§ 2.2.137 - D.G.R. 10 aprile 2002, n. 1060.
Strutture regionali e incarichi dirigenziali - D.G.R. 20 aprile 2001, n. 1282 e legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:10/04/2002
Numero:1060

§ 2.2.137 - D.G.R. 10 aprile 2002, n. 1060.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali - D.G.R. 20 aprile 2001, n. 1282 e legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

Abrogazioni.

(B.U. 17 aprile 2002, n. 16).

 

     La Giunta regionale

     VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

     VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente "Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.";

     VISTO il comma 2 dell'articolo 3-bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come introdotto dal comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2001;

     VISTA la propria Delib.G.R. 20 aprile 2001, n. 1282, concernente "strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale n. 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale n. 10/2001; legge regionale n. 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale n. 10/2001", come successivamente modificata e integrata;

     VISTO l'allegato A, parte integrante della propria Delib.G.R. n. 1282/2001, così come successivamente modificato e integrato, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera i), il Capo IX del Titolo II della Parte I nonché il Titolo IV della Parte I;

     VISTA la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 in materia di personale e di organizzazione degli uffici, e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 20, recanti disposizioni concernenti il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, nonché il comma 2 dell'articolo 21, e in particolare le disposizioni che sostituiscono i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 198 della legge regionale n. 7/1988, recanti disposizioni riguardanti gli Uffici di Segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

     RAVVISATA l'esigenza di coordinare le disposizioni di cui all'allegato A alla citata Delib.G.R. n. 1282/2001, con quelle di cui alla legge regionale n. 10/2002, onde garantire la necessaria funzionalità all'esercizio dell'attività amministrativa degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

     VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 3 aprile 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni;

     SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

     VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083;

     all'unanimità

     Delibera

 

     1. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del 19 aprile 2002, i commi 1 e 2 dell'articolo 20 della medesima legge regionale n. 10/2002 sono abrogati.

     2. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del 19 aprile 2002, all'allegato A alla Delib.G.R. 20 aprile 2001, n. 1282, è abrogato il Titolo IV della Parte I.

     3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.