§ 3.10.17 - Legge Regionale 24 maggio 1989, n. 17.
Interventi a favore di Consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici, che abbiano come fine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:24/05/1989
Numero:17


Sommario
Art. 1.  1. La Regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per [...]
Art. 2.  1. I contributi della Regione sono concessi agli organismi e ai Consorzi-fidi di cui all'art. 1 in misura non superiore al capitale sociale o alla quota di fondo consortile versati dai soci, nonché [...]
Art. 3.  1. Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi agli organismi di cui all'art. 2, in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio [...]
Art. 4.  1. La Giunta regionale stabilisce:
Art. 5. 
Art. 6.  Disposizioni finanziarie. (omissis).


§ 3.10.17 - Legge Regionale 24 maggio 1989, n. 17. [1]

Interventi a favore di Consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero.

(B.U. n. 35 del 27-5-1989).

 

Art. 1. 1. La Regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale a consorzi-fidi che beneficino di contributi di enti pubblici o ad altri organismi partecipati da enti pubblici che abbiano fra i propri fini l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati [2].

     2. Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli indicati nell'articolo 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 «Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna» e che realizzano iniziative nella regione nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge e nei limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4.

     3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro esercenti il commercio (REC) di cui al Capo primo della Legge 11 giugno 1971, n. 426, che operano con esercizi commerciali situati nell'ambito di comparti commerciali omogenei individuati con i criteri fissati in conformità all'art. 4 e che realizzano iniziative di valorizzazione di detti esercizi coerenti con i progetti di riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.

 

     Art. 2. 1. I contributi della Regione sono concessi agli organismi e ai Consorzi-fidi di cui all'art. 1 in misura non superiore al capitale sociale o alla quota di fondo consortile versati dai soci, nonché all'ammontare dei contributi degli enti sostenitori, pubblici e privati, al fondo rischi oscillazione cambi.

     I contributi concessi possono essere integrati ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con ulteriori quote di contributo di importo non superiore all'aumento del capitale sociale o del fondo consortile versati dai soci e/o del fondo rischi oscillazione cambi avvenuto dopo la concessione del precedente contributo.

     2. La Regione, oltre ai contributi previsti al comma 1 può concedere semestralmente ai predetti organismi ulteriori contributi in capitale in misura non superiore al 2% del volume di finanziamenti, realizzati nel semestre antecedente a quello della presentazione della domanda sul quale i predetti hanno assunto oneri sul rischio di cambio.

     3. I Consorzi-fidi o gli altri organismi di cui al comma 1, possono beneficiare di contributi previsti dalla presente legge a condizione che nel proprio statuto siano regolati i rapporti conseguenti ai casi di scioglimento in conformità a quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3.

     4. Le domande di contributo di cui al comma 1 vanno presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 120 giorni dalla entrata in vigore della stessa.

     Le domande di contributo di cui al comma 2 vanno presentate entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

     5. Le domande devono essere corredate:

     a) dallo statuto in vigore;

     b) dall'elenco dei soci e degli enti sostenitori con l'indicazione dei versamenti dagli stessi effettuati al capitale sociale o al fondo consortile o al fondo rischi oscillazione cambi;

     c) qualora trattisi di domande integrative di contributi di cui al comma 1, afferenti aumenti o del capitale sociale o del fondo consortile o del fondo rischi oscillazione cambi, da idonea documentazione nella quale deve essere evidenziato l'importo degli incrementi di tali fondi susseguenti alla concessione del precedente contributo;

     d) qualora trattisi di contributi integrativi, di cui al comma 2, da idonea documentazione dalla quale risulti l'importo dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia sul rischio di cambio, realizzati nel semestre precedente alla presentazione della domanda;

     e) dalla prova che i contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge siano cumulati in apposito capitolo del bilancio del soggetto richiedente.

 

     Art. 3. 1. Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi agli organismi di cui all'art. 2, in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4.

     2. Gli organismi di cui all'art. 2, pena la revoca dei contributi, devono:

     a) concedere la copertura sul rischio di cambio solo in favore delle iniziative rientranti nell'ambito dei criteri applicativi della presente legge;

     b) sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione dei contributi regionali;

     c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

     d) presentare annualmente alla Regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti;

     e) associare e concedere le agevolazioni, a parità di condizioni, a qualunque operatore turistico e commerciale ne faccia richiesta;

     f) far pervenire alla Regione, al fine di consentire la necessaria vigilanza, copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla loro stipulazione [3].

 

     Art. 4. 1. La Giunta regionale stabilisce:

     a) la tipologia delle iniziative per le quali possono essere concessi i contributi, l'eventuale loro localizzazione, nonché gli importi minimi e massimi degli interventi ammissibili a contributo, sulla base degli strumenti programmatici regionali in materia turistica;

     b) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonché le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato, in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel programma regionale di sviluppo e nelle vigenti indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

     c) i criteri generali relativi ai termini, alle modalità e ai limiti dell'assunzione del rischio di cambio per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 [4].

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie. (omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19.