§ 2.1.10 - L.R. 25 gennaio 1980, n. 2.
Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/01/1980
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, sede e stabilimento della Regione [...]
Art. 2.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con normali capitoli di bilancio 1001104 e 1003101 che presentano la necessaria capienza.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.10 - L.R. 25 gennaio 1980, n. 2. [1]

Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(B.U. n. 5 del 2 febbraio 1980).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, sede e stabilimento della Regione dotati di centralino telefonico secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.

     Per il personale da assumere per gli uffici del Consiglio regionale, la Giunta provvede su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

 

     Art. 2.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con normali capitoli di bilancio 1001104 e 1003101 che presentano la necessaria capienza.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.