§ 3.8.6 - LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1984, N. 15.
Nuova Normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:15/03/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Attività ricettiva. E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità.
Art. 2.  Aziende ricettive alberghiere. Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Art. 3.  Aziende ricettive all'aperto. (Omissis)
Art. 4.  Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta. Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 [...]
Art. 5.  (Omissis)
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  Assegnazione della classifica. Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno [...]
Art. 8.  Dipendenze. Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
Art. 9.  Revisione di classifica. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell' Azienda ricettiva alberghiera ed all'aria [...]
Art. 10.  Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta. La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune.
Art. 11.  Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente preposto. Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai [...]
Art. 12.  I Comuni autorizzano l'assunzione della denominazione "lusso" agli alberghi classificati in cinque stelle previo parere favorevole della Giunta regionale.
Art. 13.  Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta. (Omissis)
Art. 14.  Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle [...]
Art. 15.  Attribuzione di migliore classificazione. Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o [...]
Art. 16.  Provvidenze per agevolare la migliore classificazione. Il titolare dell'azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che [...]
Art. 17.  Sanzioni per mancata denuncia. Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio [...]
Art. 18.  Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva. Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli [...]
Art. 19.  Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione. Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente [...]
Art. 20.  Esercizio delle funzioni di vigilanza. Ferme restando la competenza dell'Autorità di P.S. e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle [...]
Art. 21.  Limite di applicazione. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti.
Art. 22.  Disposizioni transitorie e finali. La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 10 gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del [...]
Art. 23.  Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere delle aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 [...]
Art. 24.  Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria:


§ 3.8.6 - LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1984, N. 15.

Nuova Normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta.

 

Art. 1. Attività ricettiva. E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità.

     Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e con la presente legge si classificano nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione [2].

 

     Art. 2. Aziende ricettive alberghiere. Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

     Sono considerate aziende ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico alberghiere.

     Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui al I comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella A) dell'allegato.

     Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

     I "Motel", qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar. Possono assumere la denominazione di "Villaggio-albergo" le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     Sono "residenze turistico-alberghiere" le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.

 

     Art. 3. Aziende ricettive all'aperto. (Omissis) [1]

 

     Art. 4. Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta. Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella.

     Ai fini della classifica "gli alberghi" devono comunque possedere i seguenti requisiti:

     a) almeno sette camere destinate alla ricettività;

     b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

     c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

     d) un locale ad uso comune.

     Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.

     Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

     Alle aziende ricettive all'aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.

     L'attribuzione del numero delle stelle effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

     L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

     E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno o all'interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

     Le operazioni di classifica delle Aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

     Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio [2].

 

     Art. 5. (Omissis) [1]

 

     Art. 6. (Omissis) [1]

 

     Art. 7. Assegnazione della classifica. Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

     Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune [2].

 

     Art. 8. Dipendenze. Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

 

     Art. 9. Revisione di classifica. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell' Azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

     In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica [2].

 

     Art. 10. Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta. La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune.

     La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigenti in materia [2].

 

     Art. 11. Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente preposto. Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma I lettera C) legge regionale n. 54 del 28 maggio 1980. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente turistico competente per territorio.

     Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle "prestazioni di servizi", alle "dotazioni, impianti ed attrezzature", nonché alla "ubicazione ed aspetti". Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione "Lusso".

     Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva.

     Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

     Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

     Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

     Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

 

     Art. 12. I Comuni autorizzano l'assunzione della denominazione "lusso" agli alberghi classificati in cinque stelle previo parere favorevole della Giunta regionale.

 

     Art. 13. Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta. (Omissis) [1]

 

     Art. 14. Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi.

     La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

     Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

     La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale Italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia.

 

     Art. 15. Attribuzione di migliore classificazione. Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

     Il Comune accertata l'idoneità delle modificazioni apportate e sentito l'Ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

 

     Art. 16. Provvidenze per agevolare la migliore classificazione. Il titolare dell'azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune competente per territorio corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.

     Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera.

 

     Art. 17. Sanzioni per mancata denuncia. Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

     La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

 

     Art. 18. Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva. Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

     Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.

 

     Art. 19. Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione. Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a L. 3.000.000, indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

     In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. I proventi delle sanzioni previste dall'art. 18 e dal presente articolo sono devoluti al Comune.

 

     Art. 20. Esercizio delle funzioni di vigilanza. Ferme restando la competenza dell'Autorità di P.S. e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni.

 

     Art. 21. Limite di applicazione. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie e finali. La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 10 gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni per le aziende ricettive alberghiere, mentre per le aziende ricettive all'aria aperta si applicano le norme della legge 31 marzo 1958 n. 326 e del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869.

     In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione anche se difettino di taluni requisiti obbligati per il medesimo livello di classificazione, purché i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo di 30 punti nel caso di aziende alberghiere e di 40 punti nel caso di aziende ricettive all'aria aperta a condizione che si dotino dei requisiti obbligati entro il 31 dicembre 1989 [2] [3].

 

     Art. 23. Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere delle aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 dicembre 1989 [4]. Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al Comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985.

     Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio [2].

 

     Art. 24. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria:

     - alberghi di lusso - alberghi con 5 stelle e 5 stelle "L";

     - alberghi di I categoria alberghi con 4 stelle e res. tur. alberghiere con 4 stelle;

     - alberghi di II categoria e pensioni di I categoria alberghi con 3 stelle e res. tur. alberghiere con 3 stelle, campeggi e villaggi turistici con 4 stelle;

     - alberghi di III categoria e pensioni di II categoria alberghi con 2 stelle, res. tur. alberghiere con 2 stelle, campeggi e villaggi turistici con 3 stelle;

     - alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria alberghi con 1 stella, campeggi, villaggi turistici con 1 stella;

     - locande - campeggi e villaggi turistici con 1 stella [2].

 

 


[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[3] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1989, n. 7 e dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1990, n. 14.

[4] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1989, n. 7 e dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1990, n. 14.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.

[2] Con l'entrata in vigore della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati, sono abrogati, come disposto dall'art. 19 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13.