§ 6.2.5 - L.R. 10 aprile 1995, n. 11.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:10/04/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Obbligo del pagamento.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Effetti del mancato o ritardato pagamento.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  Riscossione delle sanzioni e soprattasse.
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Meccanizzazione.
Art. 13.  Arrotondamento.
Art. 14.  (Obbligo di informazioni)
Art. 15.  Norme abrogative.
Art. 16.  Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 6.2.5 - L.R. 10 aprile 1995, n. 11.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 14 aprile 1995, n. 40).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse.

     1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» [1].

     2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento [2].

 

     Art. 2. Obbligo del pagamento.

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri similari istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente [3].

     2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla «tariffa».

     4. Nei casi espressamente indicati nella «tariffa», gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella «tariffa» stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     5. Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     1. Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di atti e provvedimenti emessi dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva.

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Effetti del mancato o ritardato pagamento.

     1. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto o il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa [4].

     2. Il pubblico ufficiale che emetta atti oggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

     3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla «tariffa», nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al primo comma, si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa [5].

     3 bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione [6].

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni.

     1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dei quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di Finanza rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della Regione ed il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Riscossione delle sanzioni e soprattasse.

     1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento su appositi conti correnti postali.

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi.

     1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al Settore Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva, come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408/1990.

     3. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.

 

     Art. 10. Delega.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi.

     1. L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é avvenuta la violazione [7].

     2. In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o provvedimento richiesto.

     3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 12. Meccanizzazione.

     1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso, sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Settore Tributi.

 

     Art. 13. Arrotondamento.

     1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

 

     Art. 14. (Obbligo di informazioni) [8]

1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1.11 provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.

 

     Art. 15. Norme abrogative.

     1. E' abrogata la legge regionale 25/8/1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale 27/3/1991, n. 4, nonché le altre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 16. Rinvio alle norme legislative dello Stato.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[4] Nel presente comma, le parole "è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa" sono state sostituite dalle parole "di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29" dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[6] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[7] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.