§ 58.3.3a - Legge 11 aprile 1967, n. 231.
Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:11/04/1967
Numero:231


Sommario
Art. unico.      All'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente


§ 58.3.3a - Legge 11 aprile 1967, n. 231.

Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.

(G.U. 2 maggio 1967, n. 110).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:

     "In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".