§ 4.10.103 - Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 81.
Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:10/12/1981
Numero:81


Sommario
Art. 1.      A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno [...]
Art. 2.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, fanno carico al capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.103 - Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 81.

Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.

(B.U. 11 dicembre 1981, n. 124).

 

Art. 1.

     A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di L. 23.280.640.000 per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 - dal capitolo 6029 del precitato stato di previsione.

     Di conseguenza, la denominazione del capitolo 6029 del più volte citato stato di previsione viene così modificata: «Finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisizione degli immobili e per i lavori di cui all'articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 30/1977».

     Sul citato capitolo 6029, tuttavia, faranno carico le operazioni relative alla gestione dei residui e degli impegni conseguenti agli interventi effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 8, 10 e 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Art. 2.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, fanno carico al capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     In relazione al disposto del citato articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, la denominazione del suddetto capitolo 8324 viene così modificata: «Sovvenzioni ai Comuni per l'espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonchè dei servizi collettivi, e per l'acquisizione anche mediante espropriazione delle aree adibite a deposito di materiale di risulta».

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.