§ 58.3.28 - Legge 5 marzo 1965, n. 155.
Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:05/03/1965
Numero:155


Sommario
Art. 1.      I commi primo, secondo e quinto dell'art. 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e [...]
Art. 2.      Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti [...]


§ 58.3.28 - Legge 5 marzo 1965, n. 155.

Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi

(G.U. 23 marzo 1965, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     I commi primo, secondo e quinto dell'art. 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'art. 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'art. 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

          Art. 2.

     Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.