§ 4.4.14a - L.R. 24 aprile 1995, n. 50.
Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/04/1995
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorizzazione allo spandimento.
Art. 4.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 5.  Procedimento semplificato.
Art. 5 bis.  Denuncia di inizio dell'attività di spandimento.
Art. 6.  Durata dell'autorizzazione.
Art. 7.  Revoca e sospensione dell'autorizzazione.
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Efficacia dell'autorizzazione.
Art. 10.  Registro delle utilizzazioni.
Art. 11.  Disciplina dello spandimento ed individuazione di zone a diversa capacità recettiva del liquame.
Art. 12.  Disciplina e autorizzazioni.
Art. 13.  Stoccaggio dei liquami zootecnici.
Art. 14.  Stoccaggio e maturazione dei letami.
Art. 14 bis.  Custodia dei liquami e dei letami.
Art. 15.  Sanzioni amministrative.
Art. 16.  Norme transitorie.
Art. 17.  Abrogazione e modificazione di norme.


§ 4.4.14a - L.R. 24 aprile 1995, n. 50. [1]

Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.

(B.U. 27 aprile 1995, n. 81).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina:

     a) le modalità di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico, considerate insediamenti civili o produttivi in base alle norme vigenti in attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. e) della Legge 10 maggio 1976, n. 319;

     b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento;

     c) lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;

     d) il regime sanzionatorio.

     1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5 bis, 8, 11 comma 2 bis, 14 bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:

     a) di consistenza fino a 10 unità di bestiame adulto (UBA);

     b) di consistenza fino a 20 unità di bestiame adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale, purché gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno.

     Ai fini della conversione dei capi allevati in unità di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal Regolamento (CE) n. 950/97 del 20 maggio 1997 [2].

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge per effluenti di allevamento si intendono:

     a) il liquame, definito come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati al liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo;

     b) il letame, definito come il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate al letame le frazioni, comunque palabili, derivanti dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi anche effettuate dopo i processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo.

     2. Ai fini della presente legge, inoltre, si intendono:

     a) per spandimento dei liquami la forma di scarico consistente nella loro applicazione al suolo mediante aspersione, irrorazione, distribuzione superficiale ed interramento negli strati superficiali;

     b) per suolo adibito ad uso agricolo, qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale, nonché le superfici assoggettate a ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi delle disposizioni comunitarie;

     c) per allevamento zootecnico, l'attività economica volta a ricavare dagli animali beni o servizi destinati al mercato;

     d) per composto azotato, qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

     e) per fertilizzante azotato, qualsiasi sostanza, contenente uno o più composti azotati, applicata al suolo per favorire la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i fanghi di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 99, i concimi organici e mistoorganici ed i concimi di sintesi, prodotti mediante procedimento industriale;

     f) per inquinamento, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO

 

     Art. 3. Autorizzazione allo spandimento.

     1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.

     2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.

     3. La domanda di autorizzazione deve contenere:

     a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquami o di altri effluenti di allevamento prodotti;

     b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità;

     c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;

     d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.

     4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a) del comma 3.

     5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto.

 

     Art. 4. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità dell'attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a disposizione del richiedente.

     2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e il rispetto delle condizioni che il titolare dell'allevamento è obbligato ad osservare.

     3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. La Provincia è tenuta a inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.

 

     Art. 5. Procedimento semplificato.

     1. E' stabilito un procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento per i seguenti allevamenti:

     a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi;

     b) allevamenti di bovini da latte esistenti ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319;

     c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi e ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche ancorché occasionale, saltuaria o periodica non superiore a mille metri cubi annui.

     2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dei carichi ammissibili previsti, dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento.

     4. [3].

 

     Art. 5 bis. Denuncia di inizio dell'attività di spandimento. [4]

     1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all'art. 5, comma 2.

     2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, lett. b), è inoltre richiesta l'individuazione delle aree di pascolo.

     3. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.

     4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o vengano meno, l'attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici.

 

     Art. 6. Durata dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata che è stabilita in relazione all'allegato tecnico a corredo della domanda e non può comunque superare i cinque anni.

     2. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 3.

     3. Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell'allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e nei piani colturali, il titolare dell'autorizzazione può presentare, in sostituzione della documentazione di rito, una dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione precedente.

