§ 3.17.30 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 41.
Interventi a favore dell'Associazione per la gestione della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste ed altri interventi finanziari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:06/06/1988
Numero:41


Sommario
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norma abrogativa.
Art. 7.  Collegio del Mondo Unito.
Art. 8.  Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze.


§ 3.17.30 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 41. [1]

Interventi a favore dell'Associazione per la gestione della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste ed altri interventi finanziari.

(B.U. 7 giugno 1988, n. 72).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 fanno carico al capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 6. Norma abrogativa.

     1. E' abrogata la legge regionale 16 giugno 1979, n. 31.

 

     Art. 7. Collegio del Mondo Unito.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l'importo di lire 500 milioni per l'anno 1988.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, istituito con il decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 15 aprile 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5980 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 8. Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze» un contributo in conto capitale di lire 150 milioni per l'anno 1988 per la ristrutturazione, la sistemazione, le attrezzature e l'arredamento dei locali destinati ad ospitare il laboratorio-museo della scienza di Trieste.

     2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo VI, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione della relativa domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6146 [2.1.242.3.06.06] con la denominazione «Contributo in conto capitale alla "Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze" per la ristrutturazione, sistemazione, attrezzature e arredamento dei locali destinati ad ospitare il laboratorio-museo della scienza di Trieste» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1988.

     4. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione di cui al comma 3.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articoli abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 1997, n. 13.