§ 3.3.17 - Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 46.
Nuovo rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:13/07/1981
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.17 - Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 46. [1]

Nuovo rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(B.U. 13 luglio 1981, n. 74).

 

Art. 1.

     Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 310 milioni.

     Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7350 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione - nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 - di concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'articolo 2 della predetta legge e con lo stanziamento di lire 310 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 - dell'elenco n. 5 alleato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.