§ 3.9.10 – L.R. 25 novembre 1996, n. 45.
Misure di politica regionale del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e formazione professionale
Data:25/11/1996
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione e disciplina degli interventi.
Art. 3.  Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale.
Art. 4.  Tirocini formativi e di orientamento.
Art. 5.  Progetti occupazionali in aree svantaggiate.
Art. 6.  Interventi a sostegno della mobilità geografica.
Art. 7.  Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali.
Art. 8.  Interventi a favore delle fasce deboli.
Art. 9.  Interventi a sostegno del reinserimento professionale.
Art. 10.  Progetti concertati tra le parti sociali.
Art. 11.  Progetti per lavori socialmente utili.
Art. 12.  Sperimentazione di servizi integrati per l'impiego.
Art. 13.  Iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale.
Art. 14.  Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli Enti operanti nella formazione professionale.
Art. 15.  Interventi per il riordino degli Enti operanti nella formazione professionale.
Art. 16.  Criteri per la concessione dei contributi e la gestione degli interventi.
Art. 17.  Compiti della Regione e delega delle funzioni.
Art. 18.  Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie.
Art. 19.  Valutazione e monitoraggio degli interventi.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Conformità alle disposizioni comunitarie.


§ 3.9.10 – L.R. 25 novembre 1996, n. 45. [1]

Misure di politica regionale del lavoro.

(B.U. 29 novembre 1996, n. 140).

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'allargamento della base occupazionale, alla promozione di interventi di formazione continua, al sostegno ed alla qualificazione dell'occupazione, al riequilibrio qualitativo tra la domanda e l'offerta di lavoro, al superamento delle difficoltà di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso interventi volti a:

     a) promuovere l'accesso al lavoro attraverso iniziative di orientamento, tirocinio e formazione;

     b) promuovere progetti di sostegno all'occupazione che favoriscano l'inserimento di lavoratori appartenenti alle fasce deboli e lo sviluppo di aree svantaggiate;

     c) favorire il reinserimento delle eccedenze di personale e la mobilità anche attraverso iniziative di orientamento e di riqualificazione;

     d) sperimentare un sistema regionale di servizi integrati per l'impiego.

Titolo II

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO

 

     Art. 2. Programmazione e disciplina degli interventi.

     1. Il Titolo II disciplina interventi per la promozione dell'accesso al lavoro al fine di integrare e completare le azioni previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.

     2. La programmazione degli interventi previsti dal presente Titolo II, nonchè dall'art. 13 e le modalità per la concessione dei relativi contributi sono attuati sulla base di quanto stabilito dalla normativa in materia di formazione professionale e secondo l'articolazione delle competenze tra Regione ed Enti locali in essa stabilita. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese sia singole che associate o agli enti bilaterali, anche per il tramite dei soggetti attuatori degli interventi di formazione professionale prescelti.

 

     Art. 3. Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale.

     1. La Regione favorisce, anche nell'ambito della programmazione provinciale, iniziative sperimentali di informazione ed orientamento professionale degli studenti, finalizzate ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

     2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, la Regione favorisce la collaborazione tra gli istituti scolastici, gli enti universitari e le imprese sia singole che associate e loro organismi associativi, enti bilaterali, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria anche per lo svolgimento di attività quali esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini di orientamento.

     3. La Regione promuove altresì la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, di attività formative e di orientamento finalizzate:

     a) al rafforzamento o alla riconversione delle competenze professionali dei giovani in possesso di diploma debole alla ricerca di prima occupazione;

     b) all'inserimento delle donne in settori e professioni non tradizionali e al loro aggiornamento professionale.

 

     Art. 4. Tirocini formativi e di orientamento.

     1. La Regione promuove lo svolgimento presso le imprese, anche al di fuori di attività corsuali, purchè nell'ambito di progetti formativi, di iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, a scopo formativo e di orientamento.

     2. A tale fine la Regione favorisce la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, di convenzioni singole o quadro tra i soggetti promotori.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi ai soggetti promotori, ai datori di lavoro e ai tirocinanti per la copertura delle spese sostenute per le iniziative di cui al comma 1.

