§ 4.10.22 - Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 30.
Disposizioni concernenti il personale comandato per le esigenze degli Enti locali, loro Consorzi e delle Comunità montane delle zone del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/07/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1.      In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con l'avvio all'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      In relazione alle medesime esigenze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale, sentiti gli interessati, può disporre il comando di propri dipendenti presso gli Enti locali, [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a richiedere a società a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo di personale tecnico, assumendo a proprio [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa al personale che gli Enti locali, i loro Consorzi e le Comunità montane, delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal [...]
Art. 5.      In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1975 e 1976 potrà essere [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ai fini previsti dagli articoli 1 e 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, [...]
Art. 8.      Ai fini previsti dall'articolo 2 gli stanziamenti dei capitoli 152 e 156 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di [...]
Art. 9.      La Giunta regionale comunicherà alla Commissione consiliare speciale l'elenco e la relativa qualifica del personale regionale e pararegionale comandato presso gli Enti locali nonchè di quello [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.22 - Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 30. [1]

Disposizioni concernenti il personale comandato per le esigenze degli Enti locali, loro Consorzi e delle Comunità montane delle zone del Friuli- Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

(B.U. 13 luglio 1976, n. 54).

 

Art. 1.

     In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con l'avvio all'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere, per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici.

     L'Amministrazione regionale destinerà - con deliberazione di Giunta - i dipendenti comandati, ai sensi del precedente comma, a prestare servizio presso gli Enti locali, loro Consorzi e le Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, che ne facciano espressa richiesta, ponendoli alle dipendenze funzionali degli Enti medesimi.

     E' facoltà dell'Amministrazione regionale destinare ai sensi del comma precedente il personale comandato a norma dell'articolo 40 del D.P.R. 25 novembre 1975, n . 902.

     Al personale comandato, che sia destinato a prestare servizio presso gli Enti di cui al secondo comma o presso Uffici regionali con sede diversa da quella dell'Ufficio di provenienza, spetta, oltre a quanto previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, l'indennità giornaliera di missione di cui all'allegato C della citata legge regionale, nella misura intera, per le giornate di effettivo servizio prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso i suddetti Enti o Uffici [2].

     La spesa per il personale comandato è interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     In relazione alle medesime esigenze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale, sentiti gli interessati, può disporre il comando di propri dipendenti presso gli Enti locali, loro Consorzi e le Comunità montate delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

     Ai dipendenti regionali, comandati ai sensi del precedente comma presso gli Enti che non abbiano sede nei comuni nei quali i dipendenti stessi siano residenti, spetta, per le giornate di effettivo servizio prestato in posizione di comando, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità giornaliera di missione prevista dall'allegato C della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nella misura intera [3].

     L'intera spesa per il suddetto personale è a carico

dell'Amministrazione regionale.

     Le norme del presente articolo si applicano anche al personale dipendente dell'E.S.A. e dell'E.R.S.A., sentiti i rispettivi Consigli di Amministrazione.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a richiedere a società a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo di personale tecnico, assumendo a proprio carico la relativa spesa che sarà rimborsata alle suddette società.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa al personale che gli Enti locali, i loro Consorzi e le Comunità montane, delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, abbiano assunto o assumeranno ai sensi delle vigenti disposizioni, previo nulla osta della Regione.

 

     Art. 5.

     In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1975 e 1976 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo non goduto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fruito entro il 31 dicembre 1977.

     I limiti annuali fissati per il lavoro straordinario dall'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, possono essere elevati, con deliberazione della Giunta regionale, del 50% per l'anno 1976, per i dipendenti regionali che siano utilizzati presso gli Enti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, senza diritto all'indennità di missione giornaliera.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     Ai fini previsti dagli articoli 1 e 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, vengono istituiti, per memoria, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - e alle sottospecificate categorie, i seguenti capitoli:

     - alla categoria II il capitolo 167 con la denominazione: «Assegni fissi ed accessori nonchè i relativi oneri riflessi del personale comandato dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici in relazione ai compiti connessi all'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 1976» e

con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1976;

     - alla categoria IV il capitolo 236 con la denominazione: «Rimborso a società, a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, della spesa relativa all'utilizzo di personale tecnico richiesto dall'Amministrazione regionale» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

     Ai fini previsti dall'articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito, per memoria, al Titolo I - Sezione I Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 455 con la denominazione: «Rimborso agli Enti locali, ai loro Consorzi ed alle Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976 della spesa relativa al personale assunto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, previo nulla osta della Regione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

     I capitoli di spesa di cui ai commi precedenti sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 8.

     Ai fini previsti dall'articolo 2 gli stanziamenti dei capitoli 152 e 156 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 vengono elevati per l'esercizio 1976 di lire 50 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni.

     Alla maggiore spesa complessiva di lire 350 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

 

     Art. 9.

     La Giunta regionale comunicherà alla Commissione consiliare speciale l'elenco e la relativa qualifica del personale regionale e pararegionale comandato presso gli Enti locali nonchè di quello assunto ai sensi della presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi anche l'art. 6, primo comma, della L.R. 6 settembre 1976, n. 53. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione previsto dal presente articolo continua ad applicarsi, ai sensi dell'art. 37 - primo comma - della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, la tabella «C» allegata alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[3] Ai sensi dell'art. 37, primo comma, della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 ed ai fini della corresponsione del trattamento di missione previsto dal presente articolo, continua ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, la tabella «C» allegata alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[4] Norme integrative dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.