§ 3.3.5 - LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1983, N. 21.
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 calamità naturali
Data:03/06/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del [...]
Art. 3. 
Art. 4.  La domanda tendente ad ottenere l'approvazione della perizia giurata va presentata alla Commissione Provinciale costituita giusta art. 22 della legge 219/81, territorialmente competente, entro i [...]
Art. 5.  La perizia di cui al precedente articolo deve essere giurata da un tecnico iscritto all'Albo di categoria, vistata e siglata in ogni sua parte su pagine numerate richiamate in calce, con l'elenco [...]
Art. 6.  Alle imprese di cui all'art. 2 ubicate nei Comuni classificati disastrati va riservato almeno il 40% delle somme disponibili.
Art. 7.  La Giunta regionale, acquisita la domanda e la relativa documentazione da parte dell'azienda o Istituto di Credito, dispone la concessione di contributo, distinto per lavori ed acquisto di [...]
Art. 8.  Con il provvedimento di concessione del contributo, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato, salvo proroga da concedere, per una sola volta, con [...]
Art. 9.  Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande, corredate di tutta la documentazione prescritta.
Art. 10.  Il Presidente della Giunta regionale della Campania è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Aziende o Istituti di Credito operanti nell'ambito del territorio regionale per gli adempimenti [...]
Art. 11. 
Art. 12.  Delle provvidenze previste dalla presente legge è data la più ampia pubblicità attraverso la diffusione di opuscoli a stampa ed ogni altro idoneo mezzo a cura della Giunta regionale.
Art. 13.  Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce con relazione scritta ogni sei mesi alla Commissione Consiliare competente.
Art. 13 bis. 
Art. 13 ter. 
Art. 14.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


§ 3.3.5 - LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1983, N. 21.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 1. [1] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione del contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, nonché per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale nei settori del commercio, artigianato, turismo e spettacolo è regolato dalle seguenti norme.

     In attuazione dell'articolo 8 comma 9 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, le norme fissate con la presente legge sono estese anche alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda dentro il 20 gennaio 1988.

     Le imprese, in caso di richiesta di documentazione da parte della Commissione Provinciale di cui all'articolo 22 Legge 219/81, dovranno provvedervi entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza dal beneficio del contributo.

 

     Art. 2. A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate sul territorio della Regione Campania, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

     Il contributo, in caso di decesso dei titolari di impresa, è concesso a favore degli eredi subentranti nell'attività.

     Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno, qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistici-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

     Ai fini di cui al comma precedente, per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative che apportano innovazioni atte al conseguimento di un aumento della produttività e/o ammodernamento dell'esercizio e/o miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie, con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti al sisma.

     Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti e spese ammissibili documentati, realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda, purché siano connessi ai danni provocati dal terremoto e coerenti alle finalità della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

     La spesa ammissibile per l'adeguamento funzionale della impresa non potrà essere superiore al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal sisma.

     Per le imprese obbligate al trasferimento dell'azienda dal centro abitato nei Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) il limite di cui al precedente comma è elevato al 40% ed è ulteriormente aumentato del 2,5% per ogni unità occupazionale in più rispetto agli occupati del 23 novembre 1980, sino al massimo del 60% della spesa ammessa per la ricostruzione e la riparazione dei locali ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione delle attrezzature.

     Al titolare dell'impresa, locatario dell'immobile, è riconosciuto il contributo del 75% per la riparazione e ricostituzione delle attrezzature, rinnovo degli arredi, l'eventuale acquisizione del suolo nei P.I.P. e per l'adeguamento funzionale, ferma restante la possibilità di contributi previsti da altre leggi ordinarie per l'eventuale spesa per la costruzione dell'immobile nel quale ricollocare l'attività.

     All'imprenditore locatario può essere riconosciuto nella misura del 75% della spesa il contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile qualora il proprietario lo autorizzi alla presentazione della istanza, alla quale dovrà essere allegata copia autenticata del contratto registrato di locazione dell'immobile con la medesima destinazione d'uso, con scadenza non prima di anni nove dalla data della domanda, stipulato fra le parti predette.

     Per le imprese proprietarie dell'immobile danneggiato sono assimilabili alle spese per la ricostruzione quelle concernenti l'acquisto nello stesso Comune di volumi edificati, qualora per ragioni sismiche, per vincoli urbanistici od ambientali si renda necessario il trasferimento della impresa.

