§ 28.2.3 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:19/10/1944
Numero:311


Sommario
Art. 1.      Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili [...]
Art. 2.      Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente [...]
Art. 3.      Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali [...]
Art. 4.      Nei casi contemplati dagli artt. 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione [...]
Art. 5.      Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della [...]
Art. 6.      Le disposizioni del presente D.Lgs. si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti annuali. In quest'ultimo [...]
Art. 7.      È abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto
Art. 8.      Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio [...]
Art. 9.      I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 28.2.3 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

(G.U. 18 novembre 1944, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

     Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese culturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

     La ripartizione dei prodotti e degli utili nonché delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

 

          Art. 2.

     Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

 

          Art. 3.

     Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

 

          Art. 4.

     Nei casi contemplati dagli artt. 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

     Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

 

          Art. 5.

     Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttore e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

     Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del presente D.Lgs. si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti annuali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazioni al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

     Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R.D.L. 3 giugno 1944, n. 146.

 

          Art. 7.

     È abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

 

          Art. 8.

     Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

 

          Art. 9.

     I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.