§ 4.4.12 - Legge Regionale 23 marzo 1984, n. 13. - Modifiche ed
integrazioni alla Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/03/1984
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (omissis)
Art. 2.  (omissis)
Art. 3.  (omissis)
Art. 4.  (omissis)
Art. 5.  Procedure per la presentazione dei programmi. I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, che entro il termine previsto nell'art. 19 della [...]
Art. 6.  (omissis)
Art. 7.  (omissis)
Art. 8.  (omissis)
Art. 9.  Contributi regionali. La Regione Emilia-Romagna concede contributi alle imprese agricole dedite all'allevamento suinicolo che attuino nuovi interventi volti a adeguare i rispettivi impianti alle [...]
Art. 10.  Domande di contributo. I titolari degli insediamenti di cui al primo comma del precedente articolo che intendano usufruire del contributo regionale dovranno presentare il programma entro 60 giorni [...]
Art. 11.  Programma degli interventi. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative, propongono alla [...]
Art. 12.  Erogazione dei contributi. All'erogazione dei finanziamenti provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
Art. 13.  Validità di domande di autorizzazione e denunce. Le domande di autorizzazione e le denunce, presentate dopo le scadenze di cui all'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, si ritengono [...]
Art. 14.  Norma finanziaria. (omissis).


§ 4.4.12 - Legge Regionale 23 marzo 1984, n. 13. - Modifiche ed

integrazioni alla Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento.

(B.U. n. 37 del 24-3-1984).

 

Art. 1. (omissis) [1].

 

     Art. 2. (omissis) [2].

 

     Art. 3. (omissis) [3].

 

     Art. 4. (omissis) [4].

 

     Art. 5. Procedure per la presentazione dei programmi. I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, che entro il termine previsto nell'art. 19 della stessa legge non abbiano adeguato i loro contenitori alle prescrizioni ivi indicate, debbono presentare all'autorità comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma contenente le caratteristiche tecniche dei contenitori, la loro ubicazione nonché i tempi della loro realizzazione.

     Detti programmi potranno prevedere la realizzazione di opere anche a servizio di più insediamenti. In tal caso sarà presentato un unico programma con domanda congiunta dei titolari degli insediamenti interessati.

     L'autorità comunale, esaminato il programma e valutata la sua validità, ne autorizza l'esecuzione con eventuali integrazioni e modifiche e fissa per la sua esecuzione un termine non superiore a 12 mesi decorrenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui si tratti di realizzare o adeguare i contenitori conformemente alle prescrizioni di cui al precedente art. 4. Qualora il programma comporti interventi di più complessa realizzazione e preveda forme di trattamento dei liquami, detto termine può essere elevato eccezionalmente fino ad un massimo di mesi 24. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri vincolanti per l'applicazione di tale deroga.

     L'autorità comunale è tenuta a decidere sulla esecuzione dei programmi entro 90 giorni dalla loro presentazione. Decorso inutilmente detto termine, i titolari degli insediamenti di cui al primo comma eseguono i lavori conformemente ai programmi presentati.

     La stessa autorità, verificata l'avvenuta realizzazione dei programmi, concede l'autorizzazione allo scarico.

 

     Art. 6. (omissis) [5].

 

     Art. 7. (omissis) [6].

 

     Art. 8. (omissis) [7].

 

     Art. 9. Contributi regionali. La Regione Emilia-Romagna concede contributi alle imprese agricole dedite all'allevamento suinicolo che attuino nuovi interventi volti a adeguare i rispettivi impianti alle prescrizioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge nonché a migliorare le tecniche di trattamento e le modalità di smaltimento dei liquami provenienti dagli allevamenti stessi.

     I contributi consistono in finanziamenti in capitale calcolati in percentuale delle spese ammissibili determinate ai sensi del successivo articolo, fino ad un massimo del 45% delle stesse.