     La spesa ammissibile per l'acquisto del nuovo suolo, nelle delocalizzazioni, non può superare il valore dell'area di sedime stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente. Le aree di sedime, qualora venga concesso all'impresa il contributo per l'acquisto del suolo, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune [1]a.

     La possibilità di destinare i nuovi locali all'esercizio della medesima attività, svolta dal richiedente al momento del sisma, deve essere attestata dal Sindaco.

 

     Art. 3. [1] La domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo va inoltrata al Presidente della Giunta regionale anche per il tramite di Aziende o Istituti di Credito operanti sul territorio regionale entro i termini previsti dall'art. 10 comma 1 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

     Alla domanda occorre allegare, in particolare:

     1) autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal Sindaco;

     2) perizia giurata approvata dalla Commissione Provinciale di cui all'articolo 22 della legge 219/81;

     3) dimostrazione dell'avvenuto deposito del progetto presso il competente Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Nella domanda deve essere specificato il periodo entro il quale si prevede di realizzare l'investimento.

     Nel caso che entro il termine fissato dal disposto legislativo richiamato al primo comma del presente articolo, gli interessati non fossero in possesso della documentazione occorrente, potrà ugualmente prodursi istanza di concessione di contributo, con riserva di presentazione della documentazione necessaria entro e non oltre i sei mesi dalla data di notifica di avvenuta approvazione della perizia giurata, da parte della Commissione Provinciale di cui al successivo articolo 4, o dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge 219/81 e successive modificazioni e integrazioni.

     Fermo restante quanto disposto al precedente comma 4, sono ritenute prodotte nei termini i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, inviati al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da imprese che hanno presentato domanda di contributo nei termini stabiliti ed hanno avuto notificata la perizia giurata approvata dalla Commissione Provinciale [1]b.

     Sono ritenute prodotte nei termini le domande di concessione di contributo corredate dalle perizie giurate inoltrate entro il 20 gennaio 1988 alle Commissioni Provinciali di cui all'art. 22 della legge 219/81, purché venga prodotta tutta la documentazione prevista entro i termini di cui al precedente comma del presente articolo.

     Le ditte che non hanno ottemperato all'invito a produrre la documentazione di cui ai commi precedenti e nei termini previsti dagli stessi, vengono diffidate a provvedervi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica da parte del competente Settore, con esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà revocato il contributo se già concesso o sarà considerato rinunciatario l'istante se ancora in corso di istruttoria [7].

 

     Art. 4. La domanda tendente ad ottenere l'approvazione della perizia giurata va presentata alla Commissione Provinciale costituita giusta art. 22 della legge 219/81, territorialmente competente, entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo 3 e comunque non oltre tre mesi dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge 219/81.

     Alla domanda va allegata la seguente documentazione in duplice originale o copie autentiche e solo la perizia giurata in triplice originale o un originale e due copie autentiche:

     A) copia schede A e B di cui all'Ordinanza del Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate n. 15 del 3 dicembre 1980 oppure Ordinanza Sindacale o altra idonea documentazione attestante la diretta dipendenza del danno dall'evento sismico;

     B) perizia giurata con annesso computo metrico e/o preventivo di spesa, eventuale progetto, anche separati, ma comunque giurati;

     C) titolo di proprietà dell'immobile oppure dichiarazione sostitutiva di notorietà per la proprietà dell'immobile;

     D) autorizzazione amministrativa ovvero iscrizione registro ditte Camere Commercio, ovvero licenza d'esercizio per gli anni 1980/81, ad eccezione del settore artigiano;

     E) certificato d'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le sole imprese artigiane. Il possesso del requisito di iscrizione al suddetto Albo, per le imprese iscritte al 23 novembre 1980 nel solo Registro Ditte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, può essere di data successiva a quella di presentazione della istanza di cui al presente articolo, purché il relativo certificato di iscrizione sia prodotto in sede di istruttoria della pratica e, per le ditte per le quali è già stata deliberata la concessione del contributo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione da parte del competente settore regionale [3];

     F) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta l'indicazione o meno di somme percepite a titolo di indennizzo relativo a eventuali contratti di assicurazioni per danni derivanti dal sisma e di non avere o meno ottenuto, né chiesto, né di avere intenzione di chiedere provvidenze previste, per i medesimi titoli, da leggi statali o regionali;

     G) certificato di vigenza del Tribunale nel caso di società legalmente costituite.

     E' fatta salva la facoltà di richiedere, ai fini istruttori, qualsiasi altra documentazione.

