§ 2.2.17 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 597.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:26/04/1946
Numero:597


Sommario
Art. 1.      La Commissione provinciale istituita dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, ha sede presso il tribunale civile ed è assistita da un cancelliere delegato dal [...]
Art. 2.      L'istanza alla Commissione è proposta dal legale rappresentante dell'associazione dei contadini che chiede la concessione dei terreni, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta [...]
Art. 3.      La istanza è presentata nella cancelleria della Commissione oppure trasmessa a mezzo postale.
Art. 4.      Davanti la Commissione, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale anche con delega in calce al ricorso.
Art. 5.      La Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti che siano comparse.
Art. 6.      Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca [...]
Art. 7.      Copia della decisione è dal cancelliere immediatamente notificata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata al prefetto.
Art. 8.      La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che forma apposito verbale.
Art. 9.      La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti, prevista nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere denunziata con ricorso alla Commissione, [...]
Art. 10.      I procedimenti davanti la Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, restando tuttavia assicurato il diritto delle parti al contraddittorio.
Art. 11.      Nelle provincie dove il numero e l'importanza delle domande lo richiedano, è autorizzata l'istituzione di una o più Commissioni provinciali aggiunte.
Art. 12.      Per ciascuna Commissione, anche aggiunta, è autorizzata la nomina di componenti supplenti.
Art. 13.      Le disposizioni previste negli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono applicabili anche per le Commissioni circondariali, aventi cioè sede presso ciascun tribunale, istituite con l'art. 4 [...]
Art. 14.      Il componente la Commissione che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo sarà segnalato al prefetto per la sostituzione.
Art. 15.      Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cento, mentre ai componenti che non siano impiegati [...]
Art. 16.      Il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 773, è abrogato.
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 2.2.17 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 597.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini.

(G.U. 25 luglio 1946, n. 165).

 

     Art. 1.

     La Commissione provinciale istituita dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, ha sede presso il tribunale civile ed è assistita da un cancelliere delegato dal presidente del tribunale.

     Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri, firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi le istanze, l'altro per le udienze e il terzo per l'indicazione del dispositivo delle decisioni.

 

          Art. 2.

     L'istanza alla Commissione è proposta dal legale rappresentante dell'associazione dei contadini che chiede la concessione dei terreni, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario.

     Essa deve essere corredata dagli atti e documenti comprovanti l'avvenuta regolare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente [1].

     Nel caso fossero presentate più istanze per la concessione dello stesso fondo, il presidente della Commissione dovrà riunirle perché siano giudicate con unica decisione, tenute presenti la forza lavorativa delle associazioni richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti.

 

          Art. 3.

     La istanza è presentata nella cancelleria della Commissione oppure trasmessa a mezzo postale.

     Il cancelliere, dopo averla elencata nell'apposito registro, la sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione e il termine in cui l'istanza e il decreto debbono essere notificati all'altra parte, a cura del presidente e con anticipazione di spesa da parte dell'erario da inscriversi a campione per il successivo ricupero e con l'osservanza delle forme previste nel procedimento ordinario.

     Il presidente qualora ne ravvisi l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritenesse necessari.

     La Commissione ordina la citazione di altre persone o enti quando ravvisa comune ad essi la controversia. Nel caso di mancata e non giustificata comparizione dell'istante, ne dichiara decaduta l'istanza.

 

          Art. 4.

     Davanti la Commissione, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale anche con delega in calce al ricorso.

     Il loro assunto può essere esposto oralmente, e in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

 

          Art. 5.

     La Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti che siano comparse.

     Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

     Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ad emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso contrario, inviterà le parti ad integrare l'istruzione, presentando, se lo credano, i pareri dei rispettivi periti o di quello unico da essi concordemente nominato.

     Ricorrendone la necessità può anche disporre un mezzo istruttorio determinando nel relativo provvedimento i modi e i termini per la esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne le spese. Gli accertamenti tecnici sono compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, senza spese a carico delle parti.

     Tutti i vizi dell'istanza possono essere sanati durante il procedimento.

     (Omissis) [2].

     Ai fini dell'accoglimento oppur no dell'istanza, lo stato del fondo va accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

 

          Art. 6.

     Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

     Dalla condanna al pagamento delle spese sono escluse quelle sostenute per l'assistenza legale, che non è richiesta nelle controversie in materia, per gli accertamenti tecnici fatti eseguire dalle parti e per ogni altro mezzo istruttorio che non sia stato ordinato dalla Commissione.

     La liquidazione delle spese fatte nella decisione ha valore di titolo esecutivo ed il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

 

          Art. 7.

     Copia della decisione è dal cancelliere immediatamente notificata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata al prefetto.

     Il decreto del prefetto deve essere subito comunicato alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 8.

     La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che forma apposito verbale.

     L'ufficiale giudiziario notificherà alle parti due giorni prima della data stabilita il giorno e l'ora fissata per la presa di possesso.

 

          Art. 9.

     La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti, prevista nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere denunziata con ricorso alla Commissione, la quale seguirà, per la discussione, la medesima procedura seguita per la concessione dei terreni ed emetterà parere, che sarà dal cancelliere comunicato al prefetto, competente a pronunciare il decreto di decadenza della concessione.

     (Omissis) [3].

     Nel caso di decadenza della concessione, l'associazione ha diritto ad essere indennizzata delle spese sostenute per i lavori già eseguiti.

 

          Art. 10.

     I procedimenti davanti la Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, restando tuttavia assicurato il diritto delle parti al contraddittorio.

     Gli atti del procedimento successivi alla istanza sono esenti da bollo.

     I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di procedimento civile.

 

          Art. 11.

     Nelle provincie dove il numero e l'importanza delle domande lo richiedano, è autorizzata l'istituzione di una o più Commissioni provinciali aggiunte.

     Nelle Commissioni aggiunte, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio, da lui delegato.

     L'assegnazione delle istanze alle Commissioni aggiunte è fatta dal presidente della Commissione provinciale.

 

          Art. 12.

     Per ciascuna Commissione, anche aggiunta, è autorizzata la nomina di componenti supplenti.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni previste negli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono applicabili anche per le Commissioni circondariali, aventi cioè sede presso ciascun tribunale, istituite con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

 

          Art. 14.

     Il componente la Commissione che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo sarà segnalato al prefetto per la sostituzione.

 

          Art. 15.

     Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cento, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire centocinquanta, e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

     Al cancelliere e all'altro personale eventualmente addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, precedentemente fissato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

 

          Art. 16.

     Il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 773, è abrogato.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710.

[2] Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710.

[3] Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710.