§ 4.10.86 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 36.
Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/08/1980
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Per assicurare la continuità nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i Consigli dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il [...]
Art. 2.      Al sindaco e ai pubblici amministratori, come individuati al precedente articolo 1, può essere attribuita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non [...]
Art. 3.      L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio [...]
Art. 4.      Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 luglio 1976, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo 3 [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.86 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 36.

Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina dell'indennità straordinaria.

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     Per assicurare la continuità nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i Consigli dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni possono in seduta pubblica incaricare il Sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del Comune di appartenenza.

     La stessa facoltà, limitatamente al Presidente o ad un suo delegato, è concessa alle Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, alle Comunità montane comprendenti Comuni come dianzi specificato e al Consorzio di Comuni denominato Comunità collinare.

     L'affidamento dell'incarico di cui al precedente primo comma può riguardare:

     a) il Sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;

     b) il Sindaco o un suo delegato e altri due amministratori, di cui uno appartenente alle minoranze, per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti;

     c) il Sindaco o un suo delegato per i Comuni classificati gravemente danneggiati.

     La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale.

     L'incarico previsto dal presente articolo può essere conferito fino al 31 dicembre 1981.

     Gli incarichi che i Comuni, le Province di Udine e Pordenone, le Comunità montane e la Comunità collinare hanno già regolarmente conferito o prorogato fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 69, ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa determinazione dell'Ente interessato, mantengono la loro efficacia fino al termine di scadenza. Anche ad essi vengono applicate le successive disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     Al sindaco e ai pubblici amministratori, come individuati al precedente articolo 1, può essere attribuita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169, come rivalutato con legge 18 dicembre 1979, n. 632.

     L'indennità straordinaria di cui al presente articolo, quale corrispettivo di un incarico a tempo pieno, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità prevista per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente o presso Enti, Comunità, Aziende, Consorzi cui partecipi l'Ente di appartenenza.

     L'indennità straordinaria non spetta quando il Sindaco e gli altri pubblici amministratori, incaricati ai sensi dell'articolo 1, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur costretti ad assentarsi dal lavoro; l'indennità straordinaria non spetta, inoltre, quando essi percepiscano l'assegno di cui al punto 2 dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ovvero la corresponsione sostitutiva di cui all'ultimo periodo del secondo comma del successivo articolo 3.

 

     Art. 3.

     L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Coloro ai quali è stato conferito l'incarico a tempo pieno, aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, a loro richiesta e per tutta la durata dell'incarico sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti. In tale eventualità l'Ente che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi.

 

     Art. 4.

     Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 luglio 1976, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo 3 della legge medesima.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.