     La documentazione indicata al precedente comma 2, può essere aggiornata ed integrata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica ed integrazione. Per le unità immobiliari ubicate in fabbricati a destinazione promiscua per le quali era prevista la riparazione, ma risulta superato il limite di convenienza, la domanda di contributo, purché presentata nei termini, potrà essere integrata con la perizia giurata entro 3 mesi dalla data della concessione edilizia comunale che autorizza l'intervento di demolizione e ricostruzione [1]b.

     La commissione, per l'istruttoria delle domande, deve avvalersi, quale supporto tecnico, del rispettivo Settore Provinciale del Genio Civile, istituito ai sensi della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 [8].

     La seduta della Commissione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

     La Commissione è convocata dal Presidente o su espressa richiesta di almeno tre membri.

     Le decisioni sono validamente espresse quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     La Commissione tiene apposito registro cronologico delle istanze di approvazione delle perizie giurate in cui annota: 1) data di acquisizione dell'istanza; 2) eventuale richiesta di atti integrativi; 3) parere finale con data di trasmissione al Presidente della Giunta regionale.

     La Commissione esaurita l'istruttoria tecnico-amministrativa, oltre a restituire l'originale della perizia giurata all'interessato, contestualmente, provvederà a trasmettere una delle copie della documentazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 5. La perizia di cui al precedente articolo deve essere giurata da un tecnico iscritto all'Albo di categoria, vistata e siglata in ogni sua parte su pagine numerate richiamate in calce, con l'elenco delle eventuali tavole illustrative allegate, anch'esse giurate.

     La perizia deve essere formulata in modo tale che risultino i seguenti elementi:

     - constatazione e descrizioni dei danni subiti in correlazione con l'evento sismico con l'indicazione del relativo ammontare, distinto per le singole voci (fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.);

     - valutazione del progetto di riparazione e/o di ricostruzione in termini di validità e indicazione della spesa complessiva ripartita anche tra le singole voci di spesa e distinte per l'eventuale miglioramento ed adeguamento funzionale;

     - elementi giustificativi dell'opportunità e/o necessità degli interventi previsti per il miglioramento e l'adeguamento funzionale e/o dell'acquisto;

     - indicazione analitica delle spese già sostenute e documentate dall'imprenditore per l'esecuzione di lavori di carattere provvisionale;

     - percentuale del mutuo rapportato alle opere distrutte o danneggiate per l'applicazione delle norme di cui al I comma dell'art. 23 della legge 219/81 e successive integrazioni e modificazioni.

     L'istruttoria e l'esame delle perizie giurate avvengono secondo l'ordine cronologico di ricezione delle perizie stesse.

 

     Art. 6. Alle imprese di cui all'art. 2 ubicate nei Comuni classificati disastrati va riservato almeno il 40% delle somme disponibili.

     Le somme non impegnate ai sensi del precedente comma sono comunque utilizzate ai sensi della presente legge.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce il riparto tra le Province e tra i settori fermo restando la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 7. La Giunta regionale, acquisita la domanda e la relativa documentazione da parte dell'azienda o Istituto di Credito, dispone la concessione di contributo, distinto per lavori ed acquisto di attrezzature e/o arredi, e l'accreditamento.

     Il contributo è erogato tramite l'azienda o l'Istituto di Credito di cui al primo comma in ragione del:

     - per lavori:

     a) 50% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal Sindaco;

     b) un ulteriore 35% del contributo concesso al completamento della metà dei lavori da documentarsi con stato di avanzamento sottoscritto con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dalla impresa, da presentarsi alla azienda di credito;

     c) restante 15% del contributo concesso dopo l'ultimazione dei lavori da documentare con contabilità finale, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all'articolo 22 della legge 219/81 tra i tecnici regionali individuati dalla Giunta regionale:

     - attrezzature ed arredi:

     a) 50% del contributo concesso in base alla copia dell'ordine firmato dal titolare del contributo vistato dalla ditta fornitrice;

     b) 30% del contributo residuo sulla base di apposita dichiarazione sottoscritta, con responsabilità solidale dal titolare del contributo e da un tecnico iscritto all'Albo Professionale di categoria attestante l'avvenuta consegna delle attrezzature e/o arredi e relativa bolla di accompagnamento della ditta fornitrice da presentarsi all'azienda o Istituto di Credito di cui al primo comma del presente articolo;

     c) restante 20% del contributo concesso ad avvenuta installazione e funzionamento delle attrezzature e/o sistemazione degli arredi ed esibizione delle fatture debitamente quietanzate previo collaudo da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all'art. 22 della legge statale 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla Giunta.