     4. Il rinnovo dell'autorizzazione è disposto con provvedimento espresso, entro sessanta giorni.

 

     Art. 7. Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

     1. In caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la Provincia ne sospende l'efficacia, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la Provincia revoca l'autorizzazione.

     2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 l'autorizzazione è immediatamente revocata.

 

     Art. 8. Controlli.

     1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi delle strutture competenti ai sensi dell'art. 02, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     2. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 9. Efficacia dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge costituisce autorizzazione allo scarico sul suolo ovvero allo spandimento dei liquami delle imprese agricole, insediamenti civili e produttivi, ai sensi e per gli effetti della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10. Registro delle utilizzazioni.

     1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 5 e 5 bis, devono tenere un "Registro delle utilizzazioni del liquame" sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento [5].

     2. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame", composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità preposta ai controlli, deve essere aggiornato con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale.

     3. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI SUL SUOLO

 

     Art. 11. Disciplina dello spandimento ed individuazione di zone a diversa capacità recettiva del liquame.

     1. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato solo sul suolo adibito ad uso agricolo, cosi come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici secondo le modalità definite dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto di cui all'art. 8 della Legge 319/76 e alla L.R. 1° febbraio 1983, n. 9 e nelle zone individuate dal medesimo Piano.

     2. Successivamente alla adozione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, le Province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo spandimento, predispongono e approvano la rappresentazione cartografica, a scala adeguata, della zonizzazione determinata ai sensi del precedente comma.

     2 bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici. E' comunque vietato lo spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonché sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo [6].

TITOLO IV

STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

 

     Art. 12. Disciplina e autorizzazioni.

     1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici e delle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Stoccaggio dei liquami zootecnici.

     1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.

     2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i suddetti contenitori.

     3. Tali contenitori dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in:

     a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all'art. 5;

     b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte;

     c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.

     4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a venti metri dai confini di proprietà e non inferiore a trecento metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

 

     Art. 14. Stoccaggio e maturazione dei letami.

     1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame prodotto in novanta giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'allevamento.

     2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami.

 

     Art. 14 bis. Custodia dei liquami e dei letami. [7]

     1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

TITOLO V

SANZIONI

 

     Art. 15. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque contravviene alle disposizioni relative all'accesso ai luoghi e alla disponibilità di dati e informazioni, di cui all'art. 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 Euro a 516 Euro [8].

     2. Chiunque ometta la tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame di cui all'art. 10, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 258 Euro a 2.582 Euro [9].

     3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami di cui all'art. 11, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 516 Euro a 5.164 Euro [10].

     4. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.032 Euro a 10.329 Euro [11].

     4 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 bis e all'art. 14 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 103 Euro a 1.032 Euro [12].

     4 ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro [13].

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. Norme transitorie.

     1. I titolari di autorizzazioni allo scarico, rilasciate ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319 o della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, presentano domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Titolo II, nei termini di cui al comma 2, indicando gli estremi della precedente autorizzazione e di tutti i provvedimenti ad essa connessi.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province determinano le modalità e i termini per il rinnovo delle autorizzazioni in essere, che comunque non potranno superare i tre anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

     3. L'autorizzazione concessa ai sensi della presente legge sostituisce quelle precedentemente rilasciate ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, le quali cessano comunque di avere efficacia alla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora non sia stata presentata la domanda di rinnovo.

     4. Nel caso sia stata presentata la domanda di rinnovo, l'autorizzazione precedente conserva la propria validità fino all'adozione di provvedimenti da parte della Provincia.

     5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami esistenti dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, solo qualora tale adeguamento comporti un aumento di volume di entità superiore al coefficiente di sicurezza previsto.

     6. Le platee ed i contenitori per lo stoccaggio dei letami esistenti dovranno essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 14.

 

     Art. 17. Abrogazione e modificazione di norme.

     1. E' abrogata la L.R. 9 aprile 1990, n. 25 e sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

     a) l'art. 16, 1° comma, punto 2), l'art. 18, l'art. 20, l'art. 21, l'art. 22, l'art. 27, l'art. 28 e l'art. 29 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7;

     b) gli artt. 6 e 7 della L.R. 23 marzo 1984, n. 13.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 14 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[7] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[10] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[13] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 1998, n. 21 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.