§ 4.10.40 - Legge Regionale 5 marzo 1977, n. 12
Integrazione e modifiche della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, inerente indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:05/03/1977
Numero:12


Sommario
Art. 5.      Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1977.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.40 - Legge Regionale 5 marzo 1977, n. 12

Integrazione e modifiche della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, inerente indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori degli Enti locali delle zone colpite dal sisma del 1976.

(B.U. 5 marzo 1977, n. 26).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5.

     Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1977.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli modificativi ed integrativi della L.R. 13 luglio 1976, n. 31.