§ 4.10.93 - Legge Regionale 11 febbraio 1981, n. 8.
Modificazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 recante norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:11/02/1981
Numero:8


Sommario
Art. 1.      All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 la parola «quadriennale» è sostituita dalle seguenti «fino al 31 dicembre 1982».
Art. 2.      La provvisoria occupazione delle aree di competenza privata disposta dal Commissario straordinario del Governo ai sensi della legge 30 ottobre 1976, n. 730, può essere eccezionalmente prorogata, [...]
Art. 3.      Nel penultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole «non dovrà» e prima delle parole «essere inferiore» sono aggiunte le parole «, di norma,».
Art. 4.      I Comuni possono acquisire, anche mediante espropriazione, le aree adibite a deposito di materiali di risulta di cui all'articolo 2, lettera c), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.93 - Legge Regionale 11 febbraio 1981, n. 8.

Modificazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 recante norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonchè norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 11 febbraio 1981, n. 18).

 

Art. 1.

     All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 la parola «quadriennale» è sostituita dalle seguenti «fino al 31 dicembre 1982».

 

     Art. 2.

     La provvisoria occupazione delle aree di competenza privata disposta dal Commissario straordinario del Governo ai sensi della legge 30 ottobre 1976, n. 730, può essere eccezionalmente prorogata, una sola volta, fino al 31 dicembre 1982, previa delibera del Consiglio comunale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Nel penultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole «non dovrà» e prima delle parole «essere inferiore» sono aggiunte le parole «, di norma,».

 

     Art. 4.

     I Comuni possono acquisire, anche mediante espropriazione, le aree adibite a deposito di materiali di risulta di cui all'articolo 2, lettera c), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni a tal fine sono tenuti ad assumere.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.