§ 2.2.18 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89 .
Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:06/09/1946
Numero:89


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:
Art. 2.      La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è istituita nella sede di ciascun tribunale civile, e presso di essa resta autorizzata la [...]
Art. 3.      Il decreto del prefetto, che dispone la concessione, importa la sospensione senza diritto ad indennità, di qualunque contratto di locazione del fondo, salvo il rimborso eventualmente dovuto per [...]
Art. 4.      L'indennità da corrispondere al proprietario a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere determinata, nel caso di concessione di terreni [...]
Art. 5.      La durata della concessione non può oltrepassare i nove anni agrari.
Art. 6.      L'ente che abbia ottenuta la concessione prima dell'entrata in vigore del presente decreto è autorizzato a chiedere, con istanza da proporsi almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria, [...]
Art. 7.      All'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:
Art. 8.      La Commissione è autorizzata, quando lo ritenga opportuno, a trasferirsi nel Comune dove è situato il terreno richiesto in concessione, sia per tenervi adunanza sia per compiere una diretta [...]
Art. 9.      Il decreto di concessione non è soggetto ad impugnazione delle parti nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.
Art. 10.      Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 2.2.18 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89 [1].

Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

(G.U. 16 settembre 1946, n. 209).

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

     "Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale".

 

          Art. 2.

     La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è istituita nella sede di ciascun tribunale civile, e presso di essa resta autorizzata la istituzione di una o più Commissioni aggiunte.

     Anche nelle Commissioni che non hanno sede nel capoluogo della provincia, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio da lui delegato.

     Il gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione che non siano impiegati dello Stato ed ai segretari della medesima è rispettivamente quello stabilito negli articoli 1 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, con decorrenza dal 1° luglio 1946.

 

          Art. 3.

     Il decreto del prefetto, che dispone la concessione, importa la sospensione senza diritto ad indennità, di qualunque contratto di locazione del fondo, salvo il rimborso eventualmente dovuto per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto, su conforme decisione della stessa Commissione. Al termine della concessione il contratto sospeso riprenderà effetto, limitatamente al periodo di tempo eventualmente eccedente quello in cui la concessione stessa è rimasta in vigore, fino alla scadenza convenuta nel contratto.

 

          Art. 4.

     L'indennità da corrispondere al proprietario a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere determinata, nel caso di concessione di terreni nudi, in misura non superiore al quinto della media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio.

     Se la concessione riguarda fondi di proprietà di enti pubblici, condotti in affitto, l'indennità da corrispondersi all'ente proprietario è uguale al canone di affitto risultante dal contratto sospeso.

 

          Art. 5.

     La durata della concessione non può oltrepassare i nove anni agrari.

     Tuttavia l'ente concessionario, nel caso che intenda procedere all'impianto di colture legnose o arboree, non previsto nel disciplinare della concessione, può, con istanza da presentare non prima del secondo anno agrario della concessione e alla quale deve essere allegato il piano delle colture, che eventualmente riveduto formerà parte integrante del disciplinare, chiedere alla Commissione che la durata della concessione sia protratta per un periodo di tempo che sarà stabilito in relazione all'indole delle colture da impiantare e in modo che la durata della concessione non risulti superiore a venti anni agrari.

 

          Art. 6.

     L'ente che abbia ottenuta la concessione prima dell'entrata in vigore del presente decreto è autorizzato a chiedere, con istanza da proporsi almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria, la rinnovazione della concessione, se già scaduta, o la proroga di essa sino alla durata massima prevista nell'articolo precedente.

     Nel decidere sull'istanza, la Commissione terrà conto dello stato nel quale il fondo si trovava al momento della presentazione della originaria domanda di concessione.

 

          Art. 7.

     All'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

     "La inadempienza totale o l'infrazione agli obblighi stabiliti, che sia tale da comprometterne il complessivo sostanziale adempimento, importa la decadenza dalla concessione, che sarà pronunciata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

     Contro il decreto è ammesso, entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso è presentato al prefetto ed ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunziata per il non avvenuto pagamento della indennità o per la non avvenuta regolare costituzione in cooperativa o in altro ente entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione".

 

          Art. 8.

     La Commissione è autorizzata, quando lo ritenga opportuno, a trasferirsi nel Comune dove è situato il terreno richiesto in concessione, sia per tenervi adunanza sia per compiere una diretta ispezione del fondo.

     Le spese di trasferimento sono a carico dell'Erario.

 

          Art. 9.

     Il decreto di concessione non è soggetto ad impugnazione delle parti nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

     Nel caso di rigetto della domanda, il solo ispettore compartimentale agrario può ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ottenerne il riesame. Il ricorso dovrà essere interposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronunzia della Commissione.

     Contro la determinazione dell'indennità, le parti possono ricorrere allo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1951, n. 1574.