§ 6.1.61 – L.P. 20 agosto 1985, n. 12.
Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1985.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:20/08/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      (Omissis).
Art. 3.      (Omissis).
Art. 4.      (Omissis).
Art. 5.      (Omissis).
Art. 6. 
Art. 7.  Modifiche a disposizioni per la finanza locale.
Art. 8.  Contributi in conto interessi a favore dei comuni per l'acquisto di beni immobili.
Art. 9.      (Omissis).
Art. 10.      (Omissis).


§ 6.1.61 – L.P. 20 agosto 1985, n. 12.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1985.

(B.U. 20 agosto 1985, n. 37 – S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     (Omissis).

 

     Art. 6. [1]

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifiche a disposizioni per la finanza locale.

     1. Il concorso della Provincia nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni durante l'anno 1984, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è elevato al cento per cento. L'onere connesso trova copertura nello stanziamento previsto al cap. 91015 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 8. Contributi in conto interessi a favore dei comuni per l'acquisto di beni immobili.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a partire dal corrente anno contributi in conto interessi a favore dei comuni che assumono mutui dal «Fondo per l'acquisto di beni immobili» costituito presso uno o più istituti bancari locali su iniziativa del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige.

     2. Il mutuo è utilizzato dai comuni esclusivamente per i seguenti acquisti:

     a) aree residenziali non destinate all'edilizia abitativa agevolata;

     b) intere zone residenziali e zone produttive [2];

     c) edifici esistenti in zone di recupero o in altre zone residenziali con l'obbligo di destinare gli immobili all'edilizia abitativa agevolata o a servizi comunali;

     d) terreni agricoli o altri da utilizzare a titolo di permuta.

     3. Il singolo mutuo può avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune [3].

     4. L'intervento della Provincia è limitato ad un ammontare complessivo fino a lire 20 miliardi di mutui concessi.

     5. (Omissis).

     6. (Omissis).

 

     Art. 9.

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     (Omissis).

 

 

TABELLA A

 

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.