§ 2.2.24 - D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710 .
Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:27/12/1947
Numero:1710


Sommario
Art. 1.      L'istanza per la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e26 aprile 1946, n. 597, e del decreto [...]
Art. 2.      Al primo e al secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sono sostituiti i seguenti:
Art. 3.      Al secondo comma dell'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito il seguente:
Art. 4.      Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, [...]
Art. 5.      E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibile.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 2.2.24 - D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710 [1].

Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.

(G.U. 28 febbraio 1948, n. 50).

 

     Art. 1.

     L'istanza per la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio precedente l'inizio dell'annata agraria dalla quale l'associazione istante intende debba decorrere la concessione domandata.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decorrere la concessione dalla annata agraria 1948-1949.

 

          Art. 2.

     Al primo e al secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sono sostituiti i seguenti:

     "La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di due mesi dalla presentazione dell'istanza.

     Il decreto di concessione viene emesso dal Prefetto, conformemente alla decisione adottata dalla Commissione, entro il quindicesimo giorno dalla decisione".

 

          Art. 3.

     Al secondo comma dell'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito il seguente:

     "Essa deve essere corredata dagli atti e documenti comprovanti l'avvenuta regolare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente".

     Sono soppressi il penultimo comma dell'art. 5 e il secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597.

 

          Art. 4.

     Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, in seguito al riesame chiesto dall'ispettore compartimentale agrario ed effettuato dal Ministro allo stato degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici disposti d'ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte l'istanza di concessione, stabilisce la superficie concessa e i termini entro i quali debbono avvenire rispettivamente l'immissione in possesso e l'inizio della coltivazione delle terre concesse e rinvia alla Commissione provinciale la determinazione dell'indennità da corrispondere al proprietario, le disposizioni sulle spese e le altre determinazioni previste nei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89.

 

          Art. 5.

     E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibile.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1951, n. 1574.