§ 3.3.30 - Legge Regionale 4 dicembre 1991, n. 54.
Disciplina della riproduzione bovina.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:04/12/1991
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina con la presente legge la riproduzione bovina, sia naturale che artificiale, [...]
Art. 2.      1. E' istituita la Commissione consultiva per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione bovina - ed eventualmente di altre specie animali - quale organo consultivo dell'Amministrazione [...]
Art. 3.      1. Sono autorizzati, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, ad operare per la riproduzione bovina:
Art. 4.      1. Nel territorio regionale la produzione, conservazione e distribuzione di seme e di embrioni della specie bovina nonché l'approvvigionamento degli stessi da altri territori, sono garantiti dal [...]
Art. 5.      1. Il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate assicura a tutti gli allevamenti bovini situati nel territorio regionale la possibilità di fruire del [...]
Art. 6.      1. Alla produzione di seme per l'inseminazione artificiale possono essere destinati solamente:
Art. 7.      1. Ai sensi dell'articolo 4, possono attuare l'inseminazione artificiale, nel territorio della regione, veterinari dipendenti o convenzionati con il Centro regionale per la fecondazione [...]
Art. 8.      1. I veterinari e gli operatori pratici che attuano l'inseminazione artificiale sono tenuti a:
Art. 9.      1. Possono essere adibiti alla riproduzione bovina soltanto i tori iscritti al Libro genealogico nazionale delle singole razze e per i quali sia stato rilasciato il certificato di iscrizione [...]
Art. 10.      1. La Direzione regionale dell'agricoltura istituisce appositi registri delle stazioni di monta taurina di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.
Art. 11.      1. L'istituzione e l'attivazione di nuove stazioni di monta taurina pubbliche può essere autorizzata dalla Direzione regionale
Art. 12.      1. Le stazioni di monta taurina pubbliche devono:
Art. 13.      1. L'attivazione di nuove stazioni di monta taurina aziendali e la loro cessazione deve essere preventivamente notificata alla Direzione regionale dell'agricoltura per la relativa annotazione [...]
Art. 14.      1. Le stazioni di monta taurina aziendali devono:
Art. 15.      1. Le tariffe per la fecondazione bovina sia artificiale che naturale vengono stabilite annualmente dalla Direzione regionale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e [...]
Art. 16.      1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Ai fini [...]
Art. 17.      1. La Direzione regionale dell'agricoltura predispone, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2, i modelli dei certificati di fecondazione dei precedenti articoli. Essi sono [...]
Art. 18.      1. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, il 24º trattino del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Per quanto riguarda la riproduzione delle altre specie animali in allevamento nulla è innovato e continuano ad applicarsi, sino all'emanazione di specifiche norme regionali, le disposizioni [...]
Art. 20.      1. Gli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del [...]


§ 3.3.30 - Legge Regionale 4 dicembre 1991, n. 54.

Disciplina della riproduzione bovina.

(B.U. 5 dicembre 1991, n. 168).

 

(Abrogata dall'art. 3 della L.R. 26 agosto 1996, n. 33) [*]

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina con la presente legge la riproduzione bovina, sia naturale che artificiale, l'uso del seme ed il trasferimento degli embrioni.

 

     Art. 2.

     1. E' istituita la Commissione consultiva per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione bovina - ed eventualmente di altre specie animali - quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di organizzazione e disciplina della riproduzione animale. Essa esprime i pareri previsti dagli articoli 7, 15 e 17.

     2. La Commissione, che ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura, è così composta:

     a) dal Direttore regionale dell'agricoltura;

     b) dal Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto;

     c) dal Direttore del Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità o suo sostituto;

     d) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale individuate dalla Giunta regionale, designato dalle organizzazioni medesime;

     e) da un rappresentante delle Associazioni provinciali degli allevatori della regione, designato congiuntamente dalle Associazioni medesime;

     f) da un rappresentante degli Ordini provinciali dei veterinari della regione, designato congiuntamente dagli Ordini medesimi;

     g) da un rappresentante del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate;

     h) da un rappresentante dell'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale.

     3. La Commissione è costituita su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Presiede la Commissione il Direttore regionale dell'agricoltura ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

     7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura, con qualifica non inferiore a consigliere.

     8. Ai componenti esterni della Commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. Sono autorizzati, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, ad operare per la riproduzione bovina:

     a) il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) le stazioni di monta taurina pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzate in conformità all'articolo 11;

     c) le stazioni di monta taurina aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o notificate alla Direzione regionale dell'agricoltura in conformità all'articolo 13.

 

CAPO II

Disciplina dell'inseminazione artificiale bovina

 

     Art. 4.

