§ 6.2.1 - L.R. 31 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:31/12/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Natura dei tributi).
Art. 2.  (Decorrenza dei tributi).
Art. 3.  (Disposizioni applicabili).
Art. 4.  (Adempimenti degli uffici competenti alla riscossione).
Art. 5.  (Esazione coattiva).
Art. 6.  (Prescrizione).
Art. 7.  (Controlli).
Art. 8.  (Oggetto).
Art. 9.  (Ammontare dell'imposta).
Art. 10.  (Soggetto passivo Riscossione dell'imposta).
Art. 11.  (Oggetto).
Art. 12.  (Ammontare della tassa).
Art. 13.  (Soggetto passivo - Pagamento della tassa).
Art. 14.  (Accertamento, liquidazione, riscossione).
Art. 15.  (Oggetto).
Art. 16.  (Ammontare della tassa).
Art. 17.  (Soggetto passivo - Riscossione e versamento della tassa).
Art. 18.  (Oggetto).
Art. 19.  (Soggetto passivo).
Art. 20.  (Natura dell'occupazione).
Art. 21.  (Applicazione e ammontare della tassa).
Art. 22.  (Classificazione delle aree).
Art. 23.  (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).
Art. 24.  (Invalidità delle concessioni o delle licenze).
Art. 25.  (Azione giudiziaria).
Art. 26.  (Ricorso in sede amministrativa).
Art. 27.  (Termini del ricorso).
Art. 28.  (Procedimento amministrativo).
Art. 29.  (Annullamento di ufficio).
Art. 30.  (Infrazioni e sanzioni).
Art. 31.  (Imposta sulle concessioni statali).
Art. 32.  (Tassa regionale di circolazione).
Art. 33.  (Rapporti con l'Amministrazione dello Stato).
Art. 34.  (Entrata in vigore della presente legge).


§ 6.2.1 - L.R. 31 dicembre 1971, n. 1.

Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.

(B.U. n. 21 del 31 dicembre 1972).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Natura dei tributi).

     La Regione Calabria istituisce i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     c) tassa regionale di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

     La Regione Calabria si riserva di istituire gli altri tributi regionali che saranno eventualmente previsti da successive leggi dello Stato.

 

     Art. 2. (Decorrenza dei tributi).

     I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo precedente decorrono dal 10 gennaio 1972.

     Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3. (Disposizioni applicabili).

     Ai tributi propri della Regione Calabria si applicano le norme dello Stato che regolano rispettivamente le tasse sulle concessioni governative, la tassa di circolazione e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e le norme della presente legge.

 

     Art. 4. (Adempimenti degli uffici competenti alla riscossione).

     Salvo quanto disposto dall'articolo 23 per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente e dall'articolo 17 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo alla riscossione.

 

     Art. 5. (Esazione coattiva).

     Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

     Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

     Art. 6. (Prescrizione).

     Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961 n. 121.

     Per la prescrizione dei restanti tributi regionali si applicano le norme dei corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

     Art. 7. (Controlli).

     La Regione Calabria controlla che siano osservate le leggi ed i regolamenti concernenti la materia tributaria regionale.

 

TITOLO II

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

 

     Art. 8. (Oggetto).

     L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 9. (Ammontare dell'imposta).

     1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale [1].

     La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

 

     Art. 10. (Soggetto passivo Riscossione dell'imposta).

     L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione Calabria, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

     L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità di versamento.

 

TITOLO III

Tassa sulle concessioni regionali

 

     Art. 11. (Oggetto).

     Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Calabria nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 12. (Ammontare della tassa).

     L'ammontare della tassa è determinato in misura pari alla corrispondente tassa erariale.

     La Regione potrà disporre successive maggiorazioni ad intervalli non inferiori al quinquennio nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

 

     Art. 13. (Soggetto passivo - Pagamento della tassa).

     La tassa regionale è dovuta dall'interessato al provvedimento e, se non è altrimenti disposto, deve essere corrisposta precedentemente o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

 

     Art. 14. (Accertamento, liquidazione, riscossione).

     All' accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto della Regione Calabria, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

 

TITOLO IV

Tassa regionale di circolazione

 

     Art. 15. (Oggetto).

     La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nella Regione.

 

     Art. 16. (Ammontare della tassa).

     Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al 25% della tassa erariale che viene corrispondentemente ridotta al 75%.

     La Regione potrà disporre successivi aumenti o riduzioni, nei limiti di legge, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

 

     Art. 17. (Soggetto passivo - Riscossione e versamento della tassa).

