§ 4.10.23 – L.R. 13 luglio 1976, n. 31.
Indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori degli Enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/07/1976
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Per agevolare il compito delle Amministrazioni comunali nell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 i Consigli dei Comuni figuranti nel decreto del Presidente [...]
Art. 2.      Al Sindaco ed ai pubblici Amministratori cui venga affidato l'incarico di cui all'articolo precedente, oltre a quanto per legge previsto, può essere conferita per tutta la durata dell'incarico [...]
Art. 3.      I dipendenti della Regione, dell'ESA e dell'ERSA cui fosse eventualmente conferito l'incarico di cui al precedente articolo 1 sono posti in congedo straordinario retribuito per tutta la durata [...]
Art. 4.      L'assolvimento dell'incarico di cui all'articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dalla legge 20 maggio 1970, n. [...]
Art. 5.      La spesa sostenuta dai Comuni corrispondente alla indennità mensile straordinaria in misura piena o ridotta è assunta a carico della Regione limitatamente all'anno 1976. Le spese relative [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.10.23 – L.R. 13 luglio 1976, n. 31. [1]

Indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori degli Enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976. [2]

(B.U. 13 luglio 1976, n. 54).

 

Art. 1.

     Per agevolare il compito delle Amministrazioni comunali nell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 i Consigli dei Comuni figuranti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1976, emesso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, o nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 1976 e successive integrazioni, emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono in seduta pubblica incaricare il Sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del Comune di appartenenza.

     I pubblici Amministratori, come sopra incaricati, non possono, oltre al Sindaco, superare il numero di due, quando al Consiglio comunale sono assegnati fino a venti Consiglieri, il numero di tre, quando al Consiglio comunale sono assegnati oltre venti Consiglieri: in ogni caso uno di essi deve appartenere alle minoranze.

     La stessa facoltà è concessa alle Comunità montane e collinare, che comprendano Comuni di cui al primo comma, che, oltre al Presidente, possono incaricare, nelle stesse forme di cui sopra, anche altri tre propri componenti.

     La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata limitatamente al Sindaco dei Comuni considerati all'articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dai Comuni del Friuli-Venezia Giulia sede di dipartimenti assistenziali, istituiti dal Commissario straordinario per il Friuli ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Quando il Sindaco o il Presidente della Comunità siano impediti, le loro funzioni sono svolte rispettivamente da altro membro del Consiglio comunale ovvero da altro membro dell'Assemblea generale all'uopo delegato.

     La durata dell'incarico non può superare il termine finale del 31 dicembre 1976; esso può essere fatto decorrere in sanatoria a partire dal maggio 1976.

     L'incarico può essere motivatamente affidato o prorogato anche in sanatoria nelle forme e nei modi di cui ai commi precedenti fino a tutto il 31 dicembre 1980, limitatamente ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, di cui al D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni alle Amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, alle Comunità montane comprendenti Comuni classificati come dianzi specificato e al Consorzio di Comuni denominato Comunità collinare [3].

     L'affidamento o la proroga dell'incarico di cui al precedente comma può riguardare il Sindaco o un suo delegato e un altro Amministratore per i Comuni disastrati, il Sindaco o un suo delegato per i Comuni classificati gravemente danneggiati, il Presidente o un suo delegato per le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone [4].

     I Consigli dei Comuni classificati disastrati con popolazione superiore a 5000 abitanti, le Comunità montane e la Comunità collinare possono conferire o prorogare l'incarico di che trattasi rispettivamente oltre che al Sindaco o al suo sostituto, al Presidente o al suo sostituto, anche ad altri due amministratori di cui uno designato dalle minoranze [5].

     Agli Amministratori espletanti l'incarico a tempo pieno e per la durata dello stesso spetta il rimborso per missione e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni ed alle trasferte effettivamente effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici [6].

 

     Art. 2.

     Al Sindaco ed ai pubblici Amministratori cui venga affidato l'incarico di cui all'articolo precedente, oltre a quanto per legge previsto, può essere conferita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169, da determinarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge stessa [7].

