§ 5.1.42 - Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 49.
Norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi Medici di cui all'art. 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/12/1992
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge e termini per l'esercizio delle funzioni da parte delle Unità sanitarie locali.
Art. 2.  Commissioni sanitarie.
Art. 3.  Composizione delle Commissioni sanitarie.
Art. 4.  Collegi medici: composizione.
Art. 5.  Disciplina comune.
Art. 6.  Compensi.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Proroga.
Art. 9.  Norma finale.
Art. 10.  Abrogazione.


§ 5.1.42 - Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 49. [1]

Norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi Medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(B.U. n. 139 del 30 dicembre 1992).

 

Art. 1. Oggetto della legge e termini per l'esercizio delle funzioni da parte delle Unità sanitarie locali.

     1. La presente legge disciplina:

     a) gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e di handicap di cui alle Leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18; 5 febbraio 1992, n. 104, nonché l'accertamento delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, effettuati dalle Unità sanitarie locali;

     b) la composizione delle Commissioni e del Collegio medico incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a).

     2. Le Unità sanitarie locali determinano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio provvedimento il termine, comunque non superiore a centottanta giorni, entro cui le Commissioni provvedono agli accertamenti sanitari.

 

     Art. 2. Commissioni sanitarie.

     1. Nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica di ogni Unità sanitaria locale operano:

     a) la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile;

     b) la Commissione per l'accertamento delle condizioni visive;

     c) la Commissione per l'accertamento del sordomutismo.

     2. L'Unità sanitaria locale istituisce per ogni ottocento domande giacenti un'ulteriore Commissione sanitaria, revocandola quando venga meno la necessità del suo funzionamento. Per la composizione si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

     3. Su motivata richiesta rispettivamente delle sezioni regionali dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti e, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente per materia, le Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo operanti nelle Unità sanitarie locali aventi sede nelle città capoluogo di provincia esplicano la loro competenza sull'intero ambito provinciale.

 

     Art. 3. Composizione delle Commissioni sanitarie.

     1. Ciascuna Commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti della Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici specialisti in medicina legale, convenzionati.

     2. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un medico di ruolo che presti servizio nella Unità sanitaria locale da scegliersi, nell'ordine, tra i coadiutori sanitari in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o gli assistenti medici di medicina legale e delle assicurazioni sociali con almeno cinque anni di servizio nella disciplina o i medici assegnati ad attività di medicina legale ricomprese nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica; in quest'ultimo caso, per gli assistenti, è necessaria un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

     3. La Commissione per l'accertamento degli stati di in validità civile è composta, oltre che dal presidente, da:

     a) due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;

     b) un medico specialista delle discipline neurologiche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della Commissione sanitaria [2];

     c) un operatore sociale ed un medico esperto nei casi da esaminare e previsti dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, designato di volta in volta dal presidente fra i medici indicati dalla Unità sanitaria locale.

     4. La Commissione per l'accertamento delle condizioni visive è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in oculistica.

     5. La Commissione per l'accertamento del sordomutismo è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria.

     6. I medici che compongono le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono scelti tra i medici dipendenti o, in mancanza, tra quelli convenzionati.

     7. Le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogniqualvolta devono pronunziarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

     8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, la quale assicura altresì il personale necessario al funzionamento delle Commissioni.

     9. Non possono essere nominati a far parte delle Commissioni quei sanitari che siano già membri della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

 

     Art. 4. Collegi medici: composizione.

     1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 opera nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali delle città capoluogo di provincia ed è presieduto da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici convenzionati specialisti in medicina legale.

     2. Il Collegio è composto, oltre che dal presidente, da:

     a) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine, dipendente dall'Unità sanitaria locale o, in mancanza, convenzionato;

     b) un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei datori di lavoro;

     c) il medico designato dalla Associazione maggiormente rappresentativa della categoria di beneficiari del collocamento obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve essere assoggettato ad accertamenti;

     d) un ufficiale medico componente della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, o un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 e della Legge 23 aprile 1965, n. 488, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità, rispettivamente, agli invalidi di guerra o per servizio ordinario.

     3. Il Collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dall'Azienda sanitaria locale, per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche degli invalidi, unicamente nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) [3].

     4. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un altro sanitario. In tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 3.

     5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Collegio stesso.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale.

     7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta giorni dalla visita medesima, a cura del segretario, al richiedente, ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso richiedente abbia eletto domicilio.

 

     Art. 5. Disciplina comune.

     1. Per ciascun membro effettivo e per il segretario delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

     2. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici assistiti dal segretario decidono con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente.

     A formare tale numero legale concorre anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di invalidi appartenenti alla medesima categoria. Quando il Collegio deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità agli invalidi di guerra o per servizio, deve essere sempre presente il sanitario previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 4.

     3. Le riunioni delle Commissioni e dei Collegi sono valide anche senza la presenza del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benchè invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

     4. Le Commissioni, salvo quelle nominate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, ed i Collegi medici, durano in carica cinque anni, ed i loro membri possono essere riconfermati.

     5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia sia dinanzi alle Commissioni sanitarie che dinanzi al Collegio medico.

     6. Le Commissioni ed i Collegi, solo in carenza di documentazione atta a permettere una esatta valutazione della minorazione sottoposta al loro giudizio, possono richiedere ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Agli oneri di tali prestazioni contribuisce il cittadino richiedente entro i limiti del vigente regime di partecipazione alla spesa sanitaria.

     7. I verbali delle Commissioni mediche divenuti definitivi ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 possono anche essere ritirati direttamente dagli interessati o dà persona o organismo dagli stessi delegati.

     8. Le prestazioni rese dalle Commissioni sanitarie e dal Collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

 

     Art. 6. Compensi.

     1. Ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni e dei Collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte 25,82 Euro per ogni giorno di seduta oltre un compenso aggiuntivo di 2,07 Euro per ogni visita eseguita nella seduta. Ai segretari delle Commissioni e dei Collegi compete un gettone di presenza di 25,82 Euro [4].

     2. Ai componenti e ai segretari delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.

     3. I compensi per i medici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4, designati dalla Associazione dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico, sono a carico, rispettivamente, dell'Associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

     4. L'importo dei compensi previsti dal comma 1 è aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Al finanziamento degli oneri per i componenti delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate della quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti.

 

     Art. 8. Proroga.

     1. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità previste dalla presente legge, fino all'insediamento delle Commissioni e dei Collegi nominati ai sensi della presente legge.

 

          Art. 9. Norma finale.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, emana direttive per l'individuazione delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonché per disciplinare il coordinamento delle Commissioni sanitarie.

 

     Art. 10. Abrogazione.

     1. La L.R. 21 dicembre 1987, n. 43 è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 settembre 1998, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 settembre 1998, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.