§ 28.2.2 - R.D.L. 3 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:03/06/1944
Numero:146


Sommario
Art. 1.      I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano [...]
Art. 2.      Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare
Art. 3.      La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro [...]
Art. 4.      I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze [...]
Art. 5.      Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 6.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici [...]
Art. 7.      Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata locatizia in corso


§ 28.2.2 - R.D.L. 3 giugno 1944, n. 146. [1]

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944

(G.U. 24 giugno 1944, n. 36)

 

 

     Art. 1.

     I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno dalla scadenza.

     La proroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

 

          Art. 2.

     Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare.

     La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

 

          Art. 3.

     La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiari di volerlo coltivare direttamente.

 

          Art. 4.

     I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

     Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

 

          Art. 5.

     Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

 

          Art. 6.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

     Tale commissione, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finché sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

 

          Art. 7.

     Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata locatizia in corso.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.