.  Piani annuali di lavoro dei presidi multizonali di prevenzione.
Art. 4.  Compiti dei presidi multizonali di prevenzione.
Art. 5.  Strutturazione dei presidi multizonali di prevenzione.
Art. 6.  Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 7.  Collegamento del presidio multizonale di prevenzione con l'ufficio di direzione dell'U.S.L.
Art. 8.  Gestione del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 9.  Personale del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 10.  Oneri e tariffe delle prestazioni dei presidi multizonali e di prevenzione.
Art. 11.  Funzioni, personale e beni dell'E.N.P.I., A.N.C.C., Ispettorato del Lavoro e Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 12.  Situazione di pendenza di formazione del piano sanitario regionale.
Art. 13.  Finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione.


§ 5.1.31 - Legge Regionale 27 aprile 1983, n. 32.

Presidi multizonali di prevenzione.

(B.U. 27 aprile 1983, n. 45).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali di prevenzione previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2. Ambito territoriale di pertinenza dei presidi multizonali di prevenzione.

     Il piano sanitario regionale determina l'ubicazione e l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione e ne individua ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, l'articolazione in servizi, tenendo conto delle esigenze concrete, delle caratteristiche socio industriali e della peculiarità dei processi produttivi del territorio.

     In attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, la suddetta articolazione viene determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, sentiti i pareri dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. interessate.

 

     Art. 3. Piani annuali di lavoro dei presidi multizonali di prevenzione.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale che amministra il presidio multizonale di prevenzione, valutata la relazione del responsabile del presidio multizonale di prevenzione, sentiti i Comuni e d'intesa con i comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, approva il piano annuale del presidio stesso.

     Nel piano annuale di lavoro sono indicati gli indirizzi operativi necessari al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale e la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi medesimi o per la soluzione di problemi particolari.

     Nel predisporre il piano di lavoro di cui ai commi precedenti dovranno essere tenuti presenti le attività previste ed i compiti delegati dalla normativa nazionale e regionale.

     Il piano annuale di lavoro è trasmesso alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale può formulare osservazioni in ordine alla conformità degli obiettivi del piano sanitario nazionale nonché al coordinamento nell'ambito regionale.

 

     Art. 4. Compiti dei presidi multizonali di prevenzione.

     I presidi multizonali di prevenzione svolgono attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni igieniche degli alimenti e bevande, dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'abitato, dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, allorquando nell'espletamento di tali attività siano richieste caratteristiche tecniche e specialistiche ad integrazione o a supporto delle attività dei settori e dei servizi di base dell'Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e siano prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità sanitaria locale.

     Ai medesimi possono essere affidate indagini specialistiche di interesse regionale e attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelle ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La fissazione degli oneri, i relativi rimborsi e le modalità di erogazione delle prestazioni previste dal comma precedente sono regolati da apposite convenzioni stipulate fra l'Unità sanitaria locale che amministra il presidio e le altre amministrazioni interessate.

 

     Art. 5. Strutturazione dei presidi multizonali di prevenzione.

     I presidi multizonali di prevenzione si articolano in servizi.

     I servizi si distinguono in base alle attività chimico-ambientale, fisico-ambientale, bio-tossicologica, impiantistico-antinfortunistica, ed hanno l'obbligo della reciproca collaborazione.

     Il servizio chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio della attività di prevenzione e di controllo relativa in particolare, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e dell'abitato, all'igiene industriale, all'igiene degli alimenti e delle bevande e alla bromatologia in generale, ai farmaci e ai cosmetici. Svolge altresì compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alle leggi 13 luglio 1966, n. 615, e 10 maggio 1976, n. 319 e seguenti ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

     Il servizio fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle Unità sanitarie locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e di supporto alla commissione di cui all'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43.

     Il servizio bio-tossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'igiene e alla tossicologia industriale, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica.

     E' altresì preposto alla esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099.

     Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente prevista dal presente articolo sono esercitate dai servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

     ll servizio impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 52, nonché compiti di verifica di condizioni igienico- sanitarie ed antinfortunistiche di macchine e impianti.

 

     Art. 6. Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione.

     Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico con il compito di assicurarne l'autonomia funzionale, l'interdisciplinarietà degli interventi ed il coordinamento dei servizi, il collegamento ed il coordinamento con i servizi delle Unità sanitarie locali interessate. Il comitato esprime altresì il parere sul piano annuale di lavoro di cui all'articolo 3.

     Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione ed è composto dai responsabili dei servizi nei quali si articola il medesimo, nonché dai responsabili del settore o dei settori di igiene pubblica, medicina del lavoro ed ecologia, allorquando siano costituiti in settori autonomi delle Unità sanitarie locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 7. Collegamento del presidio multizonale di prevenzione con l'ufficio di direzione dell'U.S.L.

     Il presidio multizonale di prevenzione risponde sotto il profilo organizzativo al settore preposto all'igiene pubblica e, funzionalmente, a tutti i settori interessati dell'Unità sanitaria locale che lo amministra.

     Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione è componente del comitato tecnico consultivo dell'ufficio di direzione della medesima Unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.

 

     Art. 8. Gestione del presidio multizonale di prevenzione.

     Il presidio multizonale di prevenzione è amministrato dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale esso è ubicato ed ha un proprio conto di gestione.

 

     Art. 9. Personale del presidio multizonale di prevenzione.

     La dotazione organica del personale del presidio multizonale di prevenzione è determinata dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale che lo amministra, d'intesa con le altre Unità sanitarie locali interessate e sentito il comitato tecnico-funzionale di cui all'articolo 6 ed è approvata dalla Assemblea generale dell'Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

     Al presidio multizonale di prevenzione è preposto uno dei responsabili, in posizione apicale, dei servizi in cui il presidio è articolato, nominato dal comitato di gestione. Durante l'incarico egli mantiene la responsabilità del servizio.

     Ad ogni servizio è preposto un responsabile nella posizione funzionale almeno di dirigente.

 

     Art. 10. Oneri e tariffe delle prestazioni dei presidi multizonali e di prevenzione.

     Gli oneri per le prestazioni chieste dai privati o da enti pubblici che non siano specificatamente finanziabili con la quota del fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari vigenti.

 

     Art. 11. Funzioni, personale e beni dell'E.N.P.I., A.N.C.C., Ispettorato del Lavoro e Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     I beni e le attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), alla associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, sono utilizzati per la realizzazione dei compiti dei presidi multizonali di prevenzione, salvo diversa determinazione delle Unità sanitarie locali.

     Parimenti è utilizzato dai medesimi presidi il personale degli enti ed uffici di cui al primo comma trasferito alle Unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50.

     L'esercizio delle funzioni degli enti ed uffici di cui al primo comma decorre dalla data di effettiva attribuzione delle medesime alle Unità sanitarie locali che le esercitano, fatte salve puntuali diverse prescrizioni, a mezzo dei presidi multizonali di prevenzione e per gli altri compiti dovuti o delegati da leggi nazionali.

 

     Art. 12. Situazione di pendenza di formazione del piano sanitario regionale.

     Ove non sia stato ancora emanato il piano sanitario regionale, assolvono al compiti di cui all'articolo 4 le strutture risultanti dal trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale di cui all'articolo 11 secondo le disposizioni dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentiti i Presidenti delle Unità sanitarie locali interessate.

     Ove non siano ancora stati attivati tutti i servizi di un presidio multizonale di prevenzione, ci si avvale, sulla base di specifica convenzione stipulata tra le Unità sanitarie locali interessate, del corrispondente servizio di altro presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 13. Finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al finanziamento della spesa dei presidi multizonali di prevenzione si provvede con la quota assegnata all'Unità sanitaria locale di cui all'articolo 8 della presente legge.