§ 2.8.36 - D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1406.
Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966 - 1970.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:17/10/1967
Numero:1406


Sommario
Art. 1.      Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive [...]
Art. 2.      E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato composto:
Art. 3.      Le domande di prestito debbono essere dirette all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad [...]
Art. 4.      I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive [...]
Art. 5.      L'esame delle domande per la concessione dei prestiti verrà espletato dagli istituti prima della fine di ogni mese.
Art. 6.      Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, allorquando debbono [...]
Art. 7.      I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito agraria, fatto salvo quanto previsto [...]
Art. 8.      Nella concessione dei prestiti, oltre alle prescrizioni contenute nella convenzione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, debbono in ogni caso essere [...]
Art. 9.      Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero del tesoro ed ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura gli elenchi delle [...]
Art. 10.      I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al “fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura [...]
Art. 11.      Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato aperto presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.
Art. 12.      L'ammortamento dei prestiti avrà luogo in un periodo non superiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data di somministrazione del prestito. Le operazioni [...]
Art. 13.      Per le operazioni di prestito verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:
Art. 14.      Nel caso che la ditta prestataria intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati.
Art. 15.      Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti [...]
Art. 16.      Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano in vigore per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della [...]


§ 2.8.36 - D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1406.

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966 - 1970.

(G.U. 17 febbraio 1968, n. 43).

 

     Art. 1.

     Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 12 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti da ripartire.

     Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e dovranno inoltre essere indicate:

     a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;

     b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spesa di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali, di istruttoria tecnica e legale e di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature, tenendo presente che le spese di bollo delle cambiali agrarie sono a carico della ditta prestataria.

     Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentito il comitato di cui al successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato composto:

     a) dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che lo presiede o da un Sottosegretario di Stato da lui designato;

     b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

     d) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     e) da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

     f) da un funzionario della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito;

     g) da due esperti.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa designazione delle amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del comitato in caso di loro assenza o impedimento, nonchè alla nomina del funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che dovrà svolgere il servizio di segreteria.

     Il Comitato è sentito:

     sulla designazione degli istituti che - espletata la istruttoria di cui al precedente art. 1 - siano da preferire per la concessione delle anticipazioni;

     sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli istituti medesimi;

     sugli acquisti da finanziare, sui tipi di macchine ed attrezzature e sull'ammontare massimo dei prestiti;

     sui ricorsi avverso i pareri o i nulla osta emessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestito.

     Inoltre può essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", nonchè sulla vigilanza nell'impiego delle anticipazioni concesse e sul coordinamento dell'azione degli istituti.

 

          Art. 3.

     Le domande di prestito debbono essere dirette all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni statali.

     Per le domande con una spesa preventivata superiore al limite di lire 20 milioni previsto dal secondo comma dell'art. 40 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'ispettorato trasmetterà entro quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'istituto di credito il proprio parere sulla concessione del finanziamento.

     Per le domande con una spesa preventivata non superiore al limite suindicato, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura trasmetterà direttamente all'istituto il proprio nulla osta, nello stesso periodo di tempo.

 

          Art. 4.

     I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni od altra garanzia ritenuta idonea.

     L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere, dovrà pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo interessata.

     Dal parere o dal nulla osta ispettoriale dovrà comunque risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature oggetto del prestito agevolato.

 

          Art. 5.

     L'esame delle domande per la concessione dei prestiti verrà espletato dagli istituti prima della fine di ogni mese.

     Saranno accolte con priorità, anche fino alla concorrenza dell'intera somma concessa in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati in cooperativa o in altra forma.

     Successivamente saranno da prendersi in esame le domande prodotte da piccole, medie e grandi aziende, singole od associate, nonchè da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria.

     Formeranno infine oggetto di esame le domande di imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 6.

     Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti in difformità dei pareri o dei nulla osta ispettoriali, partecipa, con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

 

          Art. 7.

     I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito agraria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dalla legge 28 dicembre 1957, n. 1306.

     Agli effetti dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, nonchè dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sono compresi nella denominazione "macchine agricole" tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

     Sono altresì assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio delle aziende agricole o floricole, nonchè, nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.

 

          Art. 8.

