§ 3.3.15 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 38.
Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:18/08/1980
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6, della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.15 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 38. [1]

Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6, della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 200.000.000.

     Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7322 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione - nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 - di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole o associate, e dei relativi organismi associativi, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'articolo 2 della predetta legge» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede, per lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e, per le restanti lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 7239 del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.