     1. Nel territorio regionale la produzione, conservazione e distribuzione di seme e di embrioni della specie bovina nonché l'approvvigionamento degli stessi da altri territori, sono garantiti dal Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate.

     2. Detto Centro è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti relativi ai Libri genealogici nazionali di ogni razza bovina giuridicamente riconosciuta e ad attenersi agli indirizzi adottati dall'Amministrazione regionale.

     3. E' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni della specie bovina provenienti da animali originari di Paesi membri della Comunità economica europea, purché detti animali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, siano in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.

     4. La responsabilità sanitaria del Centro è affidata ad un veterinario.

 

     Art. 5.

     1. Il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate assicura a tutti gli allevamenti bovini situati nel territorio regionale la possibilità di fruire del servizio di inseminazione artificiale e provvede a:

     a) produrre, conservare, controllare e distribuire il materiale seminale;

     b) reperire, conservare, controllare e distribuire il materiale seminale prodotto in altre regioni o all'estero.

     2. Ogni singola dose di seme deve portare chiare indicazioni riguardanti:

     a) il centro di produzione;

     b) il nome e la matricola del riproduttore;

     c) l'anno di produzione ed il numero di identificazione della dose stessa.

     3. Il Centro compila e mantiene aggiornato un registro nel quale vengono annotati per ogni riproduttore:

     a) il numero d'ordine e la data di ciascun prelievo di seme;

     b) la quantità e la qualità del materiale seminale;

     c) il numero delle dosi da esso tratte e congelate;

     d) il risultato dei controlli dopo lo scongelamento di tale materiale seminale;

     e) il numero delle dosi scartate.

     4. Il Centro, inoltre, compila un registro dal quale risultano tutti i movimenti in entrata e in uscita di materiale seminale.

 

     Art. 6.

     1. Alla produzione di seme per l'inseminazione artificiale possono essere destinati solamente:

     a) i tori che abbiano sortito esito positivo alle prove di progenie nell'ambito dei rispettivi Libri genealogici nazionali;

     b) i tori che siano stati abilitati alle prove di progenie nell'ambito del Libro genealogico di appartenenza.

     2. Il materiale seminale proveniente da altri territori per essere utilizzato in ambito regionale, deve essere stato prodotto da tori aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

     3. I tori che producono seme destinato all'inseminazione artificiale non possono contemporaneamente operare nella monta naturale.

 

     Art. 7.

     1. Ai sensi dell'articolo 4, possono attuare l'inseminazione artificiale, nel territorio della regione, veterinari dipendenti o convenzionati con il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate oppure operatori pratici in possesso dell'abilitazione prevista dalle leggi vigenti, dipendenti dal medesimo Centro o convenzionati. Il trasferimento degli embrioni è riservato ai soli veterinari.

     2. Ai fini di un corretto coordinamento dell'attività zootecnica sulle richieste di convenzione presentate al Centro, la Commissione di cui all'articolo 2 esprime motivato parere, a seguito del quale, entro trenta giorni dal ricevimento di esso, il Centro è tenuto a dar corso alle predette richieste.

     3. Il Centro è inoltre tenuto, in osservanza della lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, a notificare all'Unità sanitaria locale competente per territorio, i nominativi dei veterinari che attuano il trasferimento degli embrioni, e dei veterinari o degli operatori pratici che attuano l'inseminazione artificiale e le zone in cui essi opereranno, entro 15 giorni dall'assunzione o dal convenzionamento dei medesimi e le eventuali variazioni connesse.

     4. Spetta all'autorità veterinaria competente per territorio, in base alla legislazione in vigore, esercitare la vigilanza igienico-sanitaria su detto Centro, sull'attività di trasferimento degli embrioni svolta dai veterinari e su quella di inseminazione attuata dai veterinari o dagli operatori pratici dipendenti o convenzionati con il medesimo.

 

     Art. 8.

     1. I veterinari e gli operatori pratici che attuano l'inseminazione artificiale sono tenuti a:

     a) compilare, aggiornare e conservare un apposito registro degli interventi fecondativi predisposto dal Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate e approvato dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

     b) compilare in ogni sua parte, per ogni intervento fecondativo, il certificato di fecondazione di cui all'articolo 17, conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

     c) segnalare all'autorità veterinaria competente per territorio ed al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate ogni forma conclamata o sospetta di malattia infettiva e diffusiva della sfera genitale del bestiame.

 

CAPO III

Disciplina della monta taurina

 

     Art. 9.

     1. Possono essere adibiti alla riproduzione bovina soltanto i tori iscritti al Libro genealogico nazionale delle singole razze e per i quali sia stato rilasciato il certificato di iscrizione previsto dal regolamento del Libro genealogico di appartenenza.

 

     Art. 10.