     4. La Regione concede contributi ad associazioni imprenditoriali, centri di formazione, consorzi di imprese, enti universitari, enti bilaterali e organizzazioni sindacali per progetti sperimentali relativi ad un sistema organizzato di tutoraggio, che valorizzino anche le competenze di lavoratori in pensione e finalizzato all'avviamento al lavoro.

     5. I tirocini di cui al presente articolo sono svolti a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che risultano in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati o in mobilità, può avere una durata, rapportata alla specializzazione richiesta dai diversi profili, fino ad un massimo di un anno.

Titolo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA OCCUPAZIONE

 

     Art. 5. Progetti occupazionali in aree svantaggiate.

     1. La Regione sostiene lo sviluppo dell'occupazione nelle aree che presentano difficoltà socio-economiche come individuate dalla normativa comunitaria, ovvero ricadenti nell'ambito di programmi speciali d'area ai sensi della legislazione vigente in materia.

     2. A tale fine la Regione concede contributi alle imprese operanti nelle aree di cui al presente articolo sulla base di progetti di particolare rilievo occupazionale, anche realizzati con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, che prevedano l'ampliamento della base occupazionale.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti nella misura massima in:

     a) 5.164,57 Euro, elevabili a 7.746,85 Euro qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di prima classe da almeno dodici mesi, se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, e 32 se provenienti da imprese artigiane;

     b) 4.131,66 Euro, elevabili a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione a tempo indeterminato di donne o giovani di età inferiore a 32 anni, ovvero per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato attraverso la trasformazione di precedenti rapporti di apprendistato o di formazione e lavoro;

     c) 1.549,37 Euro, elevabili a 2.582,28 Euro qualora si tratti di lavoratrice, per assunzioni a tempo indeterminato di altri lavoratori non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere a) e b). [2]

     4. Gli importi dei contributi previsti dalla lettera a) del comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale al momento dell'assunzione è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.

     5. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di 1ª classe da almeno dodici mesi, le donne e i giovani che costituiscono un'impresa anche in forma societaria e cooperativa, beneficiano di un contributo, in quanto titolari o soci, nella misura massima di 7.746,85 Euro. Tali contributi sono elevabili a 10.329,14 Euro se la composizione societaria è formata in maggioranza di donne [3].

     6. La Regione concede altresì contributi alle imprese, anche in forma individuale, che attivino nuove unità produttive nelle aree di cui al presente articolo. I predetti contributi sono stabiliti nella misura massima di 5.164,57 Euro per ogni posto di lavoro localizzato nelle suddette aree [4].

 

     Art. 6. Interventi a sostegno della mobilità geografica.

     1. La Regione concede ai lavoratori interessati da processi di mobilità geografica per ragioni professionali contributi per sostenerne l'inserimento socio-economico.

     2. I contributi previsti al comma 1 sono stabiliti nella misura massima di 5.164,57 Euro per ogni lavoratore, per favorire l'accesso ai seguenti servizi [5]:

     a) ricerca di alloggio da adibire ad abitazione;

     b) spese di trasporto;

     c) rette scolastiche e servizi per l'infanzia.

 

     Art. 7. Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali.

     1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio-economico delle aree interessate da fenomeni di calamità naturale, ovvero da altri eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli occupazionali.

     2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura massima di 10.329,14 Euro per ogni posto di lavoro mantenuto. La priorità nella concessione di detti contributi è stabilita principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il mantenimento del posto [6].

 

     Art. 8. Interventi a favore delle fasce deboli.

     1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di 15.493,71 Euro per ogni persona assunta che sia portatrice di handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68 del 1999 [7].

     3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i criteri, le modalità e le priorità per l'attribuzione dei contributi.

     4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura massima di 10.329,14 Euro per ogni soggetto assunto appartenente alle seguenti categorie [8]:

     a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;

     b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi e detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà;

     c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo.

     5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno dodici mesi, la misura dei contributi è ridotta alla metà di quanto previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

     6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in collaborazione tra imprese e soggetti pubblici interessati.

