§ 2.8.46 - D.L. 23 settembre 1976, n. 663 .
Integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:23/09/1976
Numero:663


Sommario
Art. 1.      La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementata per l'anno 1976 di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 2.8.46 - D.L. 23 settembre 1976, n. 663 [1].

Integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

(G.U. 24 settembre 1976, n. 255).

 

     Art. 1.

     La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementata per l'anno 1976 di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche susseguitesi nel corso dell'anno stesso.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 22 ottobre 1976, n. 750.