     L'indennità in parola non può superare la misura massima di un settimo di quella stabilita al precedente primo comma quando il Sindaco e gli altri pubblici Amministratori, incaricati ai sensi dell'articolo 1 ed aventi un rapporto di lavoro dipendente, percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur costretti ad assentarsi dal lavoro [8].

 

     Art. 3.

     I dipendenti della Regione, dell'ESA e dell'ERSA cui fosse eventualmente conferito l'incarico di cui al precedente articolo 1 sono posti in congedo straordinario retribuito per tutta la durata dell'incarico.

     Agli stessi compete anche quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo.

 

     Art. 4.

     L'assolvimento dell'incarico di cui all'articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Il Sindaco e gli altri pubblici amministratori, espletanti l'incarico a tempo pieno ed aventi un rapporto di lavoro di diritto privato, ovvero siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente articolo 3, sono a loro richiesta collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti, per tutta la durata del mandato. In tale eventualità l'ente locale che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi, oltre all'indennità mensile straordinaria nella misura ridotta prevista nel secondo comma del precedente articolo 2, qualora già loro non spetti l'assegno di cui al punto 2 dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 [9].

     Ove non vi sia stato il collocamento in aspettativa, di cui al precedente comma, del Sindaco e degli altri pubblici amministratori aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, per tutti i periodi durante i quali essi abbiano espletato l'incarico a tempo pieno e siano stati retribuiti dal proprio datore di lavoro pur senza aver svolto prestazione lavorativa alcuna, l'Ente locale che ha conferito l'incarico, su richiesta documentata del datore di lavoro, rimborserà allo stesso le retribuzioni corrisposte nei suddetti periodi, salvo il diritto del dipendente alla retribuzione già percepita nonché al periodo di ferie già maturato [10].

 

     Art. 5.

     La spesa sostenuta dai Comuni corrispondente alla indennità mensile straordinaria in misura piena o ridotta è assunta a carico della Regione limitatamente all'anno 1976. Le spese relative all'eventuale periodo successivo e quelle diverse dall'indennità mensile straordinaria graveranno sul bilancio, per l'esercizio finanziario cui l'affidamento o la proroga dell'incarico si riferisce, delle Amministrazioni che si siano avvalse della facoltà di proroga prevista al settimo comma dell'articolo 1 e saranno riconosciute dalla Regione in sede di ripiano del bilancio stesso [11].

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa da rimborsare agli Enti interessati in lire 500 milioni per il piano finanziario per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1976.

     Per gli oneri di cui al precedente comma, nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 456 con la denominazione: «Rimborso agli Enti interessati delle indennità straordinarie liquidate agli Amministratori per l'incarico a tempo pieno svolto presso gli Enti medesimi» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per gli esercizi 1976- 1979, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1976.

     Alla spesa di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [12].


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] La presente legge è stata abrogata con l'entrata in vigore della legge 18 agosto 1980, n. 36 con eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 3. Si mantiene il testo al solo fine di una concreta comprensione degli incarichi già conferiti o prorogati.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1979, n. 14. Il termine è stato così protratto ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1979, n. 69, vedi anche il sesto comma dell'art. 1 della L.R. 18 agosto 1980, n. 36.

[4] Comma introdotto dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1979, n. 14.

[5] Vedi nota che precede.

[6] Articolo modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12; dall'articolo unico della L.R. 26 luglio 1977, n. 42, nonchè dall'articolo unico della L.R. 23 dicembre 1977, n. 62. Vedi anche nota [6].

[7] Comma così modificato dal I comma dell'art. 2 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12. Vedi anche nota [6].

[8] Comma così modificato dal II comma dell'art. 2 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12. Vedi anche nota [6].

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12.

[11] Comma già introdotto dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12, e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 aprile 1979, n. 14. Vedi anche nota [6].

[12] Gli effetti delle modifiche e integrazioni di cui alle precedenti note decorrono dal 1° gennaio 1977 giusta art. 5 della L.R. 5 marzo 1977, n. 12.