 

     Art. 9. Interventi a sostegno del reinserimento professionale.

     1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle rispettive capacità professionali alle esigenze produttive delle aziende disponibili al reinserimento.

     2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo, concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.

     3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura massima di:

     a) 3.098,74 Euro se il lavoratore ha un età superiore ad anni 40, elevabile a 5.164,57 Euro qualora si tratti di una lavoratrice;

     b) 4.131,66 Euro se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 50, elevabile a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice. [9]

     4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.

 

     Art. 10. Progetti concertati tra le parti sociali.

     1. La Regione concede contributi per progetti sperimentali diretti:

     a) ad allargare la base occupazionale anche attraverso la realizzazione di nuove modalità di lavoro che consentano un utilizzo più flessibile delle risorse lavorative;

     b) a promuovere equilibri più avanzati tra lavoro e responsabilità familiari, anche attraverso particolari flessibilità o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per lavoratori e lavoratrici per documentati impegni educativi o di cura familiare, compresi quelli rivolti a minori in affidamento familiare o preadottivo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, sulla base di progetti proposti dai seguenti soggetti:

     a) associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;

     b) enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

     3. I contributi, che coprono una percentuale non superiore al settanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto e alla prevista ricaduta occupazionale nell'area.

 

     Art. 11. Progetti per lavori socialmente utili.

     1. La Regione concede contributi, prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, al fine di sostenere l'impiego di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili nei settori:

     a) assistenza e servizi alla persona;

     b) tutela dell'ambiente;

     c) valorizzazione del patrimonio e dei servizi culturali.

     2. I contributi previsti dal comma 1 coprono una percentuale non superiore al cinquanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto.

 

     Art. 12. Sperimentazione di servizi integrati per l'impiego.

     1. La Regione Emilia-Romagna, per la gestione sperimentale dei servizi integrati per l'impiego, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per l'impiego, in collaborazione con le Amministrazioni locali e con l'Ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonchè in convenzione con soggetti privati, realizza:

     a) interventi formativi e di riqualificazione a favore del personale dipendente dalle suddette Amministrazioni addetto alla preselezione e alla gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

     b) interventi utili allo sviluppo dei servizi stessi.

Titolo IV

RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 13. Iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale.

     1. La Regione sostiene iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale occupato, anche con riferimento alla presenza di contratti di solidarietà.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle imprese, sia singole che associate, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, e riguardano in particolare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

     a) lavoratori minacciati di disoccupazione in imprese in ristrutturazione;

     b) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria;

     c) lavoratori con professionalità bloccate;

     d) lavoratori per i quali si pongono problemi di manutenzione, accrescimento e sviluppo delle competenze, anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, o all'introduzione di normative tecniche nazionali o comunitarie;

     e) lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità, al momento del rientro al lavoro.

 

     Art. 14. Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli Enti operanti nella formazione professionale.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli Enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi compresi gli Enti di emanazione delle associazioni agricole.

     2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli Enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli Enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.

     3. [10].

 

     Art. 15. Interventi per il riordino degli Enti operanti nella formazione professionale.

     1. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di riordino degli Enti di cui all'art. 14 e per sostenere un effettivo governo delle eccedenze del personale, concede contributi agli Enti:

     a) per favorire la mobilità geografica del personale fra Enti del comparto, nei casi in cui la mobilità comporti l'allontanamento dal luogo di domicilio o residenza;

     b) del comparto disponibili all'assunzione del personale in esubero per favorirne la ricollocazione e il reinserimento.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di lire 5.164,57 Euro per ogni lavoratore interessato [11].

     3. La Regione, nell'arco di vigenza degli indirizzi programmatici 1994/97 di cui all'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, con il fine di incentivare la fuoriuscita dagli Enti di cui al comma 1 del personale non riconvertibile, concede contributi agli Enti stessi sulla base di progetti di ricollocazione all'esterno in rapporto al costo e al numero dei lavoratori in esubero, a seguito dei processi di riconversione dell'offerta formativa che interessano il sistema regionale.

