§ 3.8.36 – L.R. 7 maggio 1990, n. 22.
Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassidermia. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni in materia di caccia, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:07/05/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all'accertamento delle [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.36 – L.R. 7 maggio 1990, n. 22.

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassidermia. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna.

(B.U. 8 maggio 1990, n. 61).

 

Art. 1. [1]

     1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.G.R. 9 agosto 1989, n. 0440/Pres. per la presentazione alle Amministrazioni provinciali degli elenchi dettagliati degli esemplari di animali imbalsamati già detenuti alla data del 13 novembre 1989 viene prorogato alla data del 31 dicembre 1990.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all'accertamento delle violazioni nelle materie ivi indicate provvede, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, anche il personale del Corpo forestale regionale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 1 ottobre 2002, n. 26.