| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia | 
| Data: | 11/07/1986 | 
| Numero: | 29 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è così modificato: | 
| Art. 4. Dopo la lettera l) dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 sono aggiunte le seguenti lettere: | 
| Art. 5. Dopo l'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è aggiunto il seguente: | 
| Art. 6. Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3. | 
§ 5.1.20 - L.R. 11 luglio 1986, n. 29. [1]
Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3. [2]
     L'art. 1 della 
(Omissis).
     Il primo comma dell'art. 2 della 
(Omissis).
     Dopo il quarto comma dell'art. 2 della 
(Omissis).
     Il terzo comma dell'art. 5 della 
(Omissis).
     Dopo la lettera l) dell'art. 6 della 
(Omissis)
     Dopo l'art. 11 della 
(Omissis).
     Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art. 8 della 
[1] Abrogata dall'art. 2 della 
[2] La presente legge è stata estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'art. 11 della