     4. La misura del contributo di cui al comma 3 non può superare il costo di due annualità del trattamento economico, compresi gli oneri riflessi, per ogni lavoratore in esubero e dimessosi dall'impiego, purchè assunto a tempo indeterminato, a seguito di specifica autorizzazione da parte della Regione o degli Enti delegati in data antecedente il 31 agosto 1984. Le dimissioni devono precedere di almeno due anni il compimento dell'età pensionabile per il diritto al trattamento pensionistico per vecchiaia a carico del sistema previdenziale pubblico.

     5. Annualmente la Giunta informa le parti sociali circa l'utilizzo dei provvedimenti di cui al presente articolo.

     6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri articoli di cui alla presente legge.

Titolo V

GESTIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 16. Criteri per la concessione dei contributi e la gestione degli interventi.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di priorità per la loro selezione, nonchè le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi. Nell'ambito degli interventi previsti dai singoli articoli della presente legge hanno priorità, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 7, i progetti concertati dalle parti sociali.

     2. Nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi previsti dalla presente legge sono ridotti proporzionalmente rispetto alle provvidenze previste in caso di rapporti a tempo pieno.

     3. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, l'ammissione di nuovi soci-lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

     4. La Regione può, in conformità alle normative sugli appalti di servizio, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'istruttoria tecnica degli interventi, nonchè per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

 

     Art. 17. Compiti della Regione e delega delle funzioni.

     1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività di cui alla presente legge.

     2. La gestione degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 è delegata alle province. La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate impartendo direttive per il loro esercizio.

     3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un Ente nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, trascorso congruo termine assegnato per provvedere da parte dell'Ente stesso, può sostituirsi all'Ente inadempiente nel compimento dell'atto.

     4. La revoca delle funzioni delegate è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive di cui al comma 2, o per inerzia continuata nell'esercizio delle essenziali funzioni delegate.

 

     Art. 18. Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie.

     1. I beneficiari di contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione o alle province in quanto Enti delegati ogni informazione utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività incentivate, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati.

     2. I contributi sono revocati qualora i beneficiari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in maniera insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico perseguito dall'intervento, nonchè quando la mancata fornitura degli elementi di cui al comma 1, nel termine fissato dall'Amministrazione, renda impossibile la congrua valutazione sul raggiungimento degli obiettivi.

     3. Qualora l'intervento sia realizzato solo parzialmente, ma con rilevante utilità per il perseguimento delle finalità pubbliche, è disposta la revoca parziale del contributo, in proporzione all'utilità raggiunta rispetto a quella prevista.

     4. I progetti di cui agli articoli 5, 10 e 11 devono essere attuati entro il termine in essi indicato e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla concessione del contributo, pena la revoca del beneficio.

     5. Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore per il cui inserimento la Regione abbia corrisposto i contributi di cui alla presente legge, comporta la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.

     6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a causa di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro tre anni dalla costituzione del rapporto di lavoro, si applica il comma 3.

     7. La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.

     8. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora, da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive, emerga il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.

 

     Art. 19. Valutazione e monitoraggio degli interventi.

     1. La Regione, con il supporto delle province per quanto attiene agli interventi delegati, attua il monitoraggio e la valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla presente legge, presentandone annualmente i risultati alle parti sociali.

     2. La Regione promuove incontri periodici con le parti sociali per valutare:

     a) la priorità nella destinazione delle risorse;

     b) le modalità di attuazione degli interventi, nonchè la loro efficienza ed efficacia.

     3. L'Assessore riferisce entro il 30 ottobre di ogni anno alla Commissione consiliare competente i risultati conseguiti nell'anno precedente.

Titolo VI

NORME FINALI

 

     Art. 20. Norma finanziaria. [12]

     (Omissis).

 

     Art. 21. Conformità alle disposizioni comunitarie.

     1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa previsti.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2


[1] Leggeabrogata dall’art. 51 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[7] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[10] Comma abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12).

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[12] Articolo modificato dall'art. 53 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.