     Qualora il collaudo dei lavori e/o delle attrezzature presenti particolari aspetti di natura tecnico-amministrativa, al collaudatore tecnico se ne può affiancare, con parere consultivo, un secondo o un dipendente regionale amministrativo di livello non inferiore al VI, che abbia particolare comprovata esperienza nel settore [4].

     Su espressa richiesta dell'imprenditore, qualora l'attività dell'impresa sia ripresa in sistemazione temporanea, può essere accordata l'erogazione anticipata della quota parte di contributo per l'acquisto di attrezzature e rinnovo arredi.

     La liquidazione dell'anticipazione avviene dietro esibizione di regolari atti di acquisto ed a seguito di verbale di collaudo da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all'art. 22 della legge 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Con il provvedimento di concessione del contributo, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato, salvo proroga da concedere, per una sola volta, con autorizzazione dell'Assessorato preposto al competente settore [5].

     Il contributo non sarà integrato se, a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella prevista nella perizia giurata; se, invece, risulterà inferiore, il contributo verrà ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

     Qualora il titolare del contributo, per ragioni che non siano dipendenti da forza maggiore non avvii il programma di investimento entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, decade dalla concessione.

 

     Art. 9. Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande, corredate di tutta la documentazione prescritta.

     Le domande di contributo già inoltrate si intendono acquisite se gli interessati provvederanno ad integrare la documentazione occorrente ai sensi dei precedenti articoli.

 

     Art. 10. Il Presidente della Giunta regionale della Campania è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Aziende o Istituti di Credito operanti nell'ambito del territorio regionale per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 11. [1]. Ai componenti e al Segretario delle Commissioni provinciali di cui all'art. 22 della legge statale n. 219/81 viene corrisposta una indennità di L. 10.000 [2] per ogni perizia deliberata, oltre alla indennità del rimborso spese di viaggio, per ogni riunione della Commissione, nella misura prevista dalle leggi della Regione Campania per il proprio personale, per quei componenti che abbiano la propria residenza in Comune diverso da quello ove si riunisce la Commissione.

     Ai collaudatori di cui all'art. 7 della presente legge è attribuito il compenso stabilito dall'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale messo a disposizione delle Commissioni provinciali non si applica, ai fini del trattamento di missione, la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 4 maggio 1979, n. 21, nel testo sostituito con L.R. 17 marzo 1981, n. 17 [6].

     L'onere per l'attuazione della presente legge grava, anche per il funzionamento dei Settori Provinciali del Genio Civile, quali supporti delle Commissioni Provinciali, nonché delle Aree Generali di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Secondario e Settore Terziario, sui fondi destinati alla Regione Campania per gli interventi di cui all'art. 3 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche o integrazioni [9].

     I fondi di cui trattasi vanno assegnati con deliberazione di Giunta ai Settori ed alle Aree suindicate [9].

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 422, 424 e 426 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.

 

     Art. 12. Delle provvidenze previste dalla presente legge è data la più ampia pubblicità attraverso la diffusione di opuscoli a stampa ed ogni altro idoneo mezzo a cura della Giunta regionale.

 

     Art. 13. Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce con relazione scritta ogni sei mesi alla Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 13 bis. [1]c. Per le iniziative che si insediano nelle aree di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 è concesso il contributo in misura pari a quello previsto per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, con il limite massimo di spesa ammissibile pari a due miliardi in analogia a quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1986, n. 64.

     Concorrono a determinare la spesa ammissibile di cui al precedente comma, le categorie indicate nell'allegato A) alla presente legge.

 

     Art. 13 ter. [1]c. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 13 bis è concesso con decreto del Presidente, previa delibera della Giunta Regionale.

     La delibera di concessione del contributo o di rigetto della richiesta è proposta dall'Assessore competente previa istruttoria tecnico-economico- finanziaria da parte di aziende o di Istituto di Credito già individuati per l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Articolo così modificato dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[1]1a Comma così modificato dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[1]1b Comma aggiunto dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[7] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 9.

[3] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 9.

[1]1b Comma aggiunto dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 9.

[5] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 9.

[1] Articolo così modificato dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[2] La misura dell'indennità per perizia approvata è stata elevata a L. 15.000 dall'art. 29 della L.R. 4-5-1987, n. 28.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 9.

[9] Terzo comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 10.

[9] Terzo comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 10.

[1]1c Articolo aggiunto dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.

[1]1c Articolo aggiunto dalla L.R. 27.4.1990, n. 24.