     Nella concessione dei prestiti, oltre alle prescrizioni contenute nella convenzione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, debbono in ogni caso essere osservate le seguenti norme:

     a) le ditte prestatarie dovranno dimostrare che la somma richiesta non ecceda il 75 per cento del prezzo di vendita delle macchine e connesse attrezzature. Detta percentuale è elevabile fino al 90 per cento del prezzo richiesto per i coltivatori diretti (singoli od associati);

     b) le ditte richiedenti dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine acquistate per tutta la durata del prestito sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.

     In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera b) i versamenti al "fondo" da parte degli istituti saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima della scadenza.

 

          Art. 9.

     Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero del tesoro ed ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura gli elenchi delle operazioni perfezionate su nulla osta dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le operazioni con una spesa preventivata superiore a lire venti milioni o degli ispettorati medesimi per le operazioni con una spesa preventivata non superiore al predetto limite.

     Nel caso in cui il costo delle macchine e delle attrezzature risultante dall'attestazione di avvenuto acquisto, da rilasciarsi a cura dell'istituto mutuante, sia inferiore rispetto alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito, il finanziamento stesso verrà proporzionalmente ridotto e riportato ad un ammontare non superiore al 75 per cento o al 90 per cento della spesa accertata nei casi rispettivamente previsti al precedente art. 8, lettera a).

 

          Art. 10.

     I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al “fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vistati dalla ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.

 

          Art. 11.

     Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato aperto presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che sull'importo dell'anticipazione accordata per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, venga corrisposta, agli istituti, con le modalità stabilite negli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate ai termini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949, una somma non superiore al 20 per cento della anticipazione medesima per la sollecita erogazione dei prestiti, in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi su richiesta degli istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate singolarmente specificate negli elenchi di cui al precedente art. 9.

     Gli elenchi saranno muniti della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.

     Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i rendiconti delle somme loro corrisposte ai sensi del secondo comma del presente articolo.

     Le somme accreditate e non utilizzate dagli istituti entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno fruttifere di interessi nella misura legale.

 

          Art. 12.

     L'ammortamento dei prestiti avrà luogo in un periodo non superiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data di somministrazione del prestito. Le operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i sei mesi, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere per le operazioni poste in essere posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 l'interesse semplice posticipato in ragione del 2 per cento.

     Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:

dove a è l'annualità posticipata, i è l'interesse annuo di una lira (0,02), n è il numero degli anni.

dove s è la semestralità posticipata, a l'annualità, i l'interesse annuale e K = 2.

     Per modo che le annualità o semestralità a carico dei beneficiari saranno rispettivamente lire 21,215839 e lire 10,555404 per ogni cento lire di capitale mutuato.

 

          Art. 13.

     Per le operazioni di prestito verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:

     a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;

     b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte;

     c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

     d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

     e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

     f) i compensi trattenuti dagli istituti.

     Le annualità di ammortamento dovute dai beneficiari - dedotti i compensi spettanti agli istituti - dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

     Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo le somme dovute dai beneficiari per interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti.

     Dopo il 31 dicembre 1980 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.

     Alla fine di ciascun semestre gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 14.

     Nel caso che la ditta prestataria intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati.

     Se il prestatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione posta in essere posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioè il valore attuale al 2 per cento delle singole annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere.

     Gli istituti verseranno entro quindici giorni al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante stabilito per convenzione.

     Per le estinzioni di operazioni ad ammortamento semestrale verificatesi dopo il pagamento della 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª rata semestrale il compenso di cui al precedente comma è pari alla metà di quello annuale.

     Dopo il 31 dicembre 1980 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.

 

          Art. 15.

     Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati.

     Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni accordate per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

     A questo scopo gli istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione - nella domanda di prestito - di apposita dichiarazione da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine e delle attrezzature acquistate.

     Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.

     Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse, è in facoltà dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, di stornare - previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa - le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano in vigore per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per le domande di prestiti e mutui per impianti irrigui ed edifici rurali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge su citata e definite con la stipula del contratto successivamente alla data medesima, si applicano i criteri preferenziali di cui al precedente art. 5, e il minor tasso di interesse del 2 per cento stabilito dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. In conseguenza le annualità e le semestralità di ammortamento delle operazioni a carico delle ditte beneficiarie ammontano per ogni cento lire di capitale mutuato rispettivamente a lire 13,650980 e lire 6,791700 per i mutui con durata di anni otto destinati alla esecuzione di impianti irrigui ed a lire 6,115672 e lire 3,042698 per i mutui con durata di anni venti destinati alla costruzione di edifici rurali.