§ 3.10.30 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 19.
Modifiche alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:27/06/1997
Numero:19


Sommario
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Norme finanziarie.
Art. 15.  Norma transitoria.


§ 3.10.30 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 19.

Modifiche alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia.

(B.U. n. 60 del 1 luglio 1997).

 

     Artt. 1. - 10. [1]

 

Art. 11. [2]

 

     Art. 12. [3]

 

     Art. 13. [4]

 

     Art. 14. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della L.R. n. 3 del 1993 la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che verrà dotato delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 31 del 1977.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17 che abbiano fondi inutilizzati, ancorché modifichino la loro forma societaria, sono autorizzati:

     a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla presente legge;

     b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49.

     2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale.

     3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 4 della L.R. n. 17 del 1989, come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri dettati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 17/89, nel testo previgente.

     4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la suddivisione su base provinciale dei fondi per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 quater della L.R. n. 3 del 1993 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

     a) ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere regionale è destinata una quota non superiore al quindici per cento dei fondi disponibili;

     b) la restante quota a favore di consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere provinciale è così suddivisa:

     b.1) il venti per cento in parti uguali su base provinciale;

     b.2) l'ottanta per cento dei fondi è ripartito in rapporto alla rilevanza turistica dell'area provinciale di riferimento.

     5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla programmazione turistica in corso per gli anni 1997 e 1998 in relazione ai progetti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 3 del 1993.

 

 


[1] Modificano la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3.

[2] Modifica la L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

[3] Modifica la L.R. 24 maggio 1989, n. 17.

[4] Modifica la L.R. 7 dicembre 1994, n. 49. La legge cit. e il presente articolo di modifica sono stati successivamente abrogati dall'art. 20 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41.