§ 2.3.310 - D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:18/04/2008
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38
Art. 2.  Fondo riassicurativo
Art. 3.  Disposizioni finanziarie


§ 2.3.310 - D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

(G.U. 5 maggio 2008, n. 104)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

     Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;

     Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

     Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 319 del 27 dicembre 2006;

     Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 28 febbraio 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38

     1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Finalita). - 1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

     2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonchè le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

     a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;

     b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

     c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.»;

     b) agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» e «Ministero delle politiche agricole e forestali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

     c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dal punto 11.5 degli» sono sostituite dalla seguente: «dagli»;

     d) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome»;

     e) all'articolo 2, comma 2, le parole: «raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore al 30 per cento della produzione»;

     f) all'articolo 2, comma 5-bis, le parole: «deve intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensiva»;

     g) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

     «5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.».

     h) all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «evento climatico avverso» sono sostituite dalle seguenti: «calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche»;

     i) all'articolo 4, comma 4, lettera d), le parole: «e/o strutture» sono sostituite dalle seguenti: «impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»;

     l) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.»;

     m) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola (1), iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.»;

     (1)Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

     n) all'articolo 5, comma 2, le parole: «al punto 11.3 degli orientamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli orientamenti e regolamenti»;

     o) all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole: «produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;»;

     p) all'articolo 5, comma 2, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;

     q) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;

     r) all'articolo 8, comma 1, le parole: «delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

     s) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «e loro consorzi», sono inserite le seguenti: «nonchè altri soggetti giuridici,»;

     t) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria»;

     u) all'articolo 12, comma 3, lettera c), dopo le parole: «iniziative mutualistiche» sono aggiunte le seguenti: «, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione»;

     v) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: «lettere a),» è inserita la seguente: «b),»;

     z) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

     a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

     b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

     c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

     d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.»;

     aa) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.»;

     bb) all'articolo 17:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.»;

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.».

 

     Art. 2. Fondo riassicurativo

     1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della predetta somma di 30 milioni di euro. Detto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente articolo.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.