§ 3.3.19 - L.R. 1 giugno 1982, n. 39.
Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:01/06/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.3.19 - L.R. 1 giugno 1982, n. 39. [1]

Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(B.U. 1 giugno 1982, n. 56).

 

Art. 1.

     Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 900 milioni.

     Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le relative istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7350 con la denominazione «Finanziamento all'E.R.S.A. per la concessione - nel quadro dei principi della legge 18 aprile 1974, n. 118 - di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'articolo 2 di detta legge» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.