     1. La Direzione regionale dell'agricoltura istituisce appositi registri delle stazioni di monta taurina di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.

     2. In tali registri sono iscritte d'ufficio le stazioni di monta taurina operanti, in base a regolare autorizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. L'istituzione e l'attivazione di nuove stazioni di monta taurina pubbliche può essere autorizzata dalla Direzione regionale

dell'agricoltura, a domanda degli interessati, nella quale devono essere indicati:

     a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e numero di codice fiscale del richiedente;

     b) località nella quale si intende impiantare la stazione di monta;

     c) numero e razza dei riproduttori bovini maschi da destinare alla monta;

     d) descrizione delle attrezzature della istituenda stazione.

     2. Nell'autorizzazione è indicato il termine di validità e le condizioni alle quali deve attenersi il gestore di monta.

     3. La Direzione regionale dell'agricoltura può revocare, in ogni tempo, sentito l'interessato sugli addebiti contestati, l'autorizzazione suddetta per inosservanza delle condizioni stabilite, senza pregiudizio delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 16.

     4. La cessazione di attività delle stazioni di monta taurina pubbliche deve essere notificata dal titolare alla Direzione regionale dell'agricoltura almeno 10 giorni prima della data in cui si intende cessare l'attività.

     5. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuito.

 

     Art. 12.

     1. Le stazioni di monta taurina pubbliche devono:

     a) compilare, aggiornare e conservare apposito registro delle fecondazioni, predisposto dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale e approvato dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

     b) compilare in ogni sua parte e rilasciare al proprietario della femmina fecondata il certificato di fecondazione di cui all'articolo 17, conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

     c) assoggettare la stazione di monta al controllo sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio, ottenendone annualmente certificato di idoneità e di indennità dei riproduttori da malattie contagiose e diffusive;

     d) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10 giorni, l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta o l'alienazione dello stesso.

2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie cui al punto d) del comma 1 alle Associazioni provinciali di allevatori per le registrazioni nei Libri genealogici.

 

     Art. 13.

     1. L'attivazione di nuove stazioni di monta taurina aziendali e la loro cessazione deve essere preventivamente notificata alla Direzione regionale dell'agricoltura per la relativa annotazione nel registro almeno 10 giorni prima della data in cui si intende iniziare o cessare l'attività.

 

     Art. 14.

     1. Le stazioni di monta taurina aziendali devono:

     a) compilare in ogni sua parte, per ciascuna fecondazione, il certificato di cui all'art. 17 conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

     b) assoggettare i riproduttori al controllo sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio, ottenendone annualmente un certificato di indennità da malattie contaggiose e diffusive;

     c) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10 giorni, l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta, o l'alienazione dello stesso.

     2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie di cui al punto c) del comma 1 alle Associazioni provinciali degli allevatori per le registrazioni nei Libri genealogici.

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 15.

     1. Le tariffe per la fecondazione bovina sia artificiale che naturale vengono stabilite annualmente dalla Direzione regionale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e devono prevedere una quota da destinare alle Associazioni provinciali degli allevatori cui è affidata la tenuta dei Libri genealogici per la loro attività di miglioramento del patrimonio zootecnico.

 

     Art. 16.

     1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Ai fini dell'irrogazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, intendendosi come Uffici e Servizi regionali competenti quelli dipendenti dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 17.

     1. La Direzione regionale dell'agricoltura predispone, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2, i modelli dei certificati di fecondazione dei precedenti articoli. Essi sono approvati con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Alla stampa e alla distribuzione dei certificati di fecondazione - a prezzo stabilito dalla Direzione regionale dell'agricoltura - e dei registri di cui agli articoli 8 e 12, provvedono:

     a) il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevati per i registri ed i certificati destinati agli operatori dell'inseminazione artificiale;

     b) l'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale per i registri ed i certificati destinati alle stazioni di monta taurina pubbliche;

     c) le Associazioni provinciali degli allevatori per i certificati destinati alle stazioni di monta taurina aziendali.

 

     Art. 18.

     1. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, il 24º trattino del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

     «- la vigilanza sulla fecondazione artificiale;».

     2. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è sostituita dalla seguente:

     «d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l'assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.».

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di riproduzione bovina cessano e sono trasferite all'Amministrazione regionale, che le esercita secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 19.

     1. Per quanto riguarda la riproduzione delle altre specie animali in allevamento nulla è innovato e continuano ad applicarsi, sino all'emanazione di specifiche norme regionali, le disposizioni delle leggi statali in materia di riproduzione animale.

 

     Art. 20.

     1. Gli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio di previsione per l'anno 1991 che presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[*] L'abrogazione è efficace a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 2 della L.R. 33/1996.