§ 2.4.2 – L. 18 aprile 1950, n. 199.
Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:18/04/1950
Numero:199


Sommario
Art. 1.      L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle [...]
Art. 2.      Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni della data di presentazione della istanza di concessione e, in caso [...]
Art. 3.      Il parere delle Commissioni di cui al penultimo comma dell'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto prefettizio di [...]
Art. 4.      Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo
Art. 5.      La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni
Art. 6.      L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, è [...]
Art. 7.      Le inadempienze previste dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su [...]
Art. 8.      Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, [...]
Art. 9.      Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni [...]
Art. 10.      Alle concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenuto avanti la Commissione, a norma [...]
Art. 11.      Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'intervento di [...]
Art. 12.      Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di [...]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni in materia di concessione di terre incolte che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 2.4.2 – L. 18 aprile 1950, n. 199. [1]

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.

(G.U. 9 maggio 1950, n. 106).

 

     Art. 1.

     L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più provincie.

     Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonchè di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

     La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente.

 

          Art. 2.

     Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni della data di presentazione della istanza di concessione e, in caso di accoglimento, deve contenere la indicazione della durata della concessione, della superficie concessa e degli elementi eventualmente occorrenti per la sua identificazione, della data e delle modalità della presa di possesso del terreno, nonchè del termine entro il quale dovrà essere iniziata la coltivazione.

     Ai fini dell'esame dell'istanza, lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

     Il decreto del prefetto deve essere emanato entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione. Esso, in caso di accoglimento dell'istanza, demanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la formulazione del disciplinare della concessione, e alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, la determinazione dell'indennità da corrispondere all'avente diritto, nonchè del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

     La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo di ufficiale giudiziario, che redige apposito verbale. L'ufficiale giudiziario notifica alle parti, due giorni prima della data stabilita, il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso.

 

          Art. 3.

     Il parere delle Commissioni di cui al penultimo comma dell'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto prefettizio di concessione. Il decreto di determinazione della indennità viene emesso dal prefetto, conformemente al parere delle Commissioni entro dieci giorni dalla comunicazione.

 

          Art. 4.

     Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo.

     Contro il decreto prefettizio di determinazione dell'indennità le parti possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

     Contro il decreto di rigetto dell'istanza di concessione è ammesso ricorso solo da parte dell'ispettore agrario compartimentale, al Ministro per l'agricoltura e le foreste nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

     Il decreto del Ministro che, sulla base degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici disposti di ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte il ricorso, stabilisce la durata della concessione, la superficie concessa e i termini entro i quali devono avvenire rispettivamente la immissione in possesso e l'inizio della coltivazione dei terreni concessi, demanda all'Ispettorato agrario provinciale la formulazione del disciplinare della concessione e rinvia al prefetto, che provvede con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la determinazione dell'indennità da corrispondere all'avente diritto e del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

 

          Art. 5.

     La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni.

 

          Art. 6.

     L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, è presentata al prefetto della provincia, e su di essa esprime il suo parere la Commissione di cui all'art. 1 della presente legge. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

 

          Art. 7.

     Le inadempienze previste dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1 della presente legge.

     Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza dalla concessione è ammesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennità.

 

          Art. 8.

     Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti.

     Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato.

     In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per i miglioramenti eseguiti, purchè sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennità provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

 

          Art. 9.

     Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè gli atti relativi ad affari in corso di trattazione presso le stesse Commissioni sono trasmessi di ufficio ai prefetti delle rispettive provincie che provvedono con l'osservanza dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

 

          Art. 10.

     Alle concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenuto avanti la Commissione, a norma dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti e insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

 

          Art. 11.

     Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'intervento di Commissioni prefettizie appositamente costituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni, o proponga istanza a norma dell'art. 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla Commissione prefettizia.

     In difetto di presentazione della istanza prevista dal comma precedente o in caso di rigetto della medesima, la concessione cessa allo scadere del termine stabilito nel primitivo atto di concessione.

 

          Art. 12.

     Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125.

     Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado 6°.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio aventi relazione alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni in materia di concessione di terre incolte che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.