     Ai fini della formazione del programma degli interventi da parte della Regione saranno prioritariamente considerati:

     - i titolari degli allevamenti suinicoli che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della Legge 29 gennaio 1983 n. 7 ed entro il termine di cui all'art. 19 della legge stessa, interventi ad essa conformi;

     - gli interventi realizzati da imprese di medie dimensioni i cui edifici per il ricovero stabile degli animali siano compresi tra un minimo di 300 mq. ed un massimo di 3.000 mq.;

     - gli interventi che prevedano la realizzazione di strutture di tipo consortile per lo stoccaggio e/o lo smaltimento dei liquami;

     - gli interventi che adottino soluzioni tecnologiche finalizzate al recupero delle sostanze utili ai fini agronomici e al contenimento dei consumi idrici;

     - gli interventi che assicurino il contenimento dei carichi di nutrienti sversati in corpi idrici superficiali aventi influenza sul fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere;

     - gli interventi localizzati nei bacini idrografici di maggior degrado ambientale e nelle zone di massima concentrazione suinicola.

 

     Art. 10. Domande di contributo. I titolari degli insediamenti di cui al primo comma del precedente articolo che intendano usufruire del contributo regionale dovranno presentare il programma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge oltre che

all'Amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 5 anche all'Amministrazione provinciale competente per territorio o al Comitato circondariale di Rimini a corredo della domanda di finanziamento.

     Ai fini della concessione del contributo la domanda dovrà comprendere il progetto dei lavori, delle opere e delle forniture corredato della documentazione amministrativa e tecnico-economica necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 nonché per valutare la validità dell'intervento, i costi del medesimo ed i benefici ambientali conseguenti.

     Il programma dovrà essere altresì corredato di un piano economico da cui risulti la copertura finanziaria dell'investimento complessivo.

     Nel caso di cui al primo alinea del terzo comma del precedente art. 9, la domanda di finanziamento da presentare alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini dovrà essere corredata dalla documentazione a suo tempo prodotta all'autorità comunale.

 

     Art. 11. Programma degli interventi. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative, propongono alla Giunta regionale gli interventi da ammettere al contributo selezionandoli in base ai criteri di cui al precedente art. 9.

     Gli enti proponenti dovranno motivare le scelte operate e determinare l'ordine di priorità degli interventi proposti, sulla base di valutazioni comparate dei programmi ad essi presentati tenendo conto sia degli aspetti tecnico-economici dei medesimi sia dei benefici ambientali conseguenti.

     Le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini determinano altresì, per ciascuno degli interventi proposti, la spesa ammissibile a contributo in linea tecnico-economica.

     La Giunta regionale, operando se del caso ulteriori selezioni delle proposte presentate dai predetti enti in base ai criteri di cui al precedente art. 9, approva il programma degli interventi nei limiti dei mezzi finanziari disponibili e provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.

     Per essere inseriti nel programma regionale gli interventi dovranno avere conseguito l'autorizzazione della competente autorità comunale, ai sensi del precedente art. 5 - terzo comma.

     La Giunta regionale provvede alle determinazioni di cui sopra sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 12. Erogazione dei contributi. All'erogazione dei finanziamenti provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

     - il 50% del contributo concesso verrà corrisposto a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (o documentazione equivalente) vistato per conferma da parte del Comune competente per territorio, da cui risulti che l'intervento è stato realizzato almeno per un importo corrispondente;

     - il rimanente 50% a presentazione del rendiconto delle spese complessive sostenute e previo accertamento della completa realizzazione del programma autorizzato e del raggiungimento degli obiettivi di risanamento prefissati, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale competente.

     Nel caso di esecuzione ridotta dell'intervento, la Giunta regionale ne valuta l'entità e la qualità ai fini di concedere una corrispondente riduzione del contributo inizialmente assegnato, sempreché si tratti di intervento che conservi validità tecnica e sia conforme ai criteri di cui al precedente art. 9.

 

     Art. 13. Validità di domande di autorizzazione e denunce. Le domande di autorizzazione e le denunce, presentate dopo le scadenze di cui all'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, si ritengono comunque validamente presentate se inoltrate all'autorità competente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Norma finanziaria. (omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 4 della L.R. 7/1983 riportata al § 4.4.10.

[2] Modifica l'art. 6 della L.R. 7/1983 riportata al § 4.4.10.

[3] Modifica l'art. 8 della L.R. 7/1983 riportata al § 4.4.10.

[4] Modifica l'art. 19 della L.R. 7/1983 riportata al § 4.4.10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[7] Aggiunge l'art. 42 alla L.R. 7/1983 riportata al § 4.4.10.