     La tassa è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo o, nel caso di vendita con riserva di proprietà, dall'acquirente: essa è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione e deve essere versata dagli uffici esattori alla Tesoreria regionale nei termini e modi stabiliti per il versamento dell'analoga tassa erariale.

 

TITOLO V

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali

 

     Art. 18. (Oggetto).

     La tassa si applica all'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Calabria.

 

     Art. 19. (Soggetto passivo).

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

     Nel caso di occupazione abusiva e salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge la tassa è dovuta parimenti dall'occupante per il periodo dell'occupazione.

 

     Art. 20. (Natura dell'occupazione).

     Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Si considerano permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno; si considerano temporanee tutte le altre.

 

     Art. 21. (Applicazione e ammontare della tassa).

     Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Calabria per l'analogo tributo provinciale.

     Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno ed in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Calabria per l'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 22. (Classificazione delle aree).

     La Regione classificherà in categorie gli spazi e le aree pubbliche in rapporto alle loro caratteristiche.

 

     Art. 23. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).

     La Regione Calabria trasmette copia di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali agli uffici provinciali competenti i quali provvedono, per conto della Regione, allo accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa.

     Nei casi di occupazione temporanea la riscossione della tassa è effettuata direttamente dall'ufficio competente ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

     Nei casi di occupazione a carattere permanente la riscossione della tassa è effettuata con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

     Nei casi di occupazione a carattere permanente la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare e per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre; di contro, nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.

 

     Art. 24. (Invalidità delle concessioni o delle licenze).

     Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di validità.

 

TITOLO VI

Azione giudiziaria e ricorsi amministrativi

 

     Art. 25. (Azione giudiziaria).

     Il contribuente può proporre direttamente innanzi l'autorità giudiziaria le controversie riguardanti l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della Regione Calabria, nonché il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti.

     Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di sei mesi dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 26. (Ricorso in sede amministrativa).

     Contro l'operato degli uffici in materia di tributi regionali si può ricorrere in sede amministrativa al Presidente della Giunta regionale.

     Il ricorso può essere altresì proposto per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

     Oltre il contribuente può proporre ricorso qualunque cittadino residente nel territorio della Regione Calabria.

 

     Art. 27. (Termini del ricorso).

     Il ricorso amministrativo deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o comunque dalla data di conoscenza del medesimo.

 

     Art. 28. (Procedimento amministrativo).

     Il ricorso diretto al Presidente della Giunta regionale, redatto in carta da bollo, deve essere presentato o trasmesso col mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

     Questo ufficio, svolta l'istruttoria di competenza, trasmette il ricorso e gli atti relativi unitamente alle proprie deduzioni, all'ufficio tributario regionale il quale, dopo aver dato immediata comunicazione agli interessati dell'avvenuto deposito degli atti con avviso che possono esaminarli ed estrarne copie e depositare le proprie controdeduzioni nel termine di 30 (trenta) giorni, trasmette gli atti medesimi, con proprio parere motivato, entro 10 (dieci) giorni, al Presidente della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli atti, con decreto motivato che deve essere notificato al ricorrente e comunicato per la esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

     Se il Presidente della Giunta omette di provvedere definitivamente nel termine di cui al comma precedente il ricorso si considera respinto e in tal caso l'azione giudiziaria deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla scadenza del suddetto termine.

 

     Art. 29. (Annullamento di ufficio).

     Indipendentemente dalla proposizione dell'azione giudiziaria e del ricorso in sede amministrativa gli uffici correggono o annullano i propri atti quando accertino che gli stessi sono viziati per errore di fatto o di calcolo o di persona dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'interessato.

 

TITOLO VII

Infrazioni e sanzioni

 

     Art. 30. (Infrazioni e sanzioni).

     Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

     Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

 

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 31. (Imposta sulle concessioni statali).

     Qualora, per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, il canone di concessione sia stato corrisposto prima della entrata in vigore della presente legge e la concessione scada successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla residua durata della concessione.

 

 

     Art. 32. (Tassa regionale di circolazione).

     La tassa regionale di circolazione non può essere applicata per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta prima dell'I gennaio 1972.

 

     Art. 33. (Rapporti con l'Amministrazione dello Stato).

     D'intesa con gli uffici statali saranno stabilite le modalità di comunicazione alla Regione di quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 34. (Entrata in vigore della presente legge).

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.