§ 4.4.14b - L.R. 3 luglio 1998, n. 21.
Modifiche alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/07/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.
Art. 2.  Modifiche all'art. 5 della L.R. 50/95.
Art. 3.  Inserimento di articolo nella L.R. 50/95.
Art. 4.  Modifiche all'art. 10 della L.R. 50/95.
Art. 5.  Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95.
Art. 6.  Inserimento di articolo nella L.R. 50/95.
Art. 7.  Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.14b - L.R. 3 luglio 1998, n. 21. [1]

Modifiche alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento".

(B.U. 7 luglio 1998, n. 92).

 

Art. 1. Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50. [2]

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 5 della L.R. 50/95.

     1. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 50/95, è abrogato.

 

     Art. 3. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. [3]

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 10 della L.R. 50/95. [4]

 

     Art. 5. Modifiche all'art. 11 della L.R. 50/95. [5]

 

     Art. 6. Inserimento di articolo nella L.R. 50/95. [6]

 

     Art. 7. Modifiche all'art. 15 della L.R. 50/95.

     1. [7].

     2. [8].

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini.

     2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Legge abrogata dall'art. 14 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[3] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[4] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[6] Inserisce l'art. 14 bis alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[7] Modifica il comma 3, art. 15 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.

[8] Aